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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 1978

Cassazione n. 35245/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02UYU92) nato il 20/03/1978 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bologna; ricorso deciso con contraddittorio scritto, ex art. 23 co.8 d.l. 137/2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di giustizia per minaccia e danneggiamento.

2. La difesa dell'imputata ha presentato ricorso per Cassazione deducendo: - nullità della sentenza per violazione di legge e carenza di motivazione, in quanto l'imputato, detenuto per altra causa, non ha ricevuto la notifica in carcere; - mancanza di motivazione e violazione di legge perché la pena non è stata contenuta nel minimo edittale, in assenza di adeguata motivazione.

3. Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sui quali è fondato.2.

Manifestamente infondato è il primo motivo, fondato sulla allegata mancata conoscenza dell'intero processo da parte dell'imputato, detenuto fin dal 19 ottobre 2019 e, per altro aspetto, sulla mancata traduzione dell'imputato al processo.

Premesso che non si fa questione di regolarità della notifica della citazione iniziale (avvenuta presso il domicilio eletto in epoca anteriore alla restrizione in carcere) la soluzione della questione sottoposta consente a questa Corte l'esame diretto degli atti, venendo dedotto un error in procedendo, con conseguente consentito accesso al fascicolo processuale (in tal senso Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto).

Ebbene, lo scrutinio degli atti, ed in particolare dei verbali di primo grado (in appello la trattazione fu cartolare), consente di rilevare la costante presenza alle udienze, fin dalla prima di esse, del difensore di fiducia dell'imputato, l'avv.[OSCURATO:PERSONA], in persona ovvero per delega scritta o orale; al tempo stesso, l'esame in parola consente di rilevare non solo che la dichiarazione di assenza dell'imputato, ritualmente effettuata dal giudice, mai fu oggetto di contestazione da parte del difensore, ma soprattutto che in nessuna udienza il difensore di fiducia comunicò l'avvenuto arresto dell'imputato.

Alla luce di quanto precede, appare innanzi tutto infruttuoso il richiamo alla sentenza Sezioni Unite n.23948 del 2019, Imp.

Ismail, invocata dalla difesa dell'imputato.

In breve, tale sentenza impone il superamento di ogni formalismo notificatorio nella prospettiva di favorire la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.

È quindi necessaria una verifica in corpore vili della possibilità che l'imputato abbia avuto conoscenza effettiva del processo in corso, non potendo considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato.

Il giudice dovrà in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato ovvero che vi siano altre circostanze dimostrative della effettiva conoscenza del processo in corso.

Alla luce di tali principi, nel caso specifico occorre riconoscere che ogni possibile rischio è scongiurato dall'instaurazione del rapporto fiduciario tra l'imputato ed il proprio difensore di fiducia, che ha assistito l'imputato fin dalla prima udienza.

È ben vero che nella stessa sentenza Ismail, anche in relazione alla nomina fiduciaria si pone un caveat laddove si afferma che (punto 11.3, pg.24) "anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di effettività: perché abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata".

Ma non può sfuggire che nel presente processo ogni dubbio sull'effettività del rapporto fiduciario è fugato dall'essersi il difensore fiduciario presentato per oltre quattro anni in ogni fase del giudizio in persona o a mezzo di sostituto con delega scritta o verbale.

Su tali premesse non può allora ignorarsi l'orientamento consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende uniformarsi, per cui il rapporto professionale fiduciario valorizza il ruolo del difensore nella dinamica processuale, evidenziando che la nomina fiduciaria implica l'obbligo (giuridico ma anche deontologico, in base all'art.27 del Codice deontologico forense -Sez.2 n.12961 del 20/12/2023, Giannico) per il predetto di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguardano, in conformità all'insegnamento della Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 136 del 2008, ha avuto cura di chiarire che il rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato «implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda, ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa" (Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 284100 - 01).

Dissipato ogni dubbio attinente alla conoscenza del processo da parte dell'imputato, rimane da esaminare l'ulteriore aspetto evocato dal difensore, quello relativo alla mancata traduzione dell'imputato.

Si addebita al singolo giudice o alla 'macchina giudiziaria' di non aver disposto la comparizione dell'imputato detenuto, ancorché per altra causa, al processo in corso.

Da tale omissione, sarebbe derivata una nullità radicale ed insanabile del processo.

Sul punto, è sufficiente richiamare i principi elaborati in materia da una recente sentenza del più alto consesso di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 7635 del 30/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 282806 - 01), ribaditi in un successivo arresto (Sez. 2, n. 5662 del 25/01/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 284346 - 01), secondo cui presupposto per l'insorgenza in capo al giudice di un onere di traduzione dell'imputato detenuto per altra causa, pena la nullità del processo che sia proseguito in assenza dell'imputato, è la conoscenza, da parte dell'autorità giudiziaria procedente dello status restrittivo dell'indagato, non potendosi pretendere che per ogni udienza e per ogni imputato venga condotta una verifica ufficiosa dello status hbertatis (sul punto, Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020 Imp.

S. Rv. 278869 - 01), con il corollario che incombe sul difensore che sia a conoscenza della sopravvenuta detenzione del proprio cliente, un onere, basato su principi deontologici di lealtà processuale ed etici, ma anche professionali (in termini di doveroso rispetto del cliente), di immediata informazione all'autorità procedente.

Non è dato sapere in quale momento il difensore di fiducia abbia avuto conoscenza del sopravvenuto stato di detenzione di Kharbouch perché la circostanza non è riferita nel ricorso, cui è solamente allegato il certificato del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] datato 30 gennaio 2024, data che si colloca tra la pronuncia della sentenza di secondo grado e la presentazione del ricorso per cassazione.

Possono quindi essere formulate due ipotesi.

Innanzitutto, può ipotizzarsi che il difensore ignorasse la circostanza.

Poiché, tuttavia, si deduce che la detenzione di Kharbouch risalisse alla fine del 2019 e perdurasse da oltre quattro anni, si deve concludere che il difensore di fiducia, nonostante gli obblighi di informazione sulle stessegravanti, secondo la sopra citata sentenza della Corte Costituzionale, non si sia curato di interloquire con il proprio cliente per quattro anni, durante tutto il percorso processuale di merito.

In tal caso, la mancata conoscenza dello stato detentivo e conseguente comunicazione al giudice procedente deriva da una negligenza professionale e la mancata traduzione dell'imputato non può essere addebitata al giudice procedente.

Parafrasando il brocardo latino si deve concludere: nemo auditur suam culpam alle gans.Ma può anche ipotizzarsi che la conoscenza dello stato detentivo da parte del difensore fosse risalente nel tempo e che la relativa comunicazione sia stata effettuata solo con il ricorso per cassazione per una 'strategia processuale', in consapevole violazione dei citati obblighi deontologici e di lealtà processuale (oltre che professionale, dato che ha comportato la mancata partecipazione dell'imputato al processo).

Nemmeno in questo caso la mancata consapevolezza dello stato detentivo può essere addebitata al giudice.

La mancata traduzione dell'imputato deriva, se mai, dalla strategia processuale adottata dal difensore di fiducia.

L'eccezione va quindi respinta ma in questo caso il brocardo latino potrà riprendere la formulazione originaria: nemo auditur suam turpitudinem allegans.

In conclusione, nel presente caso, l'autorità giudiziaria non ha avuto informazione, né dal difensore, né da alcun canale ufficiale, della detenzione dell'imputato per altra causa, con conseguente incolpevole omissione dell'onere di disporne la traduzione.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e generico, ricadendo nella stessa genericità con cui era stato formulato nell'atto di appello, pur a fronte di una motivazione della pena irrogata in concreto assai ricca e dettagliata, a pg.3 e 4 della motivazione d'appello.

Va infatti ricordato che, anche in relazione alla pena, in tutti i suoi aspetti, si esprime un giudizio di merito che spetta al giudice di primo e di secondo grado e che è immune da critiche laddove sia adeguatamente motivato e privo di illogicità manifeste, come avvenuto nel presente caso.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02UYU92) nato il 20/03/1978 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bologna; ricorso deciso con contraddittorio scritto, ex art. 23 co.8 d.l. 137/2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di giustizia per minaccia e danneggiamento. 2. La difesa dell'imputata ha presentato ricorso per Cassazione deducendo: - nullità della sentenza per violazione di legge e carenza di motivazione, in quanto l'imputato, detenuto per altra causa, non ha ricevuto la notifica in carcere; - mancanza di motivazione e violazione di legge perché la pena non è stata contenuta nel minimo edittale, in assenza di adeguata motivazione. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sui quali è fondato.2. Manifestamente infondato è il primo motivo, fondato sulla allegata mancata conoscenza dell'intero processo da parte dell'imputato, detenuto fin dal 19 ottobre 2019 e, per altro aspetto, sulla mancata traduzione dell'imputato al processo. Premesso che non si fa questione di regolarità della notifica della citazione iniziale (avvenuta presso il domicilio eletto in epoca anteriore alla restrizione in carcere) la soluzione della questione sottoposta consente a questa Corte l'esame diretto degli atti, venendo dedotto un error in procedendo, con conseguente consentito accesso al fascicolo processuale (in tal senso Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Ebbene, lo scrutinio degli atti, ed in particolare dei verbali di primo grado (in appello la trattazione fu cartolare), consente di rilevare la costante presenza alle udienze, fin dalla prima di esse, del difensore di fiducia dell'imputato, l'avv.[OSCURATO:PERSONA], in persona ovvero per delega scritta o orale; al tempo stesso, l'esame in parola consente di rilevare non solo che la dichiarazione di assenza dell'imputato, ritualmente effettuata dal giudice, mai fu oggetto di contestazione da parte del difensore, ma soprattutto che in nessuna udienza il difensore di fiducia comunicò l'avvenuto arresto dell'imputato. Alla luce di quanto precede, appare innanzi tutto infruttuoso il richiamo alla sentenza Sezioni Unite n.23948 del 2019, Imp. Ismail, invocata dalla difesa dell'imputato. In breve, tale sentenza impone il superamento di ogni formalismo notificatorio nella prospettiva di favorire la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato. È quindi necessaria una verifica in corpore vili della possibilità che l'imputato abbia avuto conoscenza effettiva del processo in corso, non potendo considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato. Il giudice dovrà in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato ovvero che vi siano altre circostanze dimostrative della effettiva conoscenza del processo in corso. Alla luce di tali principi, nel caso specifico occorre riconoscere che ogni possibile rischio è scongiurato dall'instaurazione del rapporto fiduciario tra l'imputato ed il proprio difensore di fiducia, che ha assistito l'imputato fin dalla prima udienza. È ben vero che nella stessa sentenza Ismail, anche in relazione alla nomina fiduciaria si pone un caveat laddove si afferma che (punto 11.3, pg.24) "anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di effettività: perché abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata". Ma non può sfuggire che nel presente processo ogni dubbio sull'effettività del rapporto fiduciario è fugato dall'essersi il difensore fiduciario presentato per oltre quattro anni in ogni fase del giudizio in persona o a mezzo di sostituto con delega scritta o verbale. Su tali premesse non può allora ignorarsi l'orientamento consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende uniformarsi, per cui il rapporto professionale fiduciario valorizza il ruolo del difensore nella dinamica processuale, evidenziando che la nomina fiduciaria implica l'obbligo (giuridico ma anche deontologico, in base all'art.27 del Codice deontologico forense -Sez.2 n.12961 del 20/12/2023, Giannico) per il predetto di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguardano, in conformità all'insegnamento della Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 136 del 2008, ha avuto cura di chiarire che il rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato «implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda, ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa" (Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 