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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29638/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nella qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 17 settembre 2015 con sentenza del Tribunale di Roma.

Secondo gli accertamenti dei giudici di merito, l'imputato è stato amministratore della società dalla data della costituzione (2010) alla data del fallimento; la società era controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della quale era socia di assoluta maggioranza la moglie separata dell'imputato.

Anche la società controllante è stata dichiarata fallita e, mentre l'ex-moglie del ricorrente ha definito la propria posizione con sentenza di applicazione della pena, l'imputato è stato assolto dai reati fallimentari ipotizzati in relazione a quel fallimento.

La bancarotta per distrazione è ipotizzata con riferimento ad un'operazione economica consistita nell'acquistare prodotti informatici per oltre 200.000 euro dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che però sono stati venduti all'acquirente finale non dalla fallita, ma dalla società controllante: dunque, la società fallita si è indebitata (con il fornitore) senza contropartita.

Il corrispettivo della vendita è stato regolarmente pagato dal cliente finale alla società controllante, ma il denaro era stato trattenuto dalla banca, creditrice della predetta società controllante, e dunque non è giunto nelle casse della società fallita, proprietaria dei beni ceduti.

Quanto alla bancarotta documentale, la Corte di appello ha ritenuto esservi prova della disnnissione dell'incarico di amministratore, da parte dell'imputato, solo con riferimento alla società controllante, e ciò dal 28 giugno 2012; l'incarico amministrativo sarebbe stato mantenuto nella società controllata fino alla data del fallimento; in ogni caso nessuna scrittura sarebbe stata consegnata al curatore, con riferimento a tutta la vita della società fallita.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi, qui enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce «contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al travisamento della prova» ed allega documenti che il giudice di appello non avrebbe considerato.

In particolare, per quanto riguarda la bancarotta patrimoniale, la Corte di appello non avrebbe considerato il contenuto di una missiva del luglio 2011 nella quale il Guardasole rassicurava il collegio sindacale della società controllante che chiedeva aggiornamenti sulla fideiussione da parte di Unicredit a garanzia del contratto di lease back da stipulare con Olisistem e una e -mail dello stesso periodo, intercorsa con un avvocato sullo stesso tema.

Dai predetti documenti si evincerebbe l'impegno del Guardasole ad intervenire per la soddisfazione del creditore su istanza del quale è stato poi dichiarato il fallimento; si evincerebbe poi che la concessione del prestito bancario a tal fine invocato era subordinata all'approvazione del bilancio.

Secondo il ricorrente «sono altresì rimaste prive di valutazione tutte le altre prove portate a sostegno della volontà di risanamento delle esposizioni debitorie della società controllante, ineludibilnnente connesse con il debito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.».

Quanto all'imputazione di bancarotta documentale, il ricorrente deduce travisamento della prova con riferimento ad una lettera raccomandata, che il ricorrente inviò all'ex-moglie nella qualità di amministratore della società controllante, ed il cui contenuto sarebbe stato confermato dal teste Papandrea (al ricorso è allegato il verbale contenente la sua deposizione), lettera nella quale l'imputato chiedeva alla donna di consegnare «i dati inerenti al bilancio 2011 sia per la società controllante che per le controllate».

Deduce infine di essere stato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quello in cui il curatore tentò di inviargli la convocazione e di non aver avuto conoscenza del fallimento fino alla notificazione dell'avviso di chiusura delle indagini.

2.2. Con il secondo motivo deduce «mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in ordine alla omessa considerazione delle risultanze probatorie», richiamando l'atto di appello e censurando la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'imputato abbia rivestito il ruolo di amministratore fino al fallimento della società, circostanza che sarebbe smentita sul piano logico dalla convocazione dell'assemblea della controllante del 28 giugno 2012 e dalla stretta connessione tra tutte le società del gruppo, dominato dall'ex-moglie in conflitto con il ricorrente, sicché sarebbe illogico ritenere che, esautorato dalla carica amministrativa per la controllante, il ricorrente abbia mantenuto analogo incarico nella controllata.

3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del Procuratore generale e del Difensore del ricorrente.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presenta plurimi e concorrenti ragioni di inammissibilità.1.

Il primo motivo invoca travisamento della prova, ma in realtà denuncia anche esplicitamente (pagina 3 del ricorso, quarta riga), un travisamento del fatto, il che rende già inammissibile il motivo.

Il vizio di contraddittorietà processuale (da tenere distinto rispetto a quello di contraddittorietà logica, riconducibile, eventualmente, al vizio di illogicità manifesta) non ricomprende infatti il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (per tutte v.

Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); il giudice di legittimità non può reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma solo verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).

