CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 44376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 2.3-13.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2.3-13.4.2022 il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP che, in data 31.1.2022, aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in sostituzione di quella degli arresti domiciliari di cui erano state violate le prescrizioni e, in particolare, quella di non comunicare con soggetti diversi da quelli conviventi; 2. ricorre per cassazione il difensore del Mazzeo lamentando: 2.1 vizio di motivazione in ordine alla concreta e specifica gravità delle violazioni ed al sopravvenuto aggravamento delle esigenze cautelari; mancata valutazione delle doglianze difensive articolate sul punto: rileva, infatti, la natura a suo avviso apparente della motivazione con cui il Tribunale si è limitato a richiamare la informativa di PG di cui ha riportato alcuni passi assumendo acriticamente la gravità delle comunicazioni intrattenute dal Mazzeo con soggetti estranei al nucleo familiare; richiama, a questo punto, i rilievi articolati con l'atto di appello a proposito della natura dei contatti intercorsi tra il Mazzeo da un lato, Irialffainang~,, i [OSCURATO:PERSONA] ed il Fascella dall'altro, aventi natura assolutamente generica e legata a questioni di natura familiare o assolutamente banale e, dunque, la necessità, evidenziata dalla giurisprudenza, di una specifica valutazione che deve intervenire nel giustificare l'aggravamento della misura; sottolinea, a tal proposito, che la misura domiciliare era comunque risultata idonea a neutralizzare il rischio di reiterazione nel reato che era l'esigenza cautelare ravvisata in origine risultando invece arbitraria la considerazione del Tribunale circa l'esistenza di contatti "operativi" con soggetti indagati per il quale egli è stato cautelato dal momento che gli unici contatti riguardano il cugino [OSCURATO:PERSONA] e sono assolutamente estranei ad ipotesi delittuose; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il ricorso è articolato su doglianze di merito che sollecitano una rivalutazione ed una rilettura della vicenda preclusa in questa sede laddove il provvedimento impugnato ha argomentato in termini non manifestamente illogici circa le ragioni dell'aggravamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Il Tribunale di Palermo, infatti, nel respingere l'appello proposto nell'interesse del Mazzeo, ha in primo luogo richiamato la contestazione cautelare in relazione alla quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura restrittiva; ha spiegato, a tal proposito, che le indagini erano proseguite per addivenire alla individuazione degli altri due complici con cui era stata commessa la rapina e che, proprio attraverso l'attività di intercettazione condotta dagli investigatori, era emerso che il Mazzeo era solito ricevere nella propria abitazione altri soggetti tra cui, anche, il coindagato Castronovo oltre ad intrattenere contatti telefonici con [OSCURATO:PERSONA] (19 contatti), [OSCURATO:PERSONA] (233 contatti) e [OSCURATO:PERSONA] (53 contatti) (cfr., pagg. 2-3 dell'ordinanza che riproduce testualmente parte della informativa del 6.12.2021 dei CC di Palermo in cui è richiamata la conversazione dell'agosto del 2021 intercorsa tra il Castronovo e la di lui fidanzata in cui il primo riferisce alla seconda che sta si sta recando da [OSCURATO:PERSONA] facendo presente che, invece, non era stato possibile intercettare le conversazioni tra costoro perché verosimilmente effettuate sulla piattaforma "whatsapp"). 2. In diritto, è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari. (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 6 - , Sentenza n. 58435 del 04/12/2018, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 275040 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 36060 del 09/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280036 - 01, in cui la Corte, d'altra parte, ha chiarito che il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità). Tanto premesso, si deve dare atto che il provvedimento impugnato ha motivato in maniera insindacabile in questa sede circa la conclamata inidoneità della misura domiciliare a salvaguardare le ravvisate - ed incontestate - esigenze cautelari dal momento che "... l'indagato ha costantemente e con disinvoltura mantenuto contatti con amici, con i quali, non essendo convivente, non avrebbe potuto comunicare ma, soprattutto, con altri coindagati" (cfr., pag. 4 dell'ordinanza). A fronte di quanto sottolineato dal Tribunale, la difesa si limita, con il ricorso, a prospettare una lettura "riduttiva" e, in qualche misura, "alternativa" dei non controversi contatti dell'indagato con persone diverse da quelle facenti parte del suo nucleo familiare ma, in tal modo, introducendo profili di valutazione estranei al perimetro proprio del giudizio di legittimità oltre che involgenti profili fattuali meramente asseriti. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 com