284100 - 01). Dissipato ogni dubbio attinente alla conoscenza del processo da parte dell'imputato, rimane da esaminare l'ulteriore aspetto evocato dal difensore, quello relativo alla mancata traduzione dell'imputato. Si addebita al singolo giudice o alla 'macchina giudiziaria' di non aver disposto la comparizione dell'imputato detenuto, ancorché per altra causa, al processo in corso. Da tale omissione, sarebbe derivata una nullità radicale ed insanabile del processo. Sul punto, è sufficiente richiamare i principi elaborati in materia da una recente sentenza del più alto consesso di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 7635 del 30/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 282806 - 01), ribaditi in un successivo arresto (Sez. 2, n. 5662 del 25/01/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 284346 - 01), secondo cui presupposto per l'insorgenza in capo al giudice di un onere di traduzione dell'imputato detenuto per altra causa, pena la nullità del processo che sia proseguito in assenza dell'imputato, è la conoscenza, da parte dell'autorità giudiziaria procedente dello status restrittivo dell'indagato, non potendosi pretendere che per ogni udienza e per ogni imputato venga condotta una verifica ufficiosa dello status hbertatis (sul punto, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 Imp. S. Rv. 278869 - 01), con il corollario che incombe sul difensore che sia a conoscenza della sopravvenuta detenzione del proprio cliente, un onere, basato su principi deontologici di lealtà processuale ed etici, ma anche professionali (in termini di doveroso rispetto del cliente), di immediata informazione all'autorità procedente. Non è dato sapere in quale momento il difensore di fiducia abbia avuto conoscenza del sopravvenuto stato di detenzione di Kharbouch perché la circostanza non è riferita nel ricorso, cui è solamente allegato il certificato del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] datato 30 gennaio 2024, data che si colloca tra la pronuncia della sentenza di secondo grado e la presentazione del ricorso per cassazione. Possono quindi essere formulate due ipotesi. Innanzitutto, può ipotizzarsi che il difensore ignorasse la circostanza. Poiché, tuttavia, si deduce che la detenzione di Kharbouch risalisse alla fine del 2019 e perdurasse da oltre quattro anni, si deve concludere che il difensore di fiducia, nonostante gli obblighi di informazione sulle stessegravanti, secondo la sopra citata sentenza della Corte Costituzionale, non si sia curato di interloquire con il proprio cliente per quattro anni, durante tutto il percorso processuale di merito. In tal caso, la mancata conoscenza dello stato detentivo e conseguente comunicazione al giudice procedente deriva da una negligenza professionale e la mancata traduzione dell'imputato non può essere addebitata al giudice procedente. Parafrasando il brocardo latino si deve concludere: nemo auditur suam culpam alle gans.Ma può anche ipotizzarsi che la conoscenza dello stato detentivo da parte del difensore fosse risalente nel tempo e che la relativa comunicazione sia stata effettuata solo con il ricorso per cassazione per una 'strategia processuale', in consapevole violazione dei citati obblighi deontologici e di lealtà processuale (oltre che professionale, dato che ha comportato la mancata partecipazione dell'imputato al processo). Nemmeno in questo caso la mancata consapevolezza dello stato detentivo può essere addebitata al giudice. La mancata traduzione dell'imputato deriva, se mai, dalla strategia processuale adottata dal difensore di fiducia. L'eccezione va quindi respinta ma in questo caso il brocardo latino potrà riprendere la formulazione originaria: nemo auditur suam turpitudinem allegans. In conclusione, nel presente caso, l'autorità giudiziaria non ha avuto informazione, né dal difensore, né da alcun canale ufficiale, della detenzione dell'imputato per altra causa, con conseguente incolpevole omissione dell'onere di disporne la traduzione. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e generico, ricadendo nella stessa genericità con cui era stato formulato nell'atto di appello, pur a fronte di una motivazione della pena irrogata in concreto assai ricca e dettagliata, a pg.3 e 4 della motivazione d'appello. Va infatti ricordato che, anche in relazione alla pena, in tutti i suoi aspetti, si esprime un giudizio di merito che spetta al giudice di primo e di secondo grado e che è immune da critiche laddove sia adeguatamente motivato e privo di illogicità manifeste, come avvenuto nel presente caso. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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