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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 31030/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] .

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 3 giugno 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di Pisa, in data 12 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riduceva le pene agli stessi inflitte in ordine ai reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e il secondo anche di lesioni personali aggravate.

Rilevato che i motivi dei ricorsi proposti nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si censura la sentenza impugnata in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche appaiono reiterativi di aspetti già analizzati dal giudice di merito che con valutazione esente da vizi ha sottolineato la tardività dei risarcimenti effettuati solo nell'imminenza della trattazione del giudizio di secondo grado; Considerato che tale valutazione in quanto collegata a precise circostanze di fatto valutate in assenza di qualsiasi illogicità manifesta appare non sindacabile nella presente sede; ritenuto che solo in data prossima all'udienza è pervenuta rinuncia al ricorso del solo Doda; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] . La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 3 giugno 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di Pisa, in data 12 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riduceva le pene agli stessi inflitte in ordine ai reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e il secondo anche di lesioni personali aggravate. Rilevato che i motivi dei ricorsi proposti nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si censura la sentenza impugnata in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche appaiono reiterativi di aspetti già analizzati dal giudice di merito che con valutazione esente da vizi ha sottolineato la tardività dei risarcimenti effettuati solo nell'imminenza della trattazione del giudizio di secondo grado; Considerato che tale valutazione in quanto collegata a precise circostanze di fatto valutate in assenza di qualsiasi illogicità manifesta appare non sindacabile nella presente sede; ritenuto che solo in data prossima all'udienza è pervenuta rinuncia al ricorso del solo Doda; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31030/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris