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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08202/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Con il ricorso si contesta il vizio di motivazione in ordine al delitto contestato ex art. 73 corniK del DPR 309/90 e in ordine al diniego delle attenuanti generiche, relativo alla sentenza della corte di appello di Roma del 15.2.2023 con cui è stata confermata la sentenza di condanna del tribunale di Tivoli del 23 luglio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza della Corte di appello valorizza quanto riferito dall'operante di polizia giudiziaria circa l'avvenuta cessione di droga come contestata e circa il repentino recupero della stessa da parte dell'imputato a seguito della vista dell'operante medesimo.

Così evidenziando una prova chiara di quanto contestato/ Confermata dai riscontri dichiarativi dell'acquirente La confutazione difensiva di tale ricostruzione è dunque destituita di fondamento e solo frutto della scelta di negare i fatti, pur evidenti nella loro dimostrazione.

Quanto alle generiche, sono motivate oltre che sulla base di assenza di resipiscenza, anche in ragione dei precedenti penali e quindi in base ad un giudizio negativo della personalità del ricorrente che ben può di per !3é fondare il rigetto.

In proposito può osservarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02) Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Con il ricorso si contesta il vizio di motivazione in ordine al delitto contestato ex art. 73 corniK del DPR 309/90 e in ordine al diniego delle attenuanti generiche, relativo alla sentenza della corte di appello di Roma del 15.2.2023 con cui è stata confermata la sentenza di condanna del tribunale di Tivoli del 23 luglio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza della Corte di appello valorizza quanto riferito dall'operante di polizia giudiziaria circa l'avvenuta cessione di droga come contestata e circa il repentino recupero della stessa da parte dell'imputato a seguito della vista dell'operante medesimo. Così evidenziando una prova chiara di quanto contestato/ Confermata dai riscontri dichiarativi dell'acquirente La confutazione difensiva di tale ricostruzione è dunque destituita di fondamento e solo frutto della scelta di negare i fatti, pur evidenti nella loro dimostrazione. Quanto alle generiche, sono motivate oltre che sulla base di assenza di resipiscenza, anche in ragione dei precedenti penali e quindi in base ad un giudizio negativo della personalità del ricorrente che ben può di per !3é fondare il rigetto. In proposito può osservarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02) Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 08202/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris