CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12879/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]controComune di Latisana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 70/2023 emessa dalla Corte d’appello di Trieste il04/05/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 15055/2023Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 12879/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ileana Fedele