Ad ogni modo, il ricorrente si riferisce - per quel che riguarda la bancarotta patrimoniale - all'omessa considerazione di due documenti dai quali si evincerebbe il suo tentativo, nel 2011 e dunque circa un anno dopo l'operazione distrattiva contestata, di adoperarsi per l'ottenimento di un finanziamento bancario destinato alla soddisfazione del già citato unico creditore.

Nel far ciò, non assolve il rigoroso onere di dimostrare che la corretta valutazione degli elementi di prova asserita mente pretermessi avrebbe dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria.

Il travisamento della prova, infatti, riguarda l'errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul "significante" e non sul "significato" della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv 250168); di qui la netta distinzione tra il travisamento di una prova, suscettibile di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, e la deduzione della erronea interpretazione della prova, estranea a tale vizio posto che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133).

Ed allora, il tentativo del ricorrente non coglie nel segno.

Da un lato, proprio in ragione della motivazione resa (che si è soffermata sull'aspetto al quale i citati documenti si riferiscono e lo ha ritenuto irrilevante) è impossibile concludere nel senso che la Corte di appello abbia erroneamente percepito il contenuto dei due documenti, messi a sua disposizione, citati nel ricorso; piuttosto, quel che il ricorrente sollecita è una loro rilettura e rivalutazione che porti ad un esito complessivamente diverso nella ricostruzione dei fatti.In ogni caso, la decisività delle informazioni asseritamente pretermesse è smentita dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha chiaramente ricostruito la vicenda distrattiva nei termini di una cessione dei beni acquistati rimasta senza corrispettivo economico, con contestuale privazione della società sia dei beni medesimi che del loro valore monetario; e, rispetto a tale vicenda, ha qualificato come post-fatto irrilevante la vicenda sulla quale il ricorrente si intrattiene, cioè il tentativo, provato o meno, di saldare (o, meglio, di far saldare) il creditore (pag. 5 della sentenza impugnata).

A tale motivazione, tutt'altro che illogica, il ricorrente non oppone argomenti, se non l'accusa di un travisamento di elementi di prova che, in ogni caso, riguardano ancora una volta quell'aspetto che la Corte di appello e prima ancora il giudice di primo grado hanno ritenuto irrilevante.

Quanto alla bancarotta documentale, il motivo denuncia un inammissibile travisamento del fatto (laddove si intrattiene su questioni come il luogo di residenza del ricorrente) e non si confronta - ancora una volta - con gli argomenti spesi dai giudici di merito, e soprattutto con la specifica risposta ai motivi di appello, il che connota il motivo anche in termini di genericità, ulteriore e concorrente ragione di inammissibilità.

La Corte di appello, infatti, non ha affatto desunto la prova della responsabilità per la bancarotta documentale dalla consapevole mancata risposta ad un invito del curatore, ma dalla posizione di amministratore rivestita dall'imputato - e dai connessi obblighi - in uno con l'atteggiamento, anche processuale (la sentenza impugnata ha citato l'opposizione presentata nei confronti del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore), che denotava conoscenza delle condizioni della società e della prospettiva del fallimento.

2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che deduce in modo confuso tutti i vizi della motivazione.

Va ricordato che «il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).

Occorre ricordare che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Oltre che richiamare nuovamente le considerazioni già svolte nel primo motivo riguardo a quello che la Corte di appello ha ritenuto un post-fatto irrilevante, il ricorrente sollecita la Corte ad una inammissibile rivalutazione dei fatti, richiamando documenti allegati all'atto di appello (pag. 10 del ricorso) e senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte territoriale.

Infine, si censura il ragionamento della Corte che avrebbe illogicamente desunto il mantenimento da parte del ricorrente della carica amministrativa in capo alla fallita, nonostante la dismissione di tale incarico nella società controllante.

E' piuttosto il ragionamento del ricorrente ad essere confuso ed illogico, laddove postula che le dimissioni da un incarico comportino le dimissioni dall'altro, senza peraltro confrontarsi con la compiuta e logica motivazione della Corte di appello che ha precisato come della cessazione dall'incarico nella società controllante, e della nomina di un nuovo amministratore, vi sia prova documentale, e come essa manchi, invece, con riguardo alla società fallita; traendo, poi, dalle risultanze documentali, conferma alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] (ex-moglie del ricorrente) sul punto (pag. 6 della sentenza impugnata).

