CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 44775/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto: il primo e secondo motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla ritenuta aggravante già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 2 e 3); il terzo motivo è generico e manifestamente infondato, atteso che il giudizio di non meritevolezza della concessione delle circostanze attenuanti generiche emerge dal complessivo tenore della motivazione, in cui si sottolinea la professionalità dell'attività di spaccio svolta dal ricorrente, la corretta applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 4, cod. pen. e la congruità del trattamento sanzionatorio anche per la presenza di precedenti specifici; considerato, infatti, che,secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere sore [OSCURATO:PERSONA]