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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08361/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; UCN [IPtu2- udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gSSUNTA COCOMELLO c-19-e-14a-eGnduso-c-h-iedende Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] i h-Li hijG

1. Gianluca (5:n9 ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 14 dicembre 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 30 ottobre 2018, con la quale era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, in ordine al reato di violazione dei doveri inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, come da provvedimento del Tribunale di Crotone del 16 aprile 2009, notificatogli il 13 novembre 2011, aveva contravvenuto agli obblighi inerenti la predetta misura; in particolare, dal 6 dicembre 2011 al 7 febbraio 2013 per 29 volte si era associato abitualmente a persone con condanne o sottoposte a misura di prevenzione.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, essendosi limitata a richiamare in maniera acritica le conclusioni del giudice di primo grado, avrebbe del tutto omesso di valutare la memoria difensiva depositata dalla difesa, nella quale si era evidenziato che, dalla lettura delle trascrizioni dei testimoni sentiti in dibattimento, era emerso che l'imputato si era trovato - senza porre in essere atteggiamenti sospetti - con altri soggetti sulla pubblica via, nelle adiacenze di un bar frequentato da molte persone (non solo, quindi, da persone pregiudicate) e che all'imputato era stata revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata per carenza del presupposto dell'attualità della pericolosità.

Il giudice di merito, inoltre, avrebbe erroneamente affermato che Vasamì (uno dei soggetti che risultava essere stato avvistato unitamente all'imputato) fosse coinvolto nell'operazione antimafia denominata "Stige", quando lo stesso era del tutto estraneo a tale vicenda.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la misura di prevenzione doveva ritenersi inefficace, stante la mancata rivalutazione della pericolosità sociale al momento della notifica (avvenuta il 13.11.2011, quindi due anni e sette mesi dopo l'emissione del provvedimento del Tribunale, in data 16.4.2009), tanto più che all'imputato era stata successivamente revocata la misura di sicurezza per carenza del presupposto dell'attualità della pericolosità.2.3.

Con l'ultimo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche e avrebbe accertato la circostanza aggravante della recidiva senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] nJ 1CCO bleig v bevl tívh.)b.s;

1. Il ricorso è fondato, rsIllatras-e' --delta- consolidata- giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez.

U. n. 51407 del 21/06/2018, imp.

M., Rv. 273952) e, come tale, deve essere accolto.

1.1. Giova premettere che la Corte costituzionale, nel pronunciare la sentenza 291 del 2013, ha rilevato che, nella materia delle misure di sicurezza, la verifica della persistenza della pericolosità sociale è imposta dall'art. 03. 679 cod. proc. pen., secondo cui «quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata ... ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti».

In detta materia, pertanto, la valutazione della pericolosità sociale deve essere effettuata due volte: in un primo momento dal giudice della cognizione, che deve verificarne la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza; successivamente, dal magistrato di sorveglianza, che deve verificarne l'attualità quando la misura, già disposta, deve avere inizio.

Valutata l'affinità tra gli istituti delle misure di scurezza e delle misure di prevenzione, species di un unico genus di strumenti finalizzati a recuperare all'ordinato vivere civile soggetti che manifestano pericolosità sociale, la Corte con la dichiarazione di incostituzionalità ha inteso armonizzare le due discipline.

Invero il decorso di un rilevante lasso di tempo, tra la applicazione della misura e la sua esecuzione, sospesa per l'espiazione di una pena, «incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile».

Infatti, considerata la funzione rieducativa assegnata dalla nostra Costituzione alla pena, «se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l'esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione - sia pure solo iuris tantum - di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione».In sintesi, la Corte costituzionale ha inteso esprimere un monito: se presunzione vi deve essere, dopo l'espiazione di una pena, essa deve essere intesa come avvenuta risocializzazione del condannato, dal che la necessità di una rinnovata valutazione della sua pericolosità sociale nella prospettiva della esecuzione della misura di sicurezza.