Il ragionamento è immune da vizi logici e nemmeno il ricorrente vi si confronta, limitandosi ad opporre la considerazione secondo la quale se egli è stato esautorato da una società, necessariamente lo deve essere stato anche dall'altra: considerazione tutt'altro che logica o necessitata, e comunque smentita, secondo la ricostruzione dei giudici di merito che non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede se, come del caso, congruamente motivata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nella qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 17 settembre 2015 con sentenza del Tribunale di Roma. Secondo gli accertamenti dei giudici di merito, l'imputato è stato amministratore della società dalla data della costituzione (2010) alla data del fallimento; la società era controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della quale era socia di assoluta maggioranza la moglie separata dell'imputato. Anche la società controllante è stata dichiarata fallita e, mentre l'ex-moglie del ricorrente ha definito la propria posizione con sentenza di applicazione della pena, l'imputato è stato assolto dai reati fallimentari ipotizzati in relazione a quel fallimento. La bancarotta per distrazione è ipotizzata con riferimento ad un'operazione economica consistita nell'acquistare prodotti informatici per oltre 200.000 euro dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che però sono stati venduti all'acquirente finale non dalla fallita, ma dalla società controllante: dunque, la società fallita si è indebitata (con il fornitore) senza contropartita. Il corrispettivo della vendita è stato regolarmente pagato dal cliente finale alla società controllante, ma il denaro era stato trattenuto dalla banca, creditrice della predetta società controllante, e dunque non è giunto nelle casse della società fallita, proprietaria dei beni ceduti. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte di appello ha ritenuto esservi prova della disnnissione dell'incarico di amministratore, da parte dell'imputato, solo con riferimento alla società controllante, e ciò dal 28 giugno 2012; l'incarico amministrativo sarebbe stato mantenuto nella società controllata fino alla data del fallimento; in ogni caso nessuna scrittura sarebbe stata consegnata al curatore, con riferimento a tutta la vita della società fallita. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi, qui enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce «contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al travisamento della prova» ed allega documenti che il giudice di appello non avrebbe considerato. In particolare, per quanto riguarda la bancarotta patrimoniale, la Corte di appello non avrebbe considerato il contenuto di una missiva del luglio 2011 nella quale il Guardasole rassicurava il collegio sindacale della società controllante che chiedeva aggiornamenti sulla fideiussione da parte di Unicredit a garanzia del contratto di lease back da stipulare con Olisistem e una e -mail dello stesso periodo, intercorsa con un avvocato sullo stesso tema. Dai predetti documenti si evincerebbe l'impegno del Guardasole ad intervenire per la soddisfazione del creditore su istanza del quale è stato poi dichiarato il fallimento; si evincerebbe poi che la concessione del prestito bancario a tal fine invocato era subordinata all'approvazione del bilancio. Secondo il ricorrente «sono altresì rimaste prive di valutazione tutte le altre prove portate a sostegno della volontà di risanamento delle esposizioni debitorie della società controllante, ineludibilnnente connesse con il debito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.». Quanto all'imputazione di bancarotta documentale, il ricorrente deduce travisamento della prova con riferimento ad una lettera raccomandata, che il ricorrente inviò all'ex-moglie nella qualità di amministratore della società controllante, ed il cui contenuto sarebbe stato confermato dal teste Papandrea (al ricorso è allegato il verbale contenente la sua deposizione), lettera nella quale l'imputato chiedeva alla donna di consegnare «i dati inerenti al bilancio 2011 sia per la società controllante che per le controllate». Deduce infine di essere stato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quello in cui il curatore tentò di inviargli la convocazione e di non aver avuto conoscenza del fallimento fino alla notificazione dell'avviso di chiusura delle indagini. 2.2. Con il secondo motivo deduce «mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in ordine alla omessa considerazione delle risultanze probatorie», richiamando l'atto di appello e censurando la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'imputato abbia rivestito il ruolo di amministratore fino al fallimento della società, circostanza che sarebbe smentita sul piano logico dalla convocazione dell'assemblea della controllante del 28 giugno 2012 e dalla stretta connessione tra tutte le società del gruppo, dominato dall'ex-moglie in conflitto con il ricorrente, sicché sarebbe illogico ritenere che, esautorato dalla carica amministrativa per la controllante, il ricorrente abbia mantenuto analogo incarico nella controllata. 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del Procuratore generale e del Difensore del ricorrente. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presenta plurimi e concorrenti ragioni di inammissibilità.1. Il primo motivo invoca travisamento della prova, ma in realtà denuncia anche esplicitamente (pagina 3 del ricorso, quarta riga), un travisamento del fatto, il che rende già inammissibile il motivo. Il vizio di contraddittorietà processuale (da tenere distinto rispetto a quello di contraddittorietà logica, riconducibile, eventualmente, al vizio di illogicità manifesta) non ricomprende infatti il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (per tutte v. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); il giudice di legittimità non può reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma solo verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Ad ogni modo, il ricorrente si riferisce - per quel che riguarda la bancarotta patrimoniale - all'omessa considerazione di due documenti dai quali si evincerebbe il suo tentativo, nel 2011 e dunque circa un anno dopo l'operazione distrattiva contestata, di adoperarsi per l'ottenimento di un finanziamento bancario destinato alla soddisfazione del già citato unico creditore. Nel far ciò, non assolve il rigoroso onere di dimostrare che la corretta valutazione degli elementi di prova asserita mente pretermessi avrebbe dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria. Il travisamento della prova, infatti, riguarda l'errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul "significante" e non sul "significato" della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv 250168); di qui la netta distinzione tra il travisamento di una prova, suscettibile di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, e la deduzione della erronea interpretazione della prova, estranea a tale vizio posto che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). Ed allora, il tentativo del ricorrente non coglie nel segno. Da un lato, proprio in ragione della motivazione resa (che si è soffermata sull'aspetto al quale i citati documenti si riferiscono e lo ha ritenuto irrilevante) è impossibile concludere nel senso che la Corte di appello abbia erroneamente percepito il contenuto dei due documenti, messi a sua disposizione, citati nel ricorso; piuttosto, quel che il ricorrente sollecita è una loro rilettura e rivalutazione che porti ad un esito complessivamente diverso nella ricostruzione dei fatti.In ogni caso, la decisività delle informazioni asseritamente pretermesse è smentita dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha chiaramente ricostruito la vicenda distrattiva nei termini di una cessione dei beni acquistati rimasta senza corrispettivo economico, con contestuale privazione della società sia dei beni medesimi che del loro valore monetario; e, rispetto a tale vicenda, ha qualificato come post-fatto irrilevante la vicenda sulla quale il ricorrente si intrattiene, cioè il tentativo, provato o meno, di saldare (o, meglio, di far saldare) il creditore (pag. 5 della sentenza impugnata). A tale motivazione, tutt'altro che illogica, il ricorrente non oppone argomenti, se non l'accusa di un travisamento di elementi di prova che, in ogni caso, riguardano ancora una volta quell'aspetto che la Corte di appello e prima ancora il giudice di primo grado hanno ritenuto irrilevante. Quanto alla bancarotta documentale, il motivo denuncia un inammissibile travisamento del fatto (laddove si intrattiene su questioni come il luogo di residenza del ricorrente) e non si confronta - ancora una volta - con gli argomenti spesi dai giudici di merito, e soprattutto con la specifica risposta ai motivi di appello, il che connota il motivo anche in termini di genericità, ulteriore e concorrente ragione di inammissibilità. La Corte di appello, infatti, non ha affatto desunto la prova della responsabilità per la bancarotta documentale dalla consapevole mancata risposta ad un invito del curatore, ma dalla posizione di amministratore rivestita dall'imputato - e dai connessi obblighi - in uno con l'atteggiamento, anche processuale (la sentenza impugnata ha citato l'opposizione presentata nei confronti del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore), che denotava conoscenza delle condizioni della società e della prospettiva del fallimento. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che deduce in modo confuso tutti i vizi della motivazione. Va ricordato che «il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Occorre ricordare che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non invece il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato come ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Oltre che richiamare nuovamente le considerazioni già svolte nel primo motivo riguardo a quello che la Corte di appello ha ritenuto un post-fatto irrilevante, il ricorrente sollecita la Corte ad una inammissibile rivalutazione dei fatti, richiamando documenti allegati all'atto di appello (pag. 10 del ricorso) e senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte territoriale. Infine, si censura il ragionamento della Corte che avrebbe illogicamente desunto il mantenimento da parte del ricorrente della carica amministrativa in capo alla fallita, nonostante la dismissione di tale incarico nella società controllante. E' piuttosto il ragionamento del ricorrente ad essere confuso ed illogico, laddove postula che le dimissioni da un incarico comportino le dimissioni dall'altro, senza peraltro confrontarsi con la compiuta e logica motivazione della Corte di appello che ha precisato come della cessazione dall'incarico nella società controllante, e della nomina di un nuovo amministratore, vi sia prova documentale, e come essa manchi, invece, con riguardo alla società fallita; traendo, poi, dalle risultanze documentali, conferma alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] (ex-moglie del ricorrente) sul punto (pag. 6 della sentenza impugnata). Il ragionamento è immune da vizi logici e nemmeno il ricorrente vi si confronta, limitandosi ad opporre la considerazione secondo la quale se egli è stato esautorato da una società, necessariamente lo deve essere stato anche dall'altra: considerazione tutt'altro che logica o necessitata, e comunque smentita, secondo la ricostruzione dei giudici di merito che non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede se, come del caso, congruamente motivata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il
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