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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 1970

Cassazione n. 45242/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1970 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada; rilevato che la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato estinta per intervenuta prescrizione l'ulteriore fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, provvedendo a rideterminare la pena inflitta all'imputato nel modo seguente: pena base, per il più grave reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, anni uno di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni uno, mesi uno di reclusione.

Rilevato che il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, deducendo vizio di motivazione con particolare riferimento all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione.

Rilevato, con riferimento alla motivazione correlata all'aumento della pena ai sensi dell'art.81 cod. pen., che la Corte di merito ha ritenuto equo determinare nella misura di un mese di reclusione l'aumento apportato a titolo di continuazione sulla pena base.

Ritenuto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.").

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1970 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada; rilevato che la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato estinta per intervenuta prescrizione l'ulteriore fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, provvedendo a rideterminare la pena inflitta all'imputato nel modo seguente: pena base, per il più grave reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, anni uno di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni uno, mesi uno di reclusione. Rilevato che il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, deducendo vizio di motivazione con particolare riferimento all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione. Rilevato, con riferimento alla motivazione correlata all'aumento della pena ai sensi dell'art.81 cod. pen., che la Corte di merito ha ritenuto equo determinare nella misura di un mese di reclusione l'aumento apportato a titolo di continuazione sulla pena base. Ritenuto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen."). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 45242/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris