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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02595/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2540/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA - CATANZAROn. 1692/2017 depositata i l 12/06/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. MUNGO Giuseppe era attinto da undici intimazioni di pagamento, che impugnava innanzi alla CTP di Cosenza, contestando, segnatamente, la mancata preventiva notifica delle cartelle.

2. Nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate ed altresì di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che si costituiva producendo copia degli estratti di ruolo e della notifica delle cartelle (p. 3 ric.; fg. 3 controric.), la CTP, con sentenza n. 3888/04/15, accoglieva il ricorso, ritenendo, in sintesi, insufficiente la prova della notifica delle cartelle attraverso la produzione di copie.

3. Avverso la sentenza della CTP proponevano separati appelli l’Agenzia ed Equitalia.

3.1. All’udienza del 31 maggio 2017, i due appelli venivano del pari separatamente decisi dal medesimo Collegio della CTR della Calabria, che, in data 12 giugno 2017, depositava in segreteria le seguenti due sentenze: - la n. 1692/01/17 – resa nel procedimento n. 492 del 2016 r.g. ed oggetto del presente giudizio – di rigetto dell’appello dell’Agenzia; - la n. 1693/01/17 – resa nel procedimento n. 496 del 2016 ed estranea al presente giudizio – di accoglimento dell’appello di Equitalia.

3.2. La seconda sentenza, quella n. 1693/01/17, risulta, per concordante allegazione dell’Agenzia e del Mungo, passata in giudicato, siccome da questo non impugnata (cfr. in part. fg. 5 controric.).

3.3. Con la sentenza n. 1692/01/17, la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia, affermando che, per dominante giurisprudenza di legittimità, “continua a ritenersi possibile la prova mediante l’utilizzo di copie fotostatiche solo nel caso in cui vi sia un’autenticazione delle stesse.

Altrimenti la copia ha valore dimostrativo solo [se] non vi sia contestazione della parte”.

4. Avverso detta sentenza n. 1692/01/17 propone ricorso per cassazione l’Agenzia con tre motivi.

Resiste il Mungo con articolato controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato con un motivo.

L’Agenzia deposita memoria telematica datata 6 novembre 2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere la sentenza impugnata contraria a quella, passata in giudicato, n. 1693/01/17 (fotoriprodotta per autosufficienza nel motivo stesso).

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., mancando essa “ictu oculi” “della parte valutativa e applicativa dei principi al caso di specie”.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., poiché nel caso di specie il contribuente non aveva mai disconosciuto le copie attestanti la notifica delle cartelle, essendosi limitato, in seno all’“istanza di sospensiva” rassegnata con il ricorso di primo grado (fotoriprodotto “in parte qua” per autosufficienza), alla richiesta di ordinarsi alle convenute la “produzione di tutti gli atti necessari per la decisione e segnatamente dei ruoli e dei documenti inviati al contribuente[,] ivi compresa la prova della notifica delle cartelle in originale”.

4. Con il controricorso si eccepisce: a) inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ.; b) inammissibilità del ricorso per inesistenza delle notifica effettuata in proprio dall’Avvocatura Generale dello Stato a mezzo di procuratore non coincidente con l’avvocato sottoscrivente l’atto; c) inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione, poiché la sentenza impugnata è stata notificata il 24 ottobre 2017 ed il ricorso è stato notificato solo il 12 gennaio 2018; d) inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

4.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR totalmente pretermesso le difese di merito spiegate dal contribuente sin dal ricorso introduttivo, con riguardo alla prescrizione delle pretese erariali.

5. Preliminarmente è a rilevarsi che il ricorso principale si sottrae ai rilievi di inammissibilità di cui al controricorso.

5.1. Anzitutto esso è tempestivo.

Dalla sentenza prodotta in uno al ricorso non si evidenzia alcuna notifica della stessa il 24 ottobre 2017 ai fini del decorso del cd. termine breve per impugnare.

La stessa eccezione è formulata, invero, in termini di per se stessi dubitativi, sul mero rilievo che nell’indice dei documenti in calce al ricorso è indicata la sentenza siccome notificata in tale data: trattasi nondimeno di un’indicazione che non trova, come detto, riscontro documentale agli atti del fascicolo.

5.2. Destituite di fondamento sono poi le eccezioni relative al difetto di procura ed all’inesistenza della notifica del ricorso.

Questa Suprema Corte ha avuto modo, ancora recentemente, di ribadire che, “in tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. n. 611 del 1993, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura ‘ad litem’, che trova fondamento nell'‘intuitus fiduciae’ e nella personalità della prestazione.

Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale e che, avendo la difesa dell'Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l'atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l'atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa” [Sez. 5, Ordinanza n. 13627 del 30/05/2018 (Rv. 648677 -01)].

5.3. La “fungibilità nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio”, di cui alla citata giurisprudenza di legittimità, se vale in relazione alla redazione del ricorso, vale “a fortiori” in relazione alla cura della semplice notifica dello stesso a mezzo del servizio postale, cui ben può attendere un soggetto abilitato, qual è certamente il procuratore dello Stato, diverso dall’avvocato dello Stato sottoscrivente il ricorso stesso.

5.4. Infine, il ricorso è tutt’altro che privo di autosufficienza, contenendo essenziali ma puntuali richiami agli atti e documenti del procedimento e viepiù, in particolare, completando lo sviluppo illustrativo dei motivi mediante la fotoriproduzione (rispettivamente integrale e parziale) di un documento (la sentenza n. 1693/01/17) e di un atto (il ricorso introduttivo del giudizio) in guisa da corroborare con immediatezza gli argomenti posti a fondamento delle censure.

Queste, a loro volta, deducono questioni di diritto, in pertinente sviluppo degli evocati paradigmi di cui all’art. 360 cod. proc. civ.

6. Un tanto consente di procedere alla disamina del ricorso stesso.

7. Infondato è il primo motivo.

7.1. È ben vero – come dedotto nel motivo – che la sentenza impugnata si pone in contrasto con la sentenza n. 1693/01/17 resa dal medesimo Collegio giudicante alla medesima udienza sulla medesima regiudicanda.

Infatti – ed è questa l’obiettiva singolarità della fattispecie – la sentenza di primo grado è stata distintamente appellata sia dall’Agenzia che da Equitalia, le quali avevano entrambe partecipato al giudizio di primo grado, ad esito del quale erano del pari risultate soccombenti.

Donde la medesimezza della regiudicanda fonda finanche su una letterale identità della sentenza di primo grado fatta oggetto di ricorso in appello dall’Agenzia e da Equitalia, con esiti opposti, pur deliberati, “de facto”, contestualmente: l’uno, che ne occupa, integralmente sfavorevole all’Agenzia; l’altro, all’opposto, di cui alla sentenza n. 1693/01/17, integralmente favorevole ad Equitalia.

7.2. Nondimeno, il giudicato venutosi a maturare, nelle more della proposizione del presente ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia, in riferimento alla sentenza n. 1693/01/17, pur essendo integralmente favorevole ad Equitalia, che in primo grado aveva sostenuto posizioni sovrapponibili a quelle agenziali, producendo anzi proprio essa copie degli estratti di ruolo e delle relazioni di notificazione, non ridonda in favore dell’Agenzia.

Al riguardo, non ha pregio (tanto) l’eccezione del contribuente in controricorso, secondo cui, al momento della deliberazione della sentenza impugnata, la sentenza n. 1693/01/17 non era ancora passata in giudicato, con conseguente impossibilità di configurarsi alcun contrasto della sentenza impugnata con il giudicato.

Invero, ben può il giudicato maturare in costanza del giudizio di cassazione, divenendo deducibile – e finanche rilevabile officiosamente –in tale sede [cfr. ad es.

Sez. 5, Sentenza n. 25863 del 02/09/2022 (Rv. 665870 - 01); Sez.

L, Ordinanza n. 12754 del 21/04/2022 (Rv. 664480 - 01); Sez.

U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006 (Rv. 589695 -01)].

Deve (piuttosto) rilevarsi che la medesimezza della regiudicanda non obnubila il dato insuperabile dell’alterità dei soggetti, sul lato delle parti pubbliche, intervenuti nei due giudizi d’appello: quello esitato nella sentenza n. 1693/01/17 e quello esitato nella sentenza, in questa sede, impugnata.

7.2.1. Invero, l’Agenzia (ente impositore) ed Equitalia (agente della riscossione) sono due distinte e separate agenzie fiscali, tra le quali, sul piano del diritto sostanziale, intercorre un rapporto di delegazione.

Equitalia – “ente strumentale” dell’Agenzia, “ sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia […], che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità” (art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con mod. dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225; cfr., “mutatis mutandis”, già gli artt. 5 ss. del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la circ.

Ag.En. n. 17E del 22 aprile 2004) –è per ciò solo un soggetto diverso rispetto all’Agenzia, siccome “destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 cod. civ., […] incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento” [Sez. 6-5, Ordinanza n. 5062 del 16/02/2022 (Rv. 663884 - 01); Sez. 5, Sentenza n. 8613 del 15/04/2011 (Rv. 617589 -01)].

Coerentemente, sul piano del diritto processuale, costituisce insegnamento ricevuto che l’Agenzia ed Equitalia sono dotate di distinte legittimazioni, con conseguente “dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999” (cfr., ad es., Sez. 6-5, Ordinanza n. 16685 del 21/06/2019 (Rv. 654727 -01)].

7.2.2. Orbene, data l’alterità tra l’Agenzia ed Equitalia, vale la regola generale, evincibile “a contrario” proprio dall’art. 2909 cod. civ., pertanto erroneamente invocato nel motivo come violato, che è precluso ad un soggetto, nella specie l’Agenzia, di giovarsi del giudicato favorevole formatosi in favore di altro soggetto, nella specie Equitalia, salve le specifiche e perciò restrittive eccezioni espressamente previste dalla legge, tra cui quella dell’art. 1306 cod. civ., di cui tuttavia in concreto non ricorrono i presupposti, poiché l’Agenzia ed Equitalia, stante quanto appena detto, non assumono la veste di concreditori o creditori solidali.

7.2.3. In definitiva, può enunciarsi il seguente principio di diritto: In tema di impugnazione di un atto esecutivo, qualora, a fronte di un’unica sentenza di primo grado sfavorevole all’Agenzia delle entrate e ad Equitalia, ciascuna abbia proposto separati appelli, discussi e decisi, alla medesima udienza, dinanzi al medesimo collegio, in cause rubricate sotto diversi numeri di ruolo ed esitate in pronunce contrapposte, l’una di rigetto dell’appello dell’Agenzia e l’altra di accoglimento di quello di Equitalia, l’Agenzia, nel proporre ricorso per cassazione, non può giovarsi della sentenza favorevole ad Equitalia nel frattempo passata in giudicato, attesa l’alterità soggettiva tra essa ed Equitalia, che è “ente strumentale” della prima, “ex lege” incaricato ed autorizzato a ricevere i pagamenti per conto della medesima, senza che, ai fini dell’estensione dell’efficacia del giudicato, ricorrano le condizioni di cui all’art. 1306 cod. civ., non rivestendo i due distinti soggetti, proprio in ragione del rapporto di delegazione tra loro intercorrente, la qualifica di creditori solidali.

8. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

8.1. È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per rilevare che la pur assai concisa motivazione della stessa è effettiva sia da un punto di vista grafico che da un punto di vista contenutistico, avendo la CTR attinto una decisione (condivisibile o meno) in ragione di principi di diritto (essi pure condivisibili o meno) ragguagliati alla fattispecie concreta.

Ciò è tanto vero che, con il terzo motivo, la ricorrente Agenzia si confronta “funditus” con la motivazione che sorregge siffatta decisione, articolando corrispondente censura in diritto.

