CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14665/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n.2482/2019 depositata il 11/06/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 854/2020Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 14665/2026Data pubblicazione 18/05/2026rilevato che parte ricorrente ha aderito alla proposta di definizioneaccelerata chiedendo la compensazione delle spese poiché, a suo dire, inmerito alla presente controversia non constano precedenti specifici;considerato che, invece, la questione di diritto è stata reiteratamenteesaminata da questa Corte;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ilena Balsamo