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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44684/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, decidendo all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione del 6 maggio 2021 (che aveva annullato una precedente statuizione della stessa Corte, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'affermazione di responsabilità per la contestata partecipazione al sodalizio di stampo mafioso denominato "clan Gionta" - capo A) - , confermando invece il giudizio di colpevolezza per gli ulteriori reati contestati di detenzione e porto di armi - capi Q) e Q1) - ), ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 18 dicembre 2018, assolvendo l'imputato dall'addebito d cui al capo A), relativo alla partecipazione all'associazione di stampo mafioso "[OSCURATO:PERSONA]", escludendo la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 7

I. 203/91 quanto ai delitti in materia di armi, riducendo conseguentemente le pene inflitte per detti reati.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per l'omessa applicazione del disposto dell'art. 587 cod. proc. pen.; con decisione del 14 febbraio 2020, la medesima Corte territoriale aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cessione dell'arma da fuoco al Varone, cui si contestava la relativa illecita detenzione; i giudici di appello avrebbero dovuto tenere conto di quella statuizione, divenuta definitiva, che estendeva i suoi effetti favorevoli anche al Varone, atteso che il fatto della detenzione per effetto della cessione dell'arma da parte del Della Grotta costituiva il medesimo episodio storico. 2.1.

Con il secondo motivo si deduce carenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; come ampiamente chiarito nella sentenza impugnata, la circostanza della detenzione e del porto dell'arma da parte del Varone, che la impiegava per minacciare tale Vitiello, è fatto storico ampiamente provato dalle emergenze processuali (undicesimo foglio); la carenza di prova sulla cessione dell'arma da parte del Della Grotta al Varone (che era stata desunta dal contenuto di alcune intercettazioni) non incide sul giudizio di responsabilità poiché la detenzione dell'arma, che poteva essere stata conseguita ricevendola da altro soggetto, non viene meno per effetto della pronuncia assolutoria del Della Grotta.

1.2. Il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato; la sentenza impugnata (tredicesimo foglio) ha indicato nella gravità della condotta, riguardante la detenzione e il porto dell'arma, e nella negativa personalità dell'imputato ("gravato da plurimi precedenti penali"), gli elementi ostativi alla concessione delle invocate attenuanti, peraltro in difetto di elementi positivi indicati dall'appellante, così facendo corretta applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul punto; si è più volte affermato che nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, decidendo all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione del 6 maggio 2021 (che aveva annullato una precedente statuizione della stessa Corte, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'affermazione di responsabilità per la contestata partecipazione al sodalizio di stampo mafioso denominato "clan Gionta" - capo A) - , confermando invece il giudizio di colpevolezza per gli ulteriori reati contestati di detenzione e porto di armi - capi Q) e Q1) - ), ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 18 dicembre 2018, assolvendo l'imputato dall'addebito d cui al capo A), relativo alla partecipazione all'associazione di stampo mafioso "[OSCURATO:PERSONA]", escludendo la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 7 I. 203/91 quanto ai delitti in materia di armi, riducendo conseguentemente le pene inflitte per detti reati. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per l'omessa applicazione del disposto dell'art. 587 cod. proc. pen.; con decisione del 14 febbraio 2020, la medesima Corte territoriale aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cessione dell'arma da fuoco al Varone, cui si contestava la relativa illecita detenzione; i giudici di appello avrebbero dovuto tenere conto di quella statuizione, divenuta definitiva, che estendeva i suoi effetti favorevoli anche al Varone, atteso che il fatto della detenzione per effetto della cessione dell'arma da parte del Della Grotta costituiva il medesimo episodio storico. 2.1. Con il secondo motivo si deduce carenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; come ampiamente chiarito nella sentenza impugnata, la circostanza della detenzione e del porto dell'arma da parte del Varone, che la impiegava per minacciare tale Vitiello, è fatto storico ampiamente provato dalle emergenze processuali (undicesimo foglio); la carenza di prova sulla cessione dell'arma da parte del Della Grotta al Varone (che era stata desunta dal contenuto di alcune intercettazioni) non incide sul giudizio di responsabilità poiché la detenzione dell'arma, che poteva essere stata conseguita ricevendola da altro soggetto, non viene meno per effetto della pronuncia assolutoria del Della Grotta. 1.2. Il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato; la sentenza impugnata (tredicesimo foglio) ha indicato nella gravità della condotta, riguardante la detenzione e il porto dell'arma, e nella negativa personalità dell'imputato ("gravato da plurimi precedenti penali"), gli elementi ostativi alla concessione delle invocate attenuanti, peraltro in difetto di elementi positivi indicati dall'appellante, così facendo corretta applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul punto; si è più volte affermato che nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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