9. Il terzo motivo, cui si è appena fatto cenno, è fondato e merita accoglimento.

9.1. La semplice richiesta, formulata dal contribuente nell’istanza di sospensione dell’efficacia delle intimazioni di pagamento impugnate, di ordinarsi alle (allora entrambe) convenute Agenzia ed Equitalia la produzione di ruoli, cartelle e relazioni di notificazione non equivale a contestazione, in specie, delle notificazioni delle cartelle.

9.1.1. Né consta avere il contribuente formulato alcun disconoscimento (pur senza formule sacramentali, ma comunque) esplicito e circostanziato in relazione alle produzioni in copia effettuate da Equitalia.

Ed infatti “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali ‘impugno e contesto’ ovvero ‘contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante’, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” [Sez. 6-5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017 (Rv. 646981 -01)].

Analogamente, più in generale, “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” [Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009 (Rv. 610586 –01)].

Ancora, “l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere ‘espressamente’ la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia.

Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, sicché, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova, a meno che non venga ribadita successivamente alla produzione del documento e con espresso riferimento ad esso” [Sez. 5, Sentenza n. 16232 del 19/08/2004 (Rv. 575966 -01)].

9.1.2. Né, ulteriormente, al cospetto della produzione di Equitalia, comunque in diritto vale opporre che la stessa ha riguardo a copie anziché all’originale degli atti.

Invero, “nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica” [Sez. 6-5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018 (Rv. 650980 - 01); cfr. anche, tra le più recenti, Sez. 5, Sentenza n. 20769 del 21/07/2021 (Rv. 661896 - 01), secondo cui, “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica”].

10. L’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale comporta la necessità di esaminare l’unico del ricorso incidentale condizionato.

11. Esso è inammissibile.

11.1. Infatti, come correttamente dedotto dalla difesa erariale nella memoria, incorre in difetto di precisione ed autosufficienza.

Più precisamente: - nel (totale) silenzio della sentenza impugnata circa le deduzioni del contribuente in appello, si limita del tutto genericamente, e perciò insufficientemente, ad affermare di aver riproposto la doglianza relativa alla prescrizione delle pretese tributarie anche dinanzi alla CTR (cfr. fg. 4 controric., verso metà pagina, e fg. 16 controric., in principio); - inoltre, richiama (cfr. fg. 17 controric., secondo capov.), ma solo “exempli causa”, la pura e semplice menzione di due intimazioni di cui al (non riprodotto) ricorso introduttivo del giudizio, senza alcuna contestualizzazione e soprattutto senza alcuna specificazione – rispetto ad esse e “a fortiori” a tutte le intimazioni –di tipologia e contenuto della documentazione prodotta da Equitalia, al fine di minimamente render conto dell’eccezione di prescrizione in tesi rinnovata in appello, siccome già “ab origine” introdotta epperò non superata dalla documentazione stessa.

Il motivo, in ultima analisi, disattende il costante principio secondo cui, “nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del ‘fatto processuale’, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi” [cfr., da ult., Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021 (Rv. 662554 - 01)].

Ciò tanto più in quanto “la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni” [Sez. 3, Ordinanza n. 41205 del 22/12/2021 (Rv. 663494 -01)].

12. In definitiva, deve accogliersi il terzo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri due motivi di detto ricorso; rigettarsi l’incidentale condizionato e, in relazione al motivo accolto del principale, cassarsi la sentenza impugnata; peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi la causa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del giudizio; conseguentemente, devono compensarsi tra le parti le spese dei gradi di merito, mentre il contribuente deve essere condannato a rifondere all’Agenzia quelle del presente grado di giudizio, liquidate, secondo tariffa, come in dispositivo; in ragione del rigetto del ricorso incidentale condizionato, deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali affinché il contribuente sia tenuto al pagamento del cd. doppio contributo unificato.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati i primi due di detto ricorso.

Rigetta il ricorso incidentale condizionato.

In relazione al motivo accolto del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso le intimazioni di pagamento per cui è causa.

Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di merito.

Condanna MUNGO Giuseppe a rifondere all’Agenzia delle entrate quelle del presente grado di giudizio, liquidate in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2540/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA - CATANZAROn. 1692/2017 depositata i l 12/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. MUNGO Giuseppe era attinto da undici intimazioni di pagamento, che impugnava innanzi alla CTP di Cosenza, contestando, segnatamente, la mancata preventiva notifica delle cartelle. 2. Nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate ed altresì di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che si costituiva producendo copia degli estratti di ruolo e della notifica delle cartelle (p. 3 ric.; fg. 3 controric.), la CTP, con sentenza n. 3888/04/15, accoglieva il ricorso, ritenendo, in sintesi, insufficiente la prova della notifica delle cartelle attraverso la produzione di copie. 3. Avverso la sentenza della CTP proponevano separati appelli l’Agenzia ed Equitalia. 3.1. All’udienza del 31 maggio 2017, i due appelli venivano del pari separatamente decisi dal medesimo Collegio della CTR della Calabria, che, in data 12 giugno 2017, depositava in segreteria le seguenti due sentenze: - la n. 1692/01/17 – resa nel procedimento n. 492 del 2016 r.g. ed oggetto del presente giudizio – di rigetto dell’appello dell’Agenzia; - la n. 1693/01/17 – resa nel procedimento n. 496 del 2016 ed estranea al presente giudizio – di accoglimento dell’appello di Equitalia. 3.2. La seconda sentenza, quella n. 1693/01/17, risulta, per concordante allegazione dell’Agenzia e del Mungo, passata in giudicato, siccome da questo non impugnata (cfr. in part. fg. 5 controric.). 3.3. Con la sentenza n. 1692/01/17, la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia, affermando che, per dominante giurisprudenza di legittimità, “continua a ritenersi possibile la prova mediante l’utilizzo di copie fotostatiche solo nel caso in cui vi sia un’autenticazione delle stesse. Altrimenti la copia ha valore dimostrativo solo [se] non vi sia contestazione della parte”. 4. Avverso detta sentenza n. 1692/01/17 propone ricorso per cassazione l’Agenzia con tre motivi. Resiste il Mungo con articolato controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato con un motivo. L’Agenzia deposita memoria telematica datata 6 novembre 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere la sentenza impugnata contraria a quella, passata in giudicato, n. 1693/01/17 (fotoriprodotta per autosufficienza nel motivo stesso). 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., mancando essa “ictu oculi” “della parte valutativa e applicativa dei principi al caso di specie”. 3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., poiché nel caso di specie il contribuente non aveva mai disconosciuto le copie attestanti la notifica delle cartelle, essendosi limitato, in seno all’“istanza di sospensiva” rassegnata con il ricorso di primo grado (fotoriprodotto “in parte qua” per autosufficienza), alla richiesta di ordinarsi alle convenute la “produzione di tutti gli atti necessari per la decisione e segnatamente dei ruoli e dei documenti inviati al contribuente[,] ivi compresa la prova della notifica delle cartelle in originale”. 4. Con il controricorso si eccepisce: a) inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ.; b) inammissibilità del ricorso per inesistenza delle notifica effettuata in proprio dall’Avvocatura Generale dello Stato a mezzo di procuratore non coincidente con l’avvocato sottoscrivente l’atto; c) inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione, poiché la sentenza impugnata è stata notificata il 24 ottobre 2017 ed il ricorso è stato notificato solo il 12 gennaio 2018; d) inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. 4.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR totalmente pretermesso le difese di merito spiegate dal contribuente sin dal ricorso introduttivo, con riguardo alla prescrizione delle pretese erariali. 5. Preliminarmente è a rilevarsi che il ricorso principale si sottrae ai rilievi di inammissibilità di cui al controricorso. 5.1. Anzitutto esso è tempestivo. Dalla sentenza prodotta in uno al ricorso non si evidenzia alcuna notifica della stessa il 24 ottobre 2017 ai fini del decorso del cd. termine breve per impugnare. La stessa eccezione è formulata, invero, in termini di per se stessi dubitativi, sul mero rilievo che nell’indice dei documenti in calce al ricorso è indicata la sentenza siccome notificata in tale data: trattasi nondimeno di un’indicazione che non trova, come detto, riscontro documentale agli atti del fascicolo. 5.2. Destituite di fondamento sono poi le eccezioni relative al difetto di procura ed all’inesistenza della notifica del ricorso. Questa Suprema Corte ha avuto modo, ancora recentemente, di ribadire che, “in tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. n. 611 del 1993, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura ‘ad litem’, che trova fondamento nell'‘intuitus fiduciae’ e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale e che, avendo la difesa dell'Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l'atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l'atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa” [Sez. 5, Ordinanza n. 13627 del 30/05/2018 (Rv. 648677 -01)]. 5.3. La “fungibilità nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio”, di cui alla citata giurisprudenza di legittimità, se vale in relazione alla redazione del ricorso, vale “a fortiori” in relazione alla cura della semplice notifica dello stesso a mezzo del servizio postale, cui ben può attendere un soggetto abilitato, qual è certamente il procuratore dello Stato, diverso dall’avvocato dello Stato sottoscrivente il ricorso stesso. 5.4. Infine, il ricorso è tutt’altro che privo di autosufficienza, contenendo essenziali ma puntuali richiami agli atti e documenti del procedimento e viepiù, in particolare, completando lo sviluppo illustrativo dei motivi mediante la fotoriproduzione (rispettivamente integrale e parziale) di un documento (la sentenza n. 1693/01/17) e di un atto (il ricorso introduttivo del giudizio) in guisa da corroborare con immediatezza gli argomenti posti a fondamento delle censure. Queste, a loro volta, deducono questioni di diritto, in pertinente sviluppo degli evocati paradigmi di cui all’art. 360 cod. proc. civ. 6. Un tanto consente di procedere alla disamina del ricorso stesso. 7. Infondato è il primo motivo. 7.1. È ben vero – come dedotto nel motivo – che la sentenza impugnata si pone in contrasto con la sentenza n. 1693/01/17 resa dal medesimo Collegio giudicante alla medesima udienza sulla medesima regiudicanda. Infatti – ed è questa l’obiettiva singolarità della fattispecie – la sentenza di primo grado è stata distintamente appellata sia dall’Agenzia che da Equitalia, le quali avevano entrambe partecipato al giudizio di primo grado, ad esito del quale erano del pari risultate soccombenti. Donde la medesimezza della regiudicanda fonda finanche su una letterale identità della sentenza di primo grado fatta oggetto di ricorso in appello dall’Agenzia e da Equitalia, con esiti opposti, pur deliberati, “de facto”, contestualmente: l’uno, che ne occupa, integralmente sfavorevole all’Agenzia; l’altro, all’opposto, di cui alla sentenza n. 1693/01/17, integralmente favorevole ad Equitalia. 7.2. Nondimeno, il giudicato venutosi a maturare, nelle more della proposizione del presente ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia, in riferimento alla sentenza n. 1693/01/17, pur essendo integralmente favorevole ad Equitalia, che in primo grado aveva sostenuto posizioni sovrapponibili a quelle agenziali, producendo anzi proprio essa copie degli estratti di ruolo e delle relazioni di notificazione, non ridonda in favore dell’Agenzia. Al riguardo, non ha pregio (tanto) l’eccezione del contribuente in controricorso, secondo cui, al momento della deliberazione della sentenza impugnata, la sentenza n. 1693/01/17 non era ancora passata in giudicato, con conseguente impossibilità di configurarsi alcun contrasto della sentenza impugnata con il giudicato. Invero, ben può il giudicato maturare in costanza del giudizio di cassazione, divenendo deducibile – e finanche rilevabile officiosamente –in tale sede [cfr. ad es. Sez. 5, Sentenza n. 25863 del 02/09/2022 (Rv. 665870 - 01); Sez. L, Ordinanza n. 12754 del 21/04/2022 (Rv. 664480 - 01); Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006 (Rv. 589695 -01)]. Deve (piuttosto) rilevarsi che la medesimezza della regiudicanda non obnubila il dato insuperabile dell’alterità dei soggetti, sul lato delle parti pubbliche, intervenuti nei due giudizi d’appello: quello esitato nella sentenza n. 1693/01/17 e quello esitato nella sentenza, in questa sede, impugnata. 7.2.1. Invero, l’Agenzia (ente impositore) ed Equitalia (agente della riscossione) sono due distinte e separate agenzie fiscali, tra le quali, sul piano del diritto sostanziale, intercorre un rapporto di delegazione. Equitalia – “ente strumentale” dell’Agenzia, “ sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia […], che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità” (art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con mod. dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225; cfr., “mutatis mutandis”, già gli artt. 5 ss. del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la circ. Ag.En. n. 17E del 22 aprile 2004) –è per ciò solo un soggetto diverso rispetto all’Agenzia, siccome “destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 cod. civ., […] incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento” [Sez. 6-5, Ordinanza n. 5062 del 16/02/2022 (Rv. 663884 - 01); Sez. 5, Sentenza n. 8613 del 15/04/2011 (Rv. 617589 -01)]. Coerentemente, sul piano del diritto processuale, costituisce insegnamento ricevuto che l’Agenzia ed Equitalia sono dotate di distinte legittimazioni, con conseguente “dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999” (cfr., ad es., Sez. 6-5, Ordinanza n. 16685 del 21/06/2019 (Rv. 654727 -01)]. 7.2.2. Orbene, data l’alterità tra l’Agenzia ed Equitalia, vale la regola generale, evincibile “a contrario” proprio dall’art. 2909 cod. civ., pertanto erroneamente invocato nel motivo come violato, che è precluso ad un soggetto, nella specie l’Agenzia, di giovarsi del giudicato favorevole formatosi in favore di altro soggetto, nella specie Equitalia, salve le specifiche e perciò restrittive eccezioni espressamente previste dalla legge, tra cui quella dell’art. 1306 cod. civ., di cui tuttavia in concreto non ricorrono i presupposti, poiché l’Agenzia ed Equitalia, stante quanto appena detto, non assumono la veste di concreditori o creditori solidali. 7.2.3. In definitiva, può enunciarsi il seguente principio di diritto: In tema di impugnazione di un atto esecutivo, qualora, a fronte di un’unica sentenza di primo grado sfavorevole all’Agenzia delle entrate e ad Equitalia, ciascuna abbia proposto separati appelli, discussi e decisi, alla medesima udienza, dinanzi al medesimo collegio, in cause rubricate sotto diversi numeri di ruolo ed esitate in pronunce contrapposte, l’una di rigetto dell’appello dell’Agenzia e l’altra di accoglimento di quello di Equitalia, l’Agenzia, nel proporre ricorso per cassazione, non può giovarsi della sentenza favorevole ad Equitalia nel frattempo passata in giudicato, attesa l’alterità soggettiva tra essa ed Equitalia, che è “ente strumentale” della prima, “ex lege” incaricato ed autorizzato a ricevere i pagamenti per conto della medesima, senza che, ai fini dell’estensione dell’efficacia del giudicato, ricorrano le condizioni di cui all’art. 1306 cod. civ., non rivestendo i due distinti soggetti, proprio in ragione del rapporto di delegazione tra loro intercorrente, la qualifica di creditori solidali. 8. Manifestamente infondato è il secondo motivo. 8.1. È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per rilevare che la pur assai concisa motivazione della stessa è effettiva sia da un punto di vista grafico che da un punto di vista contenutistico, avendo la CTR attinto una decisione (condivisibile o meno) in ragione di principi di diritto (essi pure condivisibili o meno) ragguagliati alla fattispecie concreta. Ciò è tanto vero che, con il terzo motivo, la ricorrente Agenzia si confronta “funditus” con la motivazione che sorregge siffatta decisione, articolando corrispondente censura in diritto. 9. Il terzo motivo, cui si è appena fatto cenno, è fondato e merita accoglimento. 9.1. La semplice richiesta, formulata dal contribuente nell’istanza di sospensione dell’efficacia delle intimazioni di pagamento impugnate, di ordinarsi alle (allora entrambe) convenute Agenzia ed Equitalia la produzione di ruoli, cartelle e relazioni di notificazione non equivale a contestazione, in specie, delle notificazioni delle cartelle. 