CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 42984/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 03/07/2020 con la quale la Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in appartamento aggravato di gioielli, commesso in concorso con il convivente [OSCURATO:PERSONA], all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dove lavorava come collaboratrice domestica. Contesta la valutazione probatoria relativa alla individuazione del contributo concorsuale dell'imputata quale 'basista' del furto, e sostiene non potersi ritenere integrato il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, ex artt. 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché del tutto privo del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione la ricorrente non si è sostanzialmente confrontata. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come intrinseca indeterminatezza delle doglianze, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, fondante, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv, 230634; Sez. 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, il difetto di specificità delle doglianze è duplice, essendo intrinsecamente indeterminato e privo di concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha compiutamente motivato in merito alla individuazione dell'imputata quale complice del furto in appartamento contestato, materialmente eseguito dal convivente (che ha patteggiato la pena), sulla base di precise indicazioni di un 'basista', come desunto dal fatto che l'autore era andato direttamente nella camera da letto dove si trovavano dei gioielli di solito custoditi altrove, e che erano stati collocati in una cassetta di ferro portata in casa in occasione della prima comunione del figlio della persona offesa; la complicità dell'imputata è stata poi desunta dal tenore delle conversazioni intrattenute in carcere con il convivente esecutore materiale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]