CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 12539/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari 28 gennaio 2020 n. 2092; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 18 ottobre 2007 Giuseppe, Francesco, Armando e [OSCURATO:PERSONA] concessero in comodato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora innanzi, “la MAMA”) alcuni beni immobili affinché fossero utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa da questa esercitata. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. del 2 giugno 2017 [OSCURATO:PERSONA], allegando di essere receduto dal contratto di comodato ai sensi dell’art. Oggetto:comodato - obblighi delle parti -dovere di buona fede -fattispecie in tema di comodato di bene inserito in una azienda commerciale 1809 c.c., domandò la restituzione di alcuni dei beni concessi in comodato, sull’assunto che fossero di sua esclusiva proprietà. Si costituì in giudizio la società MAMA, chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna del ricorrente al pagamento di euro 115.079 a titolo di ingiustificato arricchimento per interventi manutentivi eseguiti dalla società sui beni reclamati dall’attore. 2. Il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Apricena, rigettò la domanda principale con sentenza del 2 dicembre 2016, n. 3424. Il giudice di primo grado ritenne che i beni concessi in comodato fossero oggetto di comunione tra tutti i comodanti, e che di conseguenza il ricorrente non fosse legittimato a recedere individualmente dal contratto, perché vi era la prova dell’opposizione al recesso degli altri comodanti. 3. [OSCURATO:PERSONA] propose appello, deducendo che i beni di cui chiedeva il rilascio fossero in realtà di sua esclusiva proprietà. In corso di causa l’appellante chiese, con ricorso ex art. 700 c.p.c., il rilascio del compendio immobiliare. Si costituì in giudizio la MAMA, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e della domanda cautelare, e riproponendo la domanda subordinata di arricchimento sine causa. 2. La Corte d’appello di Bari, dopo avere rigettato l’istanza cautelare, con sentenza 28 gennaio 2020, n. 2092 accolse l’appello, condannò la MAMA al rilascio dei beni e rigettò la domanda riconvenzionale di arricchimento ingiustificato. La sentenza ha fondato la decisione sulla seguente ricostruzione dei fatti: -) col contratto di comodato i vari comodanti avevano concesso in godimento alla società più beni immobili, alcuni di proprietà comune, altri di proprietà esclusiva del ricorrente; -) [OSCURATO:PERSONA] pertanto poteva recedere individualmente dal contratto limitatamente a tali ultimi beni; -) sussisteva il bisogno urgente e impreveduto, presupposto di legittimità del recesso ex art. 1809 c.c., perché: a) tre anni dopo la stipula del comodato il ricorrente era stato licenziato dalla società comodataria, presso cui lavorava e di cui era amministratore, trovandosi così in difficoltà economica; b) il ricorrente non aveva trovato una nuova occupazione stabile, ma si era limitato a delle sporadiche collaborazioni non regolarmente retribuite presso una società amministrata dal suo coniuge; c) il ricorrente aveva anche subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute. La Corte d’appello rigettò infine la domanda riconvenzionale proposta dalla MAMA, ritenendo che le spese da questa sostenute per la manutenzione dei beni comodati “erano state effettuate prima della stipula del contratto”, e pertanto ad avviso della Corte non potevano essere rimborsate. 3. La società MAMA ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza d’appello, fondato su nove motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo. Col primo motivo la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario. In breve, la società sostiene una tesi così riassumibile: a) tutti e tre i comodanti avevano sottoscritto congiuntamente il contratto di comodato; essi pertanto costituivano un’unica parte contrattuale soggettivamente complessa; b) lo scioglimento del contratto ha avuto effetti sulla sfera giuridica di tutte le parti; c) dunque [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre il ricorso anche nei confronti degli altri comodanti. A sostegno dell’ammissibilità del motivo, la società ricorrente ha dedotto di aver eccepito il difetto del contraddittorio già con la comparsa di costituzione in appello e ne ha trascritto il contenuto. 1.1 Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello infatti (p. 3, primo capoverso) ha interpretato il contratto di comodato ritenendolo non già un negozio in cui più comproprietari hanno concesso in comodato beni comuni; ma un negozio in cui più soggetti - tra cui [OSCURATO:PERSONA] - hanno concesso in comodato i beni di rispettiva proprietà esclusiva: dunque un negozio plurilaterale, e non un negozio bilaterale a parte complessa. Questa interpretazione del contratto non è stata oggetto di censura. 2. Il secondo motivo. Col secondo motivo, rubricato ex art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 99, 112, 113 e 115 c.p.c., la società ricorrente formula più censure frammiste. Secondo l’unica interpretazione che questa Corte ritiene possibile delle pp. 11-17 del ricorso, con questo motivo la ricorrente intende sostenere che: a) la Corte d’appello ha errato nel qualificare la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] come azione di restituzione ex commodato. Piuttosto, doveva essere qualificata come rivendica, oppure come azione di accertamento dei confini tra i beni di proprietà comune e di proprietà esclusiva; b) la Corte d’appello non ha rilevato l’illegittima mutatio libelli compiuta dall’attore-appellante, il quale: b’) in primo grado aveva richiesto la restituzione dell’intero compendio immobiliare aziendale, composto da uffici, capannone, deposito carburante, piazzale e discarica; b’’) in appello, col pretesto di un errore catastale, aveva mutato l’oggetto della domanda, chiedendo la restituzione di un bene con diverso numero di mappale. La società ricorrente deduce che, in tale modo, il thema decidendum nel giudizio di appello non era più la restituzione ex commodato di alcuni beni, ma l’incertezza sull’appartenenza, esclusiva o comune, dei beni del compendio comodato; c) la Corte d’appello ha accolto la domanda di restituzione nonostante l’attore non avesse validamente provato il diritto di proprietà esclusiva sui beni oggetto del contendere. 2.1. Tutte le censure sono infondate. L’attore ha allegato di essere proprietario esclusivo dei beni concessi in comodato, e la Corte d’appello l’ha ritenuto proprietario esclusivo dei beni concessi in comodato. Diconseguenza: -) non vi fu ultrapetizione; -) non vi fu erronea qualificazione della domanda; -) lo stabilire se l’attore avesse o non avesse provato di essere proprietario dei beni di cui chiedeva la restituzione è questione di fatto e concernente la valutazione delle prove, come tale insindacabile in questa sede; -) non costituì inammissibile mutamento della domanda l’allegazione secondo cui la pubblica amministrazione aveva mutato i numeri identificativi dele particelle catastali. La domanda, infatti, rimase immutata: la riconsegna dei beni “oggetto del contratto”. Se poi l’attore, indicando nuovi e diversi dati catastali, avesse inteso maliziosamente acquisire beni non di sua proprietà, questa era questione di puro fatto che spettava al giudice di merito accertare, e che la Corte d’appello ha risolto in modo tranchantcosì ragionando: -) il contratto di comodato indica gli estremi catastali dei beni che ne formano oggetto; -) l’attore sostiene che i competenti uffici nelle more del giudizio avevano modificato il numero delle particelle; -) nell’impossibilità di stabilire se ciò sia vero, la comodataria va condannata a rilasciare i beni “oggetto del contratto”; -) in caso di contrasti sulla individuazione di tali beni spetterà al giudice dell’esecuzione dirimerli. Dunque la Corte non ha affatto condannato la soccombente a restituire beni diversi da quelli indicati in citazione. Ha condannato la soccombente a restituire gli stessi beni indicati nella citazione, demandando al giudice dell’esecuzione il compito di accertare i nuovi identificativi catastali. Lo stabilire, poi, se una simile (invero singolare) condanna per relationem possa essere consentita non è questione prospettata col motivo in esame, e che pertanto non può essere esaminata da questa Corte. 3. Il terzo motivo. Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 437, secondo comma, c.p.c.. Nella illustrazione del motivo la ricorrente sostiene una tesi così riassumibile: a) la domanda proposta in primo grado si fondava sul contratto di comodato e aveva ad oggetto la restituzione di tutti gli immobili concessi in godimento; b) con l’atto d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha invocato presunti errori catastali e ha chiesto la restituzione di immobili diversi allegando la proprietà esclusiva di essi; c) dunque l’attore ha inammissibilmente mutato la domanda per petitume causa petendi, senza che la Corte d’appello lo abbia rilevato. 3.1 Il motivo è infondato, per le medesime ragioni esposte nei §§ 2 e ss. che precedono. 4. Il quarto motivo. Col quarto motivo, rubricato ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in subordine, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 2697 c.c., 414, 115 e 116 c.p.c., la società reitera le medesime doglianze dei motivi precedenti. La ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], nonostante: a) l’oggetto della sua domanda fosse pretestuosamente mutato dal primo al secondo grado; b) neppure la Corte d’appello fosse riuscita a individuare correttamente i beni oggetto della domanda, rinviando tale attività al giudice dell’esecuzione; c) il contratto di comodato non facesse alcun riferimento a beni di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA]; d) in subordine, l’attore non avesse mai provato la proprietà esclusiva su detti beni. 4.1. Il motivo è infondato, perché ripropone le stesse censure dei precedenti due motivi. 5. Il quinto motivo. Col quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1809 c.c.. Ilmotivo contiene tre censure così riassumibili: a) la Corte d’appello ha errato nel ritenere dimostrata da parte di [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza d’uno stato di bisogno imprevisto e urgente; b) la Corte d’appello ha frainteso la nozione di urgente eimpreveduto bisogno, che consiste esclusivamente in un’impellente esigenza personale, e non nel bisogno di procurarsi un utile con una diversa opportunità di impiego del bene concesso in comodato; c) nel valutare la sussistenza del bisogno urgente ed imprevisto la Corte d’appello avrebbe dovuto anche considerare la destinazione industriale del bene dato in comodato, così da contemperare equamente i contrapposti interessi del comodante e della comodataria nel giudizio sulla legittimità del recesso. 5.1. La censura suba) è inammissibile. Con essa la ricorrente tenta di provocare un nuovo giudizio di fatto sull’esistenza delle circostanze invocate da [OSCURATO:PERSONA], giudizio non consentito in sede di legittimità. 5.2. La censura sub b) è infondata. L’esatta perimetrazione del presupposto di legittimità del recesso è una questione affrontata più volte dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto in relazione al peculiare caso del comodato della casa di abitazione coniugale. Gli esiti interpretativi cui è giunta la giurisprudenza hanno carattere generale, e sono validi per tutti i casi di comodato. Nello specifico, con la sentenza Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014, le Sezioni Unite hanno affermato che la causa commodati, benché gratuita, garantisce la stabile tutela dell’interesse del comodatario al godimento del bene fino allo scadere del termine. L’art. 1809 c.c. infatti non dà tutela a ogni esigenza del comodante di rientrare in possesso del bene dato in comodato. Ciò perché l’assunzione negoziale dell’impegno di far goderela cosa al comodatario fino a un dato termine è vincolante e fa ritenere che il comodante non prevedesse di volere o dovere alienare il bene. L’art. 1809 c.c. contiene un criterio di equo contemperamento dei contrapposti interessi: l’interesse del comodante a rientrare in possesso del bene prevale su quello del comodatario solo di fronte al sopravvenire di un bisogno che sia urgentee impreveduto. Le Sezioni Unite hanno affermato che il connotato essenziale del bisogno legittimante il recesso non è qualitativo, ma cronologico. Ciò significa che il bisogno, sebbene non pretestuoso, voluttuario o artificiosamente indotto, non per forza deve essere grave. Piuttosto, deve essere imprevisto , ossia sopravvenuto rispetto al contratto. Inoltre, deve essere urgente, ossia attuale e concreto al momento del recesso. Da ciò discende che il bisogno ben può consistere nel deterioramento della situazione economica del comodante, che gli imponga urgentemente di rientrare in possesso del bene per disporne in modo più redditizio. Dunque l’interesse del comodante protetto dall’art. 1809 c.c. non necessariamente implica il bisogno di un uso diretto del bene comodato. Per quanto sinteticamente, in motivazione la Corte d’appello ha dato conto della sussistenza di un bisogno conforme all’art. 1809 c.c. L’errore in cui incorre la società ricorrente è di considerare legittime le sole istanze del comodante di uso personale del bene comodato. Ciò non è esatto, perché anche la necessità di un impiego redditizio del bene è tutelata, se tale impiego serve a rimediare ad un deterioramento della situazione patrimoniale del comodante imprevisto e urgente. 5.3. La censura sub(c), per la affinità con quella prospettata col settimo motivo, sarà esaminata unitamente a quest’ultimo. 6. Il sesto motivo Il sesto motivo, rubricato ex art.360, n. 4 c.p.c., denuncia la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente. La ricorrente lamenta l’omessa valutazione delle prove testimoniali, da cui emergeva che la nuova attivitàlavorativa di [OSCURATO:PERSONA] presso l’azienda della moglie non era meramente occasionale. 6.1 Il motivo è manifestamente inammissibile, perché censura la valutazione delle prove. 7. Il settimo motivo Col settimo motivo, rubricato ex art. 360, n. 5 c.p.c., la società lamenta l’omesso esame del fatto decisivo, costituito dalla destinazione aziendale dei beni comodati. La ricorrente sostiene una tesi così riassumibile: a) il contratto stipulato dalle parti non era un semplice precario, ma un comodato dilunga durata di beni con specifica destinazione aziendale; b) l’art. 1809 c.c. sottende un bilanciamento degli interessi di comodante e comodatario; c) il giudice di seconde cure ha errato perché non ha affatto considerato, nel bilanciamento, il peso della specifica destinazione aziendale. 7.1 Il motivo, che va esaminato insieme alla terza censura del quinto motivo, è fondato. Il contratto di comodato, secondo la dottrina che più approfonditamente se ne è occupata, prevede obbligazioni non solo a carico del comodatario, ma anche a carico del comodante: tra queste, quella di “lasciar godere il comodatario” della cosa oggetto del contratto. Tale obbligo non si risolve nel generico divieto del neminem laedere, perché il “lasciar godere” è condotta che comporta taluni obblighi di fare e di non fare che possono essere assolti solo dal comodante, e non da chiunque. Ne sono esempi l’obbligo di restituire la cosa al comodatario, se questi la perda e il comodante la riacquisti; così come l’obbligo di non arrecare turbative di diritto al comodatario. Corollario del divieto di arrecare turbative di diritto al comodatario è l’obbligo di astenersi dal recedere ante tempus, in mancanza di bisogni urgenti ed imprevisti. Che questo sia un obbligo contrattuale si desume anche dall’interpretazione storica: l’art. 1816 del c.c. del 1865 infatti stabiliva che, in presenza di bisogni urgenti ed imprevisti del comodante, il giudice “poteva” pronunciare la risoluzione del contratto. Oggi il dirittodi recesso è attribuito dalla legge, e non più accordato dal giudice: ma, proprio per questo, a fronte del più penetrante diritto del comodante di recedere, deve stare il diritto del comodatario di contrastare il recesso immotivato o compiuto per fini puramente emulativi. 7.2. Se quello di non recedere pretestuosamente è un obbligo contrattuale e non un generale dovere, anch’esso andrà adempiuto - come tutte le obbligazioni contrattuali -con correttezza e buona fede. Quest’obbligo di uberrima bona fidesha per corollario che il giudizio sulla esistenza del bisogno imprevisto ed urgente del comodante, quando il comodato sia soggetto a termine, debba essere compiuto comparando il bisogno che il comodante intende soddisfare attraverso la richiesta di restituzione, con il pregiudizio che il comodatario dovrà sopportare per effetto di questa; comparando il rischio cui sarebbe esposto il comodante se non gli fosse restituita la cosa, col rischio cui sarebbe esposto il comodatario se di quella fosse privato ant e tempus ; ed infine comparando le alternative possibili per ciascuna delle parti. Nel caso di specie la Corte d’appello ha omesso di effettuare questa comparazione, non tenendo in alcun conto - né per accoglierle, né per rigettarle - le deduzioni svolte dalla società ricorrente circa l’impatto del rilascio sullo svolgimento dell’attività d’impresa, e di conseguenza omettendo di valutare, se, all’esito di tale giudizio comparativo, la restituzione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi conforme a buona fede. 7.3. Reputa necessario la Corte aggiungere che il dovere di buona fede è ovviamente bilaterale. Dunque da un lato esso può ostare all’esercizio del diritto di recesso da parte del comodante, quando l’esercizio di tale diritto risulti soggettivamente compiuto per fini emulativi, e oggettivamente produttivo di un nocumento al comodatario ben maggiore di quello che patirebbe il comodante se il bene non gli fosse restituito. Dall’altro lato, però, il dovere di buona fede grava anche sul comodatario ed informa l’adempimento dell’obbligo di restituzione. Tale obbligo, pertanto, non potrebbe essere ritardato sine die invocando la violazione dei princìpi della correttezza da parte del comodante. Anche il comodatario infatti è tenuto, ai sensi dell’art. 1375 c.c., ad attivarsi affinché il ritardo nella restituzione, se pur giustificato alla luce dei princìpi appena esposti, sia contenuto nel minor tempo possibile. E’ dunque compito del giudice di merito, per stabilire se sia legittima la domanda di restituzione formulata dal comodante ai sensi dell’art. 1809, secondo comma, c.c., valutare da un lato se restituzione sia stata richiesta in buona fede; ed in caso negativo, valutare altresì se il rifiuto del comodatario di restituire la cosa, pur legittimo al momento in cui il comodante ne chiese la restituzione, non sia per avventura divenuto illegittimo - per contrarietà al dovere di buona fede - col trascorrere del tempo. 8. L’ottavo motivo Con l’ottavo motivo la società ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa. Nell’illustrazione del motivo è sviluppata una censura così riassumibile: -) tra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] furono stipulati due contratti di comodato aventi ad oggetto i medesimi beni: uno dal 2004 al 2007, l’altro dal 2007 in poi; -) la società [OSCURATO:PERSONA] nel 2005 aveva eseguito lavori di ristrutturazione sui beni concessi in comodato da [OSCURATO:PERSONA]; -) questa circostanza non era stata contestata da [OSCURATO:PERSONA]; -) la Corte d’appello rigettò la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che le spese da questa sostenute per ristrutturare gli immobili di [OSCURATO:PERSONA] erano state sostenute prima della stipula del contratto di comodato; -) così giudicando, però, la Corte era incorsa in un duplice errore: a) avere adottato una motivazione incomprensibile; b) avere trascurato di considerare che il contratto di comodato stipulato nel 2007 non era che la prosecuzione (novazione?) di un comodato preesistente, e che dunque le suddette spese si dovevano ritenere sostenute in pendenza del rapporto di comodato. 8.1. La censura non resta assorbita dall’accoglimento del quinto e del settimo motivo di ricorso. Infatti, anche se il giudice di merito dovesse tornare ad esaminare le legittimità del recesso del comodante, ciò non farebbe venir meno il diritto del comodatario alla rifusione delle spese per le migliorie, si vera sunt exposita. 8.2. La censura di nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. è fondata. La Corte d’appello, investita da una domanda di ingiustificato arricchimento, doveva decidere se la [OSCURATO:PERSONA] aveva o non aveva sostenuto spese per migliorare gli immobili di [OSCURATO:PERSONA]; se tali spese avevano impoverito la società e arricchito [OSCURATO:PERSONA]; se vi era nesso di causa tra l’impoverimento dell’una e l’arricchimento dell’altro. La Corte d’appello ha rigettato tuttavia la domanda affermando che “le spese erano anteriori al comodato”. Motivazione obiettivamente incomprensibile, dal momento che non v’è alcuna relazione tra l’esistenza d’un rapporto di comodato e il diritto dell’impoverito al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 2041 c.c.. Se infatti taluno si impoverisce con vantaggio altrui, avrà diritto all’indennità a prescindere dal momento in cui sia avvenuto l’impoverimento. 8.3. La censura di omesso esame del fatto decisivo resta assorbita. 9. Il nono motivo. Con l’ultimo motivo la società denuncia la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c.. Deduce che il collegio giudicante era costituito, oltre che da due magistrati togati, anche da un giudice onorario, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che fu estensore della sentenza. Quest’ultimo però non avrebbe potuto rivestire tale ruolo, perché le norme di legge (artt. 62-72, d.l. 69/2013) che consentono la partecipazione di giudici ausiliari ai collegi d’appello sono incostituzionali, in quanto finalizzate non a fronteggiare una situazione emergenziale, ma a introdurre una riforma strutturale della giurisdizione in contrasto con gli artt. 106, co. 2, 111 e 25 Cost.. 9.1 Il motivo è infondato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 17.3.2021 n. 41. 10. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il qu