9.1.1. Né consta avere il contribuente formulato alcun disconoscimento (pur senza formule sacramentali, ma comunque) esplicito e circostanziato in relazione alle produzioni in copia effettuate da Equitalia. Ed infatti “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali ‘impugno e contesto’ ovvero ‘contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante’, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” [Sez. 6-5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017 (Rv. 646981 -01)]. Analogamente, più in generale, “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” [Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009 (Rv. 610586 –01)]. Ancora, “l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere ‘espressamente’ la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, sicché, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova, a meno che non venga ribadita successivamente alla produzione del documento e con espresso riferimento ad esso” [Sez. 5, Sentenza n. 16232 del 19/08/2004 (Rv. 575966 -01)]. 9.1.2. Né, ulteriormente, al cospetto della produzione di Equitalia, comunque in diritto vale opporre che la stessa ha riguardo a copie anziché all’originale degli atti. Invero, “nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica” [Sez. 6-5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018 (Rv. 650980 - 01); cfr. anche, tra le più recenti, Sez. 5, Sentenza n. 20769 del 21/07/2021 (Rv. 661896 - 01), secondo cui, “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica”]. 10. L’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale comporta la necessità di esaminare l’unico del ricorso incidentale condizionato. 11. Esso è inammissibile. 11.1. Infatti, come correttamente dedotto dalla difesa erariale nella memoria, incorre in difetto di precisione ed autosufficienza. Più precisamente: - nel (totale) silenzio della sentenza impugnata circa le deduzioni del contribuente in appello, si limita del tutto genericamente, e perciò insufficientemente, ad affermare di aver riproposto la doglianza relativa alla prescrizione delle pretese tributarie anche dinanzi alla CTR (cfr. fg. 4 controric., verso metà pagina, e fg. 16 controric., in principio); - inoltre, richiama (cfr. fg. 17 controric., secondo capov.), ma solo “exempli causa”, la pura e semplice menzione di due intimazioni di cui al (non riprodotto) ricorso introduttivo del giudizio, senza alcuna contestualizzazione e soprattutto senza alcuna specificazione – rispetto ad esse e “a fortiori” a tutte le intimazioni –di tipologia e contenuto della documentazione prodotta da Equitalia, al fine di minimamente render conto dell’eccezione di prescrizione in tesi rinnovata in appello, siccome già “ab origine” introdotta epperò non superata dalla documentazione stessa. Il motivo, in ultima analisi, disattende il costante principio secondo cui, “nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del ‘fatto processuale’, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi” [cfr., da ult., Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021 (Rv. 662554 - 01)]. Ciò tanto più in quanto “la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni” [Sez. 3, Ordinanza n. 41205 del 22/12/2021 (Rv. 663494 -01)]. 12. In definitiva, deve accogliersi il terzo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri due motivi di detto ricorso; rigettarsi l’incidentale condizionato e, in relazione al motivo accolto del principale, cassarsi la sentenza impugnata; peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi la causa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del giudizio; conseguentemente, devono compensarsi tra le parti le spese dei gradi di merito, mentre il contribuente deve essere condannato a rifondere all’Agenzia quelle del presente grado di giudizio, liquidate, secondo tariffa, come in dispositivo; in ragione del rigetto del ricorso incidentale condizionato, deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali affinché il contribuente sia tenuto al pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati i primi due di detto ricorso. Rigetta il ricorso incidentale condizionato. In relazione al motivo accolto del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso le intimazioni di pagamento per cui è causa. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di merito. Condanna MUNGO Giuseppe a rifondere all’Agenzia delle entrate quelle del presente grado di giudizio, liquidate in
Sentenza Cassazione n. 02595/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris