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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11181/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 25.1.2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) responsabile del delitto di rapina aggravata e, con la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.700 di multa oltre al pagamento delle spese processuali applicando le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;

2. la Corte di Appello di Napoli, nel riformare la sentenza di primo grado nei confronti del correo, la ha invece confermata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato alle ulteriori spese processuali;

3. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito al riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente: rileva che la Corte di Appello si è limitata a confermare il giudizio di penale responsabilità del ricorrente non riscontrando le censure articolate con l'atto di appello con cui si era evidenziato come la condanna del [OSCURATO:PERSONA] fosse fondata su una mera petizione di principio e, in punto di fatto, sul possesso della scheda telefonica utilizzata durante la rapina in danno del Cusumano, circostanza che, pur dotata di valore indiziante, avrebbe dovuto essere confortata da elementi di natura diversa ed ulteriore onde superare ogni "ragionevole dubbio"; 3.2 vizio di motivazione in relazione all'art. 62bis cod., pen.: rileva che la Corte di Appello ha respinto la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiamando le considerazioni spese dal Tribunale finendo, in realtà, per eludere l'obbligo di motivazione che anche sul pungo grava sul giudice di appello; 3.3 vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.: rileva che con l'atto di appello erano state evidenziate le circostanze che avrebbero giustificato un trattamento sanzionatorio più mite che tuttavia non sono state correttamente valutate dalla corte finendo la Corte per confermare un trattamento sanzionatorio non proporzionato alla modalità e gravità del fatto.

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 Va ribadito, in primo luogo, che nel caso d "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 de1,12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

D'altra parte, è consolidato il principio per cui, nel giudizio di appello, e consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838, Autieri; Cass. Pen., 6, 7.3.2013 n. 17.912, Adduci; Cass. Pen., 6, 13.11.2012 n. 28.411, Santapaola; Cass. Pen., 4, 17.9.2008 n. 38.824, Raso) essendo allora onere del ricorrente quello di evidenziare gli aspetti sui quali la sentenza di appello avrebbe dovuto soffermarsi in quanto "nuovi" ed inediti rispetto alle difese già sviluppate nel giudizio di primo grado.

Rileva il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità sottoponendo alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

La Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione operata dal Tribunale fosse stata confortata non soltanto dall'esito della perquisizione eseguita nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ma, anche (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata) dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza a lui in uso e di cui non aveva mai giustificato la disponibilità oltre che dai rapporti di frequentazione con il coimputato.

Non è inutile, d'altra parte, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza. n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art.606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti).

Questa Corte ha infine avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc.

Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). 4.2 Del tutto generico è, infine, il motivo articolato in punto di trattamento sanzionatorio con cui la difesa ha lamentato la mancata considerazione di elementi positivi ai fini della rivisitazione della pena che, tuttavia, non ha minimamente e nemmeno indirettamente indicato laddove la Corte ha invece giustificato la sua decisione sul rilievo, non contestato, della condotta di vita dell'imputato, condannato più volte per reati della stessa indole sia precedenti che successivi a quello che ci occupa.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma .di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 25.1.2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) responsabile del delitto di rapina aggravata e, con la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.700 di multa oltre al pagamento delle spese processuali applicando le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; 2. la Corte di Appello di Napoli, nel riformare la sentenza di primo grado nei confronti del correo, la ha invece confermata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato alle ulteriori spese processuali; 3. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito al riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente: rileva che la Corte di Appello si è limitata a confermare il giudizio di penale responsabilità del ricorrente non riscontrando le censure articolate con l'atto di appello con cui si era evidenziato come la condanna del [OSCURATO:PERSONA] fosse fondata su una mera petizione di principio e, in punto di fatto, sul possesso della scheda telefonica utilizzata durante la rapina in danno del Cusumano, circostanza che, pur dotata di valore indiziante, avrebbe dovuto essere confortata da elementi di natura diversa ed ulteriore onde superare ogni "ragionevole dubbio"; 3.2 vizio di motivazione in relazione all'art. 62bis cod., pen.: rileva che la Corte di Appello ha respinto la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiamando le considerazioni spese dal Tribunale finendo, in realtà, per eludere l'obbligo di motivazione che anche sul pungo grava sul giudice di appello; 3.3 vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.: rileva che con l'atto di appello erano state evidenziate le circostanze che avrebbero giustificato un trattamento sanzionatorio più mite che tuttavia non sono state correttamente valutate dalla corte finendo la Corte per confermare un trattamento sanzionatorio non proporzionato alla modalità e gravità del fatto. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 Va ribadito, in primo luogo, che nel caso d "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 de1,12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). D'altra parte, è consolidato il principio per cui, nel giudizio di appello, e consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838, Autieri; Cass. Pen., 6, 7.3.2013 n. 17.912, Adduci; Cass. Pen., 6, 13.11.2012 n. 28.411, Santapaola; Cass. Pen., 4, 17.9.2008 n. 38.824, Raso) essendo allora onere del ricorrente quello di evidenziare gli aspetti sui quali la sentenza di appello avrebbe dovuto soffermarsi in quanto "nuovi" ed inediti rispetto alle difese già sviluppate nel giudizio di primo grado. Rileva il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità sottoponendo alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. La Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione operata dal Tribunale fosse stata confortata non soltanto dall'esito della perquisizione eseguita nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ma, anche (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata) dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza a lui in uso e di cui non aveva mai giustificato la disponibilità oltre che dai rapporti di frequentazione con il coimputato. Non è inutile, d'altra parte, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza. n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art.606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Questa Corte ha infine avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). 4.2 Del tutto generico è, infine, il motivo articolato in punto di trattamento sanzionatorio con cui la difesa ha lamentato la mancata considerazione di elementi positivi ai fini della rivisitazione della pena che, tuttavia, non ha minimamente e nemmeno indirettamente indicato laddove la Corte ha invece giustificato la sua decisione sul rilievo, non contestato, della condotta di vita dell'imputato, condannato più volte per reati della stessa indole sia precedenti che successivi a quello che ci occupa. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma .di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere esten
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