CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 4163/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla piazza Mazzini n. 27 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 210, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 7.9.2012; e sul ricorso R.G.N. 9021/2014 proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla piazza Mazzini n. 27 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 635, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 9.10.2013; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Incaricato per la riscossione notificava a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso la sua abitazione in Villasimius, la cartella di pagamento n. 097 2010 0066583323, relativa ad IRPEG per gli anni 2004 e 2005, fondata su precedenti avvisi di accertamento, asseritamente notificati e non impugnati.2. Il contribuente proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, e contestava la nullità dell'atto notificato perché non preceduto dalla notifica dei necessari atti prodromici. L'impugnante chiariva che aveva avuto la propria residenza a Roma, dove l'Agenzia delle Entrate aveva tentato di notificare gli avvisi di accertamento, solo fino al 9.10.1971, quando era emigrato per il Comune di Grottaferrata. Successivamente, dal 5.7.2006, era emigrato nel Comune di Villasimius, e dal 26.4.2011 era tornato a Grottaferrata, senza mai riprendere a risiedere a Roma. La CTP riteneva fondate le difese proposte dal contribuente, accoglieva il suo ricorso ed annullava la cartella di pagamento impugnata. 3. Avverso la decisione adottata dalla CTP proponeva impugnazione l'Agenzia delle Entrate, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, affermando di avere provato mediante certificazione anagrafica che [OSCURATO:PERSONA] aveva conservato la residenza anagrafica in Roma. La CTR riteneva che l'Ente impositore avesse provato documentalmente la fondatezza della propria prospettazione, mentre il contribuente non vi aveva provveduto. In conseguenza accoglieva il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella esattoriale oggetto di contestazione. 4. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate. L'Incaricato per la riscossione non si è costituito. 5. Poco dopo aver introdotto l'impugnativa per cassazione di cui innanzi, che ha assunto il n.r.g. 4163/2013, il contribuente ha proposto anche ricorso per revocazione avverso la stessa sentenza della CTR del Lazio, innanzi al medesimo giudice dell'appello.La CTR del Lazio riteneva che la prima sentenza pronunciata dal medesimo organo giudicante fosse l'effetto di un errore di percezione della Commissione, perché il collegio neppure disponeva del fascicolo di primo grado del giudizio in cui, come già rilevato dalla CTP, risultavano allegate le certificazioni anagrafiche prodotte dal ricorrente, dalle quali poteva desumersi che, effettivamente, lo stesso, alla data del "25.9.2009 in cui veniva eseguita la notifica degli atti presupposti, a via Lero 44, in Roma, mediante deposito presso la [OSCURATO:PERSONA], risiedeva invece a Villasimius già dal 5.7.2006" (sent. CTR, p. III). In conseguenza accoglieva il ricorso per revocazione introdotto dal contribuente, e per l'effetto annullava la cartella esattoriale in contestazione. 6. Avverso quest'ultima decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente. Il fascicolo processuale ha assunto n.r.g. 9021/2014. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente occorre osservare che i due fascicoli n.r.g. 4163/2013 e n.r.g. 9021/2014, attengono all'impugnazione della medesima vicenda processuale, e può quindi trovare applicazione il condivisibile principio già espresso da questa Suprema Corte secondo cui "i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione", Cass. sez. III, 22.5.2015, n. 10534. I due ricorsi devono essere pertanto riuniti. 2. (n.r.g. 4163/2013) Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell'art. 53, terzo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione al disposto di cui all'art. 347, terzo comma, cod. proc. civ., in cui è incorsa l'impugnata CTR per avere deciso senza disporre del fascicolo processuale di primo grado, e pertanto totalmente trascurando la documentazione offerta per dimostrare l'intervenuto cambio di residenza del Montazzoli, ed anzi espressamente ed erroneamente negando che lo stesso fosse stato documentalmente dimostrato. 3. (n.r.g. 4163/2013) Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio della decisione adottata dalla CTR per aver adottato una motivazione "omessa, insufficiente o contraddittoria circa un punto decisivo della controversia" avendo riconosciuto che la sentenza di primo grado aveva accolto le proprie contestazioni sul fondamento della documentazione prodotta, ed avendo poi deciso affermando che tale documentazione non era presente negli atti di causa, di cui però non disponeva. 4. (n.r.g. 9021/2014) Con il suo primo motivo di ricorso avverso la decisione di revocazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 64 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell'appello ritenuto ammissibile un ricorso per revocazione [ordinaria, n.d.r.] proposto, in materia tributaria, quando il ricorso per cassazione era ancora proponibile, ed il contribuente l'aveva pure introdotto. 5. (n.r.g. 9021/2014) Mediante il secondo mezzo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria censura la violazione dell'art. 395 cod. proc. civ., e dell'art. 64 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere ritenuto il giudice dell'appello che la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, e pertanto la mancata conoscenza delle sue risultanze, potesse dare origine ad un legittimo giudizio di revocazione. 6. (n.r.g. 9021/2014) Mediante il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 5, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria lamenta la motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e comunque l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice della revocazione deciso la controversia senza esaminare il fatto decisivo che la documentazione proposta dall'Ufficio era "perfettamente valida, ed idonea a supportare la pretesa tributaria" (ric., p. 9). 7. Tanto premesso, occorre rilevare che non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame dei motivi di ricorso. Invero, il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 6, 7 e 8, dell'art. 11 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 50, come conv., secondo quanto emerge dalla documentazione da lui depositata. La disposizione indicata prevede, al comma 1, che "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi ... escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". La norma di legge dispone quindi, al comma 10 dello stesso art. 11, che "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite ... Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". 7.1. Avendo la parte dimostrato, mediante produzione documentale, di aver aderito alla normativa condonistica indicata, ed effettuato i versamenti necessari, non risultando notificato alcun diniego all'ammissione al beneficio da parte dell'Agenzia delle Entrate, e non essendo stata presentata nessuna istanza di trattazione entro il termine di legge, il processo deve essere dichiarato estinto, per effetto della cessazione della materia del contendere. 8. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 11 del d.l. 24 Aprile 2017, n. 50, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 9. Tanto premesso, in considerazione della disposta riunione dei giudizi, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, n.r.g. 9021/2014, proposto dall'Agenzia delle Entrate, per sopravvenuta carenza d'interesse. Le spese di lite, in considerazione della natura della pronuncia emessa, appare equo che siano dichiarate interamente compensate tra le parti. La Corte, P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio n.r.g. 4163/2013, introdotto da [OSCURATO:PERSONA], per effetto della cessazione della materia del contendere conseguente all'adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 11, DI. n. 50 del 2017, come conv., e pone le spese di lite a carico di chi le ha anticipate. Dichiara l'inammissibilità