Antecedentemente alla pronuncia della Corte, la giurisprudenza aveva preso atto della necessità di dare una risposta costituzionalmente compatibile alla problematica dell'applicazione delle misure di prevenzione dopo un periodo di detenzione.

Sez.

U, n. 10281 del 25/10/2007, Gallo, Rv. 238658, ebbero modo di affermare, dopo aver premesso che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, che «dovendosi distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione e attenendo la sua incompatibilità con lo stato di detenzione del proposto unicamente alla esecuzione della misura stessa, questa può avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l'eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena».

Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità la svalutazione della presunzione di pericolosità sociale attestata nel provvedimento genetico è stata costante, come prima già ricordato, e come ribadito da Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017 (deo. 2018), Gattuso, Rv. 271511, che recependo il monito della Corte costituzionale sull'importanza della valutazione del «singolo caso» ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale, ha affermato che anche «ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto».

Tale accertamento, dunque, costituisce un presupposto legittimante l'applicazione delle misure di prevenzione personale per tutte le categorie previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, ivi compresi gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose.

L'esigenza di una valutazione della attualità della pericolosità sociale della persona per la applicazione a suo carico della misura di prevenzione è stata peraltro più volte ribadita dalla Corte EDU che ha affermato la necessità di accertare che i requisiti che giustificano l'iniziale applicazione della misura permangono anche durante la sua esecuzione.

Al riguardo, in passato, con la sentenza del 22/02/1994, Raimondo c.

Italia, la Grande Camera della Corte EDU aveva ritenuto compatibili le misure di („•nitntZ:,021,:' prevenzione con i principi Or rerrrrtarij, in ragione della minaccia alla società democratica rappresentata dalla mafia; quindi, la misura della sorveglianza speciale era necessaria «per il mantenimento dell'ordine pubblico» e «per la prevenzione del crimine».

Pertanto, aveva riconosciuto la legittimità di misure tese ad impedire il compimento di nuovi reati, piuttosto che a sanzionare quelli già compiuti.

In successive pronunce, però, la Corte di Strasburgo ha ribadito la necessità che i requisiti che giustificano l'iniziale applicazione della misura debbano permanere anche durante la sua esecuzione.

Nella sentenza del 06/04/2000, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia (§ 195), la Grande Camera della Corte EDU ha accertato la violazione dell'art. 2, Prot. 4, CEDU, valutando che «... la sorveglianza speciale applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata decisa il 10 maggio 1993, quando esistevano effettivamente indizi riguardo la sua partecipazione alla mafia, ma è stata applicata solo il 19 novembre 1994, ossia dopo il proscioglimento, pronunciato dal Tribunale di Trapani».

Anche da tale pronuncia si desume come la Corte EDU pretenda che per l'applicazione delle misure di prevenzione, oltre all'accertamento di elementi concreti e non meri sospetti, anche che la valutazione della pericolosità sociale dell'interessato sia «attuale». 0331 La codificazione dell'evoluzione del diritto vivente si è completata con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, che con l'art. 4 ha introdotto nel corpo dell'art. 14 del d.lgs. 159 del 2011, i commi 2-bis e 2-ter.

Con il comma 2-ter viene previsto che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, aggiungendo che la verifica della pericolosità avviene ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni.

Il tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza.

Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste, il tribunale ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato.

La riforma, pertanto, nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere, avalla l'interpretazione delle disposizioni in materia secondo cui la detenzione di lunga durata determina una sospensione dell'esecuzione della misura che non cessa con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il Tribunale competente non accerti la persistenza delle pericolosità dell'interessato.

La norma, inoltre, positivizza il concetto di «consistente lasso di tempo» tra la deliberazione della misura e la sua applicazione, che la legge determina in due anni.

Il comma 2-bis prevede, anche, che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare.

Ma in tale caso, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

Le nuove norme, nel dare attuazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, completano quindi il disegno normativo, sciogliendo i residui dubbi interpretativi posti dalla giurisprudenza.

Alla luce di quanto fin qui esposto possono trarsi le seguenti considerazioni.

L'art. 14 del d.lgs. 159 del 2011, nel disciplinare il rapporto tra stato di detenzione (per espiazione pena) ed esecuzione di una misura di prevenzione personale, alla luce dell'intervento additivo della Corte costituzionale n. 291 del g e 2013, prevede che in caso di detenzione di lunga durata, lo stato di sospensione della misura non cessi all'atto della fine dell'esecuzione della pena, ma permanga fino a quando il giudice competente non verifichi nuovamente la pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e quest'ultinna non gli sia stata notificata.

Pertanto, in tali ipotesi, la nuova verifica da parte del giudice competente, attestante la pericolosità della persona, costituisce una condizione di efficacia della misura di prevenzione.

In difetto di tale accertamento, non sussiste il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto non avendo efficacia il provvedimento genetico della misura di prevenzione, non può configurarsi il fatto penalmente rilevante della sua violazione.

Tale interpretazione trova ora sostegno normativo nel nuovo art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dalla legge n. 161 del 2017.

La disposizione prevede che, dopo la cessazione dello stato di detenzione per espiazione di pena, la verifica della pericolosità avviene ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, attraverso un procedimento, nel corso del quale sono assunte le necessarie informazioni.Si valorizza in tal modo l'esigenza di un accertamento dell'attualità della pericolosità sociale, necessario presupposto sul piano costituzionale e convenzionale, dell'applicazione di una misura di prevenzione.

A tale prospettiva interpretativa, fornisce continuità la recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui, l'accertamento della "attualità" della pericolosità è necessario persino per coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (Sez.

U, n. 111 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso).

1.2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte ritiene che la mancata valutazione della persistenza della pericolosità di Scigliano subito dopo la detenzione protrattasi per oltre due anni, faccia venir meno un requisito del reato di cui all'art. 75 d.lgs n. 159/2011, per il lasso temporale intercorso tra la data (del 13.11.2011) della notifica del decreto del Tribunale di Crotone (del 16.4.2009) che ha applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 4 anni con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

2. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto di reato non sussiste.

P.Q.M.

Annul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; UCN [IPtu2- udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gSSUNTA COCOMELLO c-19-e-14a-eGnduso-c-h-iedende Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] i h-Li hijG 1. Gianluca (5:n9 ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 14 dicembre 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 30 ottobre 2018, con la quale era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, in ordine al reato di violazione dei doveri inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, come da provvedimento del Tribunale di Crotone del 16 aprile 2009, notificatogli il 13 novembre 2011, aveva contravvenuto agli obblighi inerenti la predetta misura; in particolare, dal 6 dicembre 2011 al 7 febbraio 2013 per 29 volte si era associato abitualmente a persone con condanne o sottoposte a misura di prevenzione. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, essendosi limitata a richiamare in maniera acritica le conclusioni del giudice di primo grado, avrebbe del tutto omesso di valutare la memoria difensiva depositata dalla difesa, nella quale si era evidenziato che, dalla lettura delle trascrizioni dei testimoni sentiti in dibattimento, era emerso che l'imputato si era trovato - senza porre in essere atteggiamenti sospetti - con altri soggetti sulla pubblica via, nelle adiacenze di un bar frequentato da molte persone (non solo, quindi, da persone pregiudicate) e che all'imputato era stata revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata per carenza del presupposto dell'attualità della pericolosità. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe erroneamente affermato che Vasamì (uno dei soggetti che risultava essere stato avvistato unitamente all'imputato) fosse coinvolto nell'operazione antimafia denominata "Stige", quando lo stesso era del tutto estraneo a tale vicenda. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la misura di prevenzione doveva ritenersi inefficace, stante la mancata rivalutazione della pericolosità sociale al momento della notifica (avvenuta il 13.11.2011, quindi due anni e sette mesi dopo l'emissione del provvedimento del Tribunale, in data 16.4.2009), tanto più che all'imputato era stata successivamente revocata la misura di sicurezza per carenza del presupposto dell'attualità della pericolosità.2.3. Con l'ultimo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche e avrebbe accertato la circostanza aggravante della recidiva senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] nJ 1CCO bleig v bevl tívh.)b.s; 1. Il ricorso è fondato, rsIllatras-e' --delta- consolidata- giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. U. n. 51407 del 21/06/2018, imp. M., Rv. 273952) e, come tale, deve essere accolto. 1.1. Giova premettere che la Corte costituzionale, nel pronunciare la sentenza 291 del 2013, ha rilevato che, nella materia delle misure di sicurezza, la verifica della persistenza della pericolosità sociale è imposta dall'art. 03. 679 cod. proc. pen., secondo cui «quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata ... ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti». In detta materia, pertanto, la valutazione della pericolosità sociale deve essere effettuata due volte: in un primo momento dal giudice della cognizione, che deve verificarne la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza; successivamente, dal magistrato di sorveglianza, che deve verificarne l'attualità quando la misura, già disposta, deve avere inizio. Valutata l'affinità tra gli istituti delle misure di scurezza e delle misure di prevenzione, species di un unico genus di strumenti finalizzati a recuperare all'ordinato vivere civile soggetti che manifestano pericolosità sociale, la Corte con la dichiarazione di incostituzionalità ha inteso armonizzare le due discipline. Invero il decorso di un rilevante lasso di tempo, tra la applicazione della misura e la sua esecuzione, sospesa per l'espiazione di una pena, «incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile». Infatti, considerata la funzione rieducativa assegnata dalla nostra Costituzione alla pena, «se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l'esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione - sia pure solo iuris tantum - di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione».In sintesi, la Corte costituzionale ha inteso esprimere un monito: se presunzione vi deve essere, dopo l'espiazione di una pena, essa deve essere intesa come avvenuta risocializzazione del condannato, dal che la necessità di una rinnovata valutazione della sua pericolosità sociale nella prospettiva della esecuzione della misura di sicurezza. Antecedentemente alla pronuncia della Corte, la giurisprudenza aveva preso atto della necessità di dare una risposta costituzionalmente compatibile alla problematica dell'applicazione delle misure di prevenzione dopo un periodo di detenzione. Sez. U, n. 10281 del 25/10/2007, Gallo, Rv. 238658, ebbero modo di affermare, dopo aver premesso che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, che «dovendosi distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione e attenendo la sua incompatibilità con lo stato di detenzione del proposto unicamente alla esecuzione della misura stessa, questa può avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l'eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena». Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità la svalutazione della presunzione di pericolosità sociale attestata nel provvedimento genetico è stata costante, come prima già ricordato, e come ribadito da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (deo. 2018), Gattuso, Rv. 271511, che recependo il monito della Corte costituzionale sull'importanza della valutazione del «singolo caso» ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale, ha affermato che anche «ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto». Tale accertamento, dunque, costituisce un presupposto legittimante l'applicazione delle misure di prevenzione personale per tutte le categorie previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, ivi compresi gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose. L'esigenza di una valutazione della attualità della pericolosità sociale della persona per la applicazione a suo carico della misura di prevenzione è stata peraltro più volte ribadita dalla Corte EDU che ha affermato la necessità di accertare che i requisiti che giustificano l'iniziale applicazione della misura permangono anche durante la sua esecuzione. Al riguardo, in passato, con la sentenza del 22/02/1994, Raimondo c. Italia, la Grande Camera della Corte EDU aveva ritenuto compatibili le misure di („•nitntZ:,021,:' prevenzione con i principi Or rerrrrtarij, in ragione della minaccia alla società democratica rappresentata dalla mafia; quindi, la misura della sorveglianza speciale era necessaria «per il mantenimento dell'ordine pubblico» e «per la prevenzione del crimine». Pertanto, aveva riconosciuto la legittimità di misure tese ad impedire il compimento di nuovi reati, piuttosto che a sanzionare quelli già compiuti. In successive pronunce, però, la Corte di Strasburgo ha ribadito la necessità che i requisiti che giustificano l'iniziale applicazione della misura debbano permanere anche durante la sua esecuzione. Nella sentenza del 06/04/2000, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (§ 195), la Grande Camera della Corte EDU ha accertato la violazione dell'art. 2, Prot. 4, CEDU, valutando che «... la sorveglianza speciale applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata decisa il 10 maggio 1993, quando esistevano effettivamente indizi riguardo la sua partecipazione alla mafia, ma è stata applicata solo il 19 novembre 1994, ossia dopo il proscioglimento, pronunciato dal Tribunale di Trapani». Anche da tale pronuncia si desume come la Corte EDU pretenda che per l'applicazione delle misure di prevenzione, oltre all'accertamento di elementi concreti e non meri sospetti, anche che la valutazione della pericolosità sociale dell'interessato sia «attuale». 0331 La codificazione dell'evoluzione del diritto vivente si è completata con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, che con l'art. 4 ha introdotto nel corpo dell'art. 14 del d.lgs. 159 del 2011, i commi 2-bis e 2-ter. Con il comma 2-ter viene previsto che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, aggiungendo che la verifica della pericolosità avviene ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni. Il tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste, il tribunale ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato. La riforma, pertanto, nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere, avalla l'interpretazione delle disposizioni in materia secondo cui la detenzione di lunga durata determina una sospensione dell'esecuzione della misura che non cessa con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il Tribunale competente non accerti la persistenza delle pericolosità dell'interessato. La norma, inoltre, positivizza il concetto di «consistente lasso di tempo» tra la deliberazione della misura e la sua applicazione, che la legge determina in due anni. Il comma 2-bis prevede, anche, che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Ma in tale caso, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Le nuove norme, nel dare attuazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, completano quindi il disegno normativo, sciogliendo i residui dubbi interpretativi posti dalla giurisprudenza. Alla luce di quanto fin qui esposto possono trarsi le seguenti considerazioni. L'art. 14 del d.lgs. 159 del 2011, nel disciplinare il rapporto tra stato di detenzione (per espiazione pena) ed esecuzione di una misura di prevenzione personale, alla luce dell'intervento additivo della Corte costituzionale n. 291 del g e 2013, prevede che in caso di detenzione di lunga durata, lo stato di sospensione della misura non cessi all'atto della fine dell'esecuzione della pena, ma permanga fino a quando il giudice competente non verifichi nuovamente la pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e quest'ultinna non gli sia stata notificata. Pertanto, in tali ipotesi, la nuova verifica da parte del giudice competente, attestante la pericolosità della persona, costituisce una condizione di efficacia della misura di prevenzione. In difetto di tale accertamento, non sussiste il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto non avendo efficacia il provvedimento genetico della misura di prevenzione, non può configurarsi il fatto penalmente rilevante della sua violazione. Tale interpretazione trova ora sostegno normativo nel nuovo art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dalla legge n. 161 del 2017. La disposizione prevede che, dopo la cessazione dello stato di detenzione per espiazione di pena, la verifica della pericolosità avviene ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, attraverso un procedimento, nel corso del quale sono assunte le necessarie informazioni.Si valorizza in tal modo l'esigenza di un accertamento dell'attualità della pericolosità sociale, necessario presupposto sul piano costituzionale e convenzionale, dell'applicazione di una misura di prevenzione. A tale prospettiva interpretativa, fornisce continuità la recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui, l'accertamento della "attualità" della pericolosità è necessario persino per coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (Sez. U, n. 111 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso). 1.2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte ritiene che la mancata valutazione della persistenza della pericolosità di Scigliano subito dopo la detenzione protrattasi per oltre due anni, faccia venir meno un requisito del reato di cui all'art. 75 d.lgs n. 159/2011, per il lasso temporale intercorso tra la data (del 13.11.2011) della notifica del decreto del Tribunale di Crotone (del 16.4.2009) che ha applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 4 anni con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. 2. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto di reato non sussiste. P.Q.M. Annul
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