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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 04801/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10159/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 1/2021 depositata il 08/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con atto di citazione del 30/9/2013 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di Cagliari la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento della delibera del 13/6/2013 con cui il CdA l’aveva esclusa dalla società per asseriti inadempimenti (realizzazione di opere abusive all’interno dell’alloggio assegnatole temporaneamente, sospensione del versamento della sua quota e delle rate di preammortamento del mutuo gravante sui soci della Cooperativa).

A tale giudizio è stato poi riunito quello originato dall’impugnazione della delibera del 17/10/2013, con cui era stata ribadita l’esclusione dalla società della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 24/1/2017, ha rigettato le domande di annullamento delle deliberazioni del CdA e ha condannato l’attrice al rilascio immediato dell’immobile e a pagare le somme residue dovute.

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso tale sentenza, sostenendo l’inesistenza degli inadempimenti e la sua avvenuta riammissione nella qualità di socia con deliberato del CdA, sopraggiunto nel corso del primo giudizio.

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 2/2019, ha rigettato l’appello, confermando la gravità degli inadempimenti e il fatto che l’ex socia non avesse corrisposto il saldo del prezzo e gli interessi di preammortamento delle rate del mutuo e avesse violato l’obbligo di custodia dell’alloggio realizzandovi opere illegittime.

Avverso tale sentenza la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395, co. 1 n. 1 e 4, c.p.c.

In primo luogo ha sostenuto che la Cooperativa avesse dolosamente occultato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nominato dal MISE nel novembre 2017, con l’incarico di sanare nel termine di sei mesi le irregolarità contabili/gestionali, avesse consegnato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la relazione finale, dando atto di non aver potuto svolgere l’incarico per mancata consegna della documentazione necessaria, per cui doveva ritenersi che non avesse potuto validamente conferire la procura alle liti al difensore della Cooperativa e che poi comunque la sua legittimazione processuale fosse venuta meno alla scadenza del semestre, prima della conclusione del gravame.

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, sostenuto l’esistenza di errori di fatto: circa la sostituzione della delibera 13/6/2013 con quella del 17/10/2013, per cui ex art. 2377 c. 8 c.c. avrebbe dovuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo alla prima delibera; circa il fatto che con delibera 2/5/2015 la Cooperativa aveva riammesso la [OSCURATO:PERSONA] come socia a seguito della diffida degli ispettori del MISE (verbale 8/1/2015)- senza che rilevasse la condizione risolutiva apposta a detta delibera-, con conseguente cessazione della materia del contendere sull’impugnazione delle precedenti due delibere; circa il fatto che fosse dimostrato che essa avesse versato la sua quota di competenza e avesse sempre manifestato l’intenzione di procedere alla stipula dell’assegnazione definitiva dell’alloggio; circa il fatto che le opere edilizie abusive non fossero di gravità tale da legittimare le delibere di esclusione.

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato le domande dell’attrice, in primo luogo escludendo che vi fosse stata una attività deliberatamente fraudolenta della Cooperativa che avesse impedito al giudice l’accertamento della verità, considerato che, premessa le legittimazione del [OSCURATO:PERSONA], andava escluso che vi fosse un obbligo della Cooperativa di comunicare la cessazione del potere di rappresentanza in capo al Commissario, considerati i principi di cui all’art. 300 c.p.c.

La Corte ha poi escluso il concretizzarsi di errori revocatori, rilevando che l’errore revocatorio è un errore non di valutazione, ma di percezione, e che, invece, tutte le questioni introdotte dall’attrice costituivano profili ampiamente trattati nei due gradi di giudizio, risolvendosi in ulteriori censure alle valutazioni espresse dai giudici sulla base delle risultanze istruttorie e dei principi di dritto. 2) Con ricorso notificato il 6/4/2021 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, proponendo tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione: “Ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. per la violazione degli artt. 395 nn.1, 3 e 182 c.p.c., degli artt. 2484, 2485 e 2545 duodecies e c.c., per avere il Giudice del merito ritenuto irrilevante il nascondimento della causa di scioglimento della Cooperativa e il conseguente difetto di rappresentanza e autorizzazione, nonché di legittimatio ad causam in capo al Commissario governativo.”.

La ricorrente censura il complessivo comportamento doloso della Cooperativa, osservando che il [OSCURATO:PERSONA] nella sua relazione finale, aveva rilevato il mancato ripianamento del capitale sociale della cooperativa- il che costituiva presupposto dello scioglimento di diritto della società-, che gli amministratori non avevano effettuato la pubblicità obbligatoria circa la perdita del capitale sociale e che, dunque, il [OSCURATO:PERSONA], al momento del rilascio della procura ad litem, non aveva alcun potere sulla società cooperativa, in ragione della avvenuta causa di scioglimento di diritto anteriore alla sua nomina.

Il ricorrente precisa che tale fattispecie non è assimilabile a quella prevista dall’art.300 c.p.c., in quanto non si era verificata la prosecuzione del giudizio per mancata comunicazione dell’evento da parte del difensore già munito di valida procura, ma, al contrario, era stato illegittimo già l’originario rilascio della procura ad litem.

Il motivo è inammissibile. 1.1) Si nota, infatti, che, di fronte alla reiezione del corrispondente motivo di revocazione da parte della Corte d’Appello, che ha escluso un comportamento doloso della Cooperativa richiamando l’art. 300 c.p.c., la ricorrente ha mutato prospettiva, riformulando la contestazione della legittimazione processuale e sostanziale del [OSCURATO:PERSONA] come assente ab origine per via della verificazione, anteriormente alla sua nomina, di una causa di scioglimento della società (il combinato disposto degli artt. 2484 e 2545 duodecies c.c. prevede che la perdita del capitale sociale costituisca presupposto dello scioglimento di diritto della Società).

Tuttavia, la questione dello scioglimento di diritto della società cooperativa per tale ragione non è trattata nella sentenza impugnata (nella sentenza si fa anzi riferimento esclusivamente alla domanda del commissario di scioglimento della società cooperativa), né il ricorso spiega dove e come essa sarebbe stata introdotta nel corso del giudizio di merito.

Trova pertanto applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. civ., 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. civ., sez.

I, 16/03/2025, n. 6987). 2) Secondo motivo di impugnazione: “Ai sensi dell’art. 360 n., 3 c.p.c. per la violazione degli artt.395 n.4 e 115 c.p.c., nonché degli artt.2377 e 2533 c.c., per avere il Giudice della revocazione ritenuto insussistente l’errore sul fatto. rappresentato dalla delibera di riammissione del socio, sopraggiunta nel corso del Giudizio e mai superata da una nuova delibera, come richiesto dal procedimento societario”.

Terzo motivo di impugnazione: “Ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per la violazione degli artt.395 n.4 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 2377, 2533 e 2700 c.c., per avere il Giudice della revocazione ritenuto insussistente l’errore sui fatti, rappresentati dalle asserite inadempienze del socio escluso, nonostante risultassero superate dai verbali degli Ispettori del MISE e dalla conseguente delibera di riammissione”.

I motivi vengono trattati congiuntamente, riferendosi alla medesima tematica.

La ricorrente sostiene (e ribadisce nella memoria 9/2/2026) la sussistenza di un errore percettivo da parte della Corte d’Appello, laddove essa ha riaffermato la validità delle delibere di esclusione del 13/6/2013 e 17/10/2013, nonostante il CdA della Cooperativa avesse emanato una delibera di riammissione della socia in data 2/5/2015 e non fosse stato emesso un successivo deliberato espulsivo.

Secondo la ricorrente la riammissione della socia comportava il superamento di tutte le inadempienze antecedenti e non rilevava la condizione risolutiva apposta alla scrittura transattiva del 18/12/2014, non potendo la risoluzione essere automatica, ma necessitando di un nuovo deliberato del CdA.

La ricorrente ha anche sottolineato l’errore percettivo della Corte, che aveva disatteso l’efficacia probatoria dei verbali ispettivi, nei quali si accertava l’eliminazione degli abusi edilizi e si invitava la Cooperativa a reintegrare la socia.

I motivi sono inammissibili. 2.1)Si osserva, infatti, che le contestazioni della ricorrente non si confrontano con la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, la quale ha ritenuto inammissibili i motivi spiegati in riferimento alla sussistenza di errori revocatori, osservando che: «nella specie, a prescindere da ogni considerazione in ordine a correttezza e veridicità degli assunti attorei (confutati puntualmente da parte convenuta), tutte le questioni introdotte, costituiscono, a ben vedere, profili ampiamente trattati nel primo e nel secondo grado del giudizio, dibattuti dalle parti ed esaminati dai giudici, risolvendosi, in definitiva, in ulteriori censure alle valutazioni da questi espresse sulla base delle risultanze istruttorie e dei principi di diritto ritenuti applicabili.

Come correttamente osservato dalle parti convenute, gli asseriti errori, ammesso e non concesso che vi siano stati, non rientrano, all'evidenza, tra quelli del giudizio di revocazione”.

In particolare, premesso che, dalla narrativa e dalle note del ricorso stesso, non risulta la produzione in giudizio della pretesa delibera di riammissione del 2/5/2015, ma solo quella dei verbali ispettivi (pag. 10 del ricorso: “con accertamento ispettivo del 27/5/2015…, gli stessi ispettori MISE riscontrano che In data 02/05/2015 il C.d.A. ha deliberato la riammissione della [OSCURATO:PERSONA] a condizione che la stessa adempia agli obblighi assunti nell'accordo transattivo raggiunto nel corso dell'udienza tenutasi presso il Tribunale di Cagliari in data 18/12/2014 ”), si nota, in ogni caso, che le contestazioni della ricorrente non integrano la denuncia di errori revocatori, che abbiano indotto il Tribunale e la Corte d’Appello ad avere una falsa percezione della realtà (che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato sulla base degli atti e documenti di causa), ma si risolvono in censure sulla valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dai giudici del merito. 3) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 7.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10159/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 1/2021 depositata il 08/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con atto di citazione del 30/9/2013 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di Cagliari la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento della delibera del 13/6/2013 con cui il CdA l’aveva esclusa dalla società per asseriti inadempimenti (realizzazione di opere abusive all’interno dell’alloggio assegnatole temporaneamente, sospensione del versamento della sua quota e delle rate di preammortamento del mutuo gravante sui soci della Cooperativa). A tale giudizio è stato poi riunito quello originato dall’impugnazione della delibera del 17/10/2013, con cui era stata ribadita l’esclusione dalla società della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 24/1/2017, ha rigettato le domande di annullamento delle deliberazioni del CdA e ha condannato l’attrice al rilascio immediato dell’immobile e a pagare le somme residue dovute. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso tale sentenza, sostenendo l’inesistenza degli inadempimenti e la sua avvenuta riammissione nella qualità di socia con deliberato del CdA, sopraggiunto nel corso del primo giudizio. La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 2/2019, ha rigettato l’appello, confermando la gravità degli inadempimenti e il fatto che l’ex socia non avesse corrisposto il saldo del prezzo e gli interessi di preammortamento delle rate del mutuo e avesse violato l’obbligo di custodia dell’alloggio realizzandovi opere illegittime. Avverso tale sentenza la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395, co. 1 n. 1 e 4, c.p.c. In primo luogo ha sostenuto che la Cooperativa avesse dolosamente occultato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nominato dal MISE nel novembre 2017, con l’incarico di sanare nel termine di sei mesi le irregolarità contabili/gestionali, avesse consegnato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la relazione finale, dando atto di non aver potuto svolgere l’incarico per mancata consegna della documentazione necessaria, per cui doveva ritenersi che non avesse potuto validamente conferire la procura alle liti al difensore della Cooperativa e che poi comunque la sua legittimazione processuale fosse venuta meno alla scadenza del semestre, prima della conclusione del gravame. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, sostenuto l’esistenza di errori di fatto: circa la sostituzione della delibera 13/6/2013 con quella del 17/10/2013, per cui ex art. 2377 c. 8 c.c. avrebbe dovuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo alla prima delibera; circa il fatto che con delibera 2/5/2015 la Cooperativa aveva riammesso la [OSCURATO:PERSONA] come socia a seguito della diffida degli ispettori del MISE (verbale 8/1/2015)- senza che rilevasse la condizione risolutiva apposta a detta delibera-, con conseguente cessazione della materia del contendere sull’impugnazione delle precedenti due delibere; circa il fatto che fosse dimostrato che essa avesse versato la sua quota di competenza e avesse sempre manifestato l’intenzione di procedere alla stipula dell’assegnazione definitiva dell’alloggio; circa il fatto che le opere edilizie abusive non fossero di gravità tale da legittimare le delibere di esclusione. La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato le domande dell’attrice, in primo luogo escludendo che vi fosse stata una attività deliberatamente fraudolenta della Cooperativa che avesse impedito al giudice l’accertamento della verità, considerato che, premessa le legittimazione del [OSCURATO:PERSONA], andava escluso che vi fosse un obbligo della Cooperativa di comunicare la cessazione del potere di rappresentanza in capo al Commissario, considerati i principi di cui all’art. 300 c.p.c. La Corte ha poi escluso il concretizzarsi di errori revocatori, rilevando che l’errore revocatorio è un errore non di valutazione, ma di percezione, e che, invece, tutte le questioni introdotte dall’attrice costituivano profili ampiamente trattati nei due gradi di giudizio, risolvendosi in ulteriori censure alle valutazioni espresse dai giudici sulla base delle risultanze istruttorie e dei principi di dritto. 2) Con ricorso notificato il 6/4/2021 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, proponendo tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione: “Ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c. per la violazione degli artt. 395 nn.1, 3 e 182 c.p.c., degli artt. 2484, 2485 e 2545 duodecies e c.c., per avere il Giudice del merito ritenuto irrilevante il nascondimento della causa di scioglimento della Cooperativa e il conseguente difetto di rappresentanza e autorizzazione, nonché di legittimatio ad causam in capo al Commissario governativo.”. La ricorrente censura il complessivo comportamento doloso della Cooperativa, osservando che il [OSCURATO:PERSONA] nella sua relazione finale, aveva rilevato il mancato ripianamento del capitale sociale della cooperativa- il che costituiva presupposto dello scioglimento di diritto della società-, che gli amministratori non avevano effettuato la pubblicità obbligatoria circa la perdita del capitale sociale e che, dunque, il [OSCURATO:PERSONA], al momento del rilascio della procura ad litem, non aveva alcun potere sulla società cooperativa, in ragione della avvenuta causa di scioglimento di diritto anteriore alla sua nomina. Il ricorrente precisa che tale fattispecie non è assimilabile a quella prevista dall’art.300 c.p.c., in quanto non si era verificata la prosecuzione del giudizio per mancata comunicazione dell’evento da parte del difensore già munito di valida procura, ma, al contrario, era stato illegittimo già l’originario rilascio della procura ad litem. Il motivo è inammissibile. 1.1) Si nota, infatti, che, di fronte alla reiezione del corrispondente motivo di revocazione da parte della Corte d’Appello, che ha escluso un comportamento doloso della Cooperativa richiamando l’art. 300 c.p.c., la ricorrente ha mutato prospettiva, riformulando la contestazione della legittimazione processuale e sostanziale del [OSCURATO:PERSONA] come assente ab origine per via della verificazione, anteriormente alla sua nomina, di una causa di scioglimento della società (il combinato disposto degli artt. 2484 e 2545 duodecies c.c. prevede che la perdita del capitale sociale costituisca presupposto dello scioglimento di diritto della Società). Tuttavia, la questione dello scioglimento di diritto della società cooperativa per tale ragione non è trattata nella sentenza impugnata (nella sentenza si fa anzi riferimento esclusivamente alla domanda del commissario di scioglimento della società cooperativa), né il ricorso spiega dove e come essa sarebbe stata introdotta nel corso del giudizio di merito. Trova pertanto applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. civ., 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. civ., sez. I, 16/03/2025, n. 6987). 2) Secondo motivo di impugnazione: “Ai sensi dell’art. 360 n., 3 c.p.c. per la violazione degli artt.395 n.4 e 115 c.p.c., nonché degli artt.2377 e 2533 c.c., per avere il Giudice della revocazione ritenuto insussistente l’errore sul fatto. rappresentato dalla delibera di riammissione del socio, sopraggiunta nel corso del Giudizio e mai superata da una nuova delibera, come richiesto dal procedimento societario”. Terzo motivo di impugnazione: “Ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per la violazione degli artt.395 n.4 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 2377, 2533 e 2700 c.c., per avere il Giudice della revocazione ritenuto insussistente l’errore sui fatti, rappresentati dalle asserite inadempienze del socio escluso, nonostante risultassero superate dai verbali degli Ispettori del MISE e dalla conseguente delibera di riammissione”. I motivi vengono trattati congiuntamente, riferendosi alla medesima tematica. La ricorrente sostiene (e ribadisce nella memoria 9/2/2026) la sussistenza di un errore percettivo da parte della Corte d’Appello, laddove essa ha riaffermato la validità delle delibere di esclusione del 13/6/2013 e 17/10/2013, nonostante il CdA della Cooperativa avesse emanato una delibera di riammissione della socia in data 2/5/2015 e non fosse stato emesso un successivo deliberato espulsivo. Secondo la ricorrente la riammissione della socia comportava il superamento di tutte le inadempienze antecedenti e non rilevava la condizione risolutiva apposta alla scrittura transattiva del 18/12/2014, non potendo la risoluzione essere automatica, ma necessitando di un nuovo deliberato del CdA. La ricorrente ha anche sottolineato l’errore percettivo della Corte, che aveva disatteso l’efficacia probatoria dei verbali ispettivi, nei quali si accertava l’eliminazione degli abusi edilizi e si invitava la Cooperativa a reintegrare la socia. I motivi sono inammissibili. 2.1)Si osserva, infatti, che le contestazioni della ricorrente non si confrontano con la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, la quale ha ritenuto inammissibili i motivi spiegati in riferimento alla sussistenza di errori revocatori, osservando che: «nella specie, a prescindere da ogni considerazione in ordine a correttezza e veridicità degli assunti attorei (confutati puntualmente da parte convenuta), tutte le questioni introdotte, costituiscono, a ben vedere, profili ampiamente trattati nel primo e nel secondo grado del giudizio, dibattuti dalle parti ed esaminati dai giudici, risolvendosi, in definitiva, in ulteriori censure alle valutazioni da questi espresse sulla base delle risultanze istruttorie e dei principi di diritto ritenuti applicabili. Come correttamente osservato dalle parti convenute, gli asseriti errori, ammesso e non concesso che vi siano stati, non rientrano, all'evidenza, tra quelli del giudizio di revocazione”. In particolare, premesso che, dalla narrativa e dalle note del ricorso stesso, non risulta la produzione in giudizio della pretesa delibera di riammissione del 2/5/2015, ma solo quella dei verbali ispettivi (pag. 10 del ricorso: “con accertamento ispettivo del 27/5/2015…, gli stessi ispettori MISE riscontrano che In data 02/05/2015 il C.d.A. ha deliberato la riammissione della [OSCURATO:PERSONA] a condizione che la stessa adempia agli obblighi assunti nell'accordo transattivo raggiunto nel corso dell'udienza tenutasi presso il Tribunale di Cagliari in data 18/12/2014 ”), si nota, in ogni caso, che le contestazioni della ricorrente non integrano la denuncia di errori revocatori, che abbiano indotto il Tribunale e la Corte d’Appello ad avere una falsa percezione della realtà (che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato sulla base degli atti e documenti di causa), ma si risolvono in censure sulla valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dai giudici del merito. 3) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 7.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c