CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31486/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto come i plurimi reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] risulta gravata, evidenziano l'accentuata riprovevolezza del fatto e la pericolosità sociale dell'imputata; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/