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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27617/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in sede dirinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 17 marzo 2026, haautorizzato l’estradizione del ricorrente richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione della sentenza di condanna esecutiva a pena detentiva emessadalla Corte Suprema del Cantone di Zurigo in data 25 marzo 2024.L’estradizione è stata concessa “limitatamente ai reati di cui all’art. 73d.P.R. 309/90 e al reato di commercializzazione abusiva di farmaci sussumibilenell’art. 348 cod.pen.” (fg. 4 della sentenza impugnata”).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo,violazione di legge per avere la Corte concesso l’estradizione anche in relazioneal reato di uso personale di sostanze stupefacenti per il quale il ricorrente è statocondannato dalla Autorità giudiziaria svizzera, rilevando che in Italia talecondotta non è prevista dalla legge come reato, circostanza idonea ad escludereil requisito della doppia incriminazione di cui all’art. 13, secondo comma,cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.La sentenza impugnata, come è stato testualmente indicato in dispositivo,ha statuito “nei limiti dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte dicassazione”.La sentenza rescindente, resa a seguito del ricorso dell’imputato avversouna prima decisione della Corte di appello di Brescia, aveva escluso, in punto didiritto, che la Corte di appello, in sede di richiesta di estradizione, potessedeterminare la pena eseguibile per i reati per i quali l’estradizione è stataaccordata, essendo questa una prerogativa esclusiva dello Stato richiedente.Soltanto per questa ragione, che non ineriva ai presupposti per la concessaestradizione e neanche ai motivi di ricorso in allora proposti dall’estradando, laprima sentenza della Corte di appello di Brescia era stata annullata con rinvio.Dalla lettura della sentenza rescindente e, ancor prima, della sentenza dellaCorte di appello di Brescia, emessa il 7 febbraio 2026, risulta che l’estradizioneera stata concessa solo per il reato di cessione di sostanza stupefacente di cuiall’indicato capo A e per il reato di vendita non autorizzata di farmaci di cuiall’indicato capo B.Era già stata negata l’estradizione in relazione al reato di detenzione disostanze stupefacente per consumo personale indicato al capo C, rilevandosi chetale condotta, nel nostro ordinamento, non è prevista dalla legge come reato,soggiacendo soltanto ad una sanzione amministrativa, sicché mancava ilrequisito della doppia incriminazione.Alla luce della progressione processuale così sintetizzata, consegue chel’estradizione è stata concessa dalla sentenza impugnata solo per i reati indicatiai capi A e B e non per il reato di detenzione di droga per uso personale di cui alcapo C, sicché il motivo dell’odierno ricorso inerisce a questione non piùproponibile a seguito della sentenza rescindente e già decisa in senso favorevoleal ricorrente con la prima sentenza della Corte di appello oggetto diannullamento con rinvio che, per questa parte ed in relazione al capo diimputazione sub C, è passata in cosa giudicata ai sensi dell’art. 624, comma 1,cod. proc. pen.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’averdeterminato le cause di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att.cod. proc. pen.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in sede dirinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 17 marzo 2026, haautorizzato l’estradizione del ricorrente richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione della sentenza di condanna esecutiva a pena detentiva emessadalla Corte Suprema del Cantone di Zurigo in data 25 marzo 2024.L’estradizione è stata concessa “limitatamente ai reati di cui all’art. 73d.P.R. 309/90 e al reato di commercializzazione abusiva di farmaci sussumibilenell’art. 348 cod.pen.” (fg. 4 della sentenza impugnata”).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo,violazione di legge per avere la Corte concesso l’estradizione anche in relazioneal reato di uso personale di sostanze stupefacenti per il quale il ricorrente è statocondannato dalla Autorità giudiziaria svizzera, rilevando che in Italia talecondotta non è prevista dalla legge come reato, circostanza idonea ad escludereil requisito della doppia incriminazione di cui all’art. 13, secondo comma,cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.La sentenza impugnata, come è stato testualmente indicato in dispositivo,ha statuito “nei limiti dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte dicassazione”.La sentenza rescindente, resa a seguito del ricorso dell’imputato avversouna prima decisione della Corte di appello di Brescia, aveva escluso, in punto didiritto, che la Corte di appello, in sede di richiesta di estradizione, potessedeterminare la pena eseguibile per i