CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L 5G11 R.G. U530/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi a) (rapina), b) (lesioni), c) (danneggiamento aggravato) e d) (violenza privata). 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo difensore di fiducia deducendo due motivi: - vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato dovendo Io stesso essere assolto quanto meno ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. ed avendo la corte erroneamente disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria; - vizio di motivazione per avere la corte erroneamente escluso che il reato di cui al capo d) potesse essere assorbito in quello di rapina aggravata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Deve rilevarsi, poi, che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Osserva questa Corte che i giudici territoriali hanno ampiamente disatteso, con corretti argomenti logico-giuridici, le doglianze difensive oggi reiterate (si vedano pagg. 4 e 5 sull'incompatibilità della riassunzione di prove già acquisite rispetto alle finalità di economia processuale del rito abbreviato per la natura sostitutiva e non integrativa della richiesta nonché sulla confermata credibilità soggettiva della persona offesa, non costituita parte civile, e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, peraltro corroborate da specifici riscontri estrinseci).Del tutto correttamente e nell' esercizio dei poteri discrezionali di sua competenza la corte di merito ha ritenuto, invero, che non occorreva procedere ad ulteriore attività istruttoria tenuto conto delle risultanze delle complessive emergenze istruttorie in applicazione del principio per cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820 - 01). 3.2. Anche il secondo motivo, inerente il mancato assorbimento della condotta di violenza privata nella fattispecie di rapina aggravata, è manifestamente infondato in quanto la violazione di legge sostanziale è basata su generici assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; del resto a pag. 7, la Corte territoriale ha ampiamente e congruamente motivato sulla differenza della condotta violenta integrativa del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., sottolineando come la costrizione della vittima, diretta a far tollerare il taglio dei capelli per umiliare la persona offesa, non fosse volta all'impossessamento dei beni altrui al fine di procurarsi un ingiusto profitto, già ottenuto prima con l'impiego della violenza fisica e delle minacce. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in dat