CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31197/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, & corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 287, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (già [OSCURATO:SOCIETA].); in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 180, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1004/20/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nonché, a seguito di riconvocazione, all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un estratto di ruolo che la contribuente Tiziana COLONNA dichiarava essergli stato rilasciato dall'agente della riscossione, nonché della corrispondente cartella di pagamento, che negava essergli stata mai in precedenza notificata, la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l'appello della contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che la stessa non poteva impugnare l'estratto di ruolo ma «il provvedimento di eventuale rigetto di una istanza di autoannullamento del carico tributario [...] per irrituale notifica della cartella di pagamento», dando altresì atto che era «inconfutabile che la comunicazione di avvenuta notifica non è stata recapitata alla destinataria, in violazione dell'art. 140 cpc e del diritto di difesa costituzionalmente garantito»; - avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, cui replicano le intimate con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli arti. 19, comma 1, e 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 24 Cost., censurando la sentenza d'appello per avere erroneamente escluso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo per far valere l'omessa notifica dell'atto presupposto. 2. Ciò precisato, osserva il Collegio che nel presente giudizio si pone la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo la Sezione Quinta di questa Corte, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215, il cui art. 3-bis disciplina la "non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo", con ordinanza interlocutoria n. 4526 del 2022, ha rimesso alla Sezioni unite perché pronunci sulla questione di massima importanza relativa alla portata applicativa del predetto art. 3-bis, ed in particolare se tale norma abbia natura sostanziale (con efficacia ex nunc), attenendo al presupposto impositivo, o processuale, e se, ed entro quali limiti, possa ritenersi ancora valido il principio affermato da S.U. n. 19704 del 2015, secondo cui il contribuente - che assuma di non aver ricevuto la rituale notifica di provvedimenti impositivi e che scopra "occasionalmente" la sussistenza di iscrizioni a ruolo - può impugnare "in via diretta" tali atti tributari, con tutela "anticipata", quindi prima della loro rituale notificazione nei suoi confronti mediante l'impugnazione degli estratti di ruolo. 6. Si rende, quindi, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte. Così deciso in Roma in data 08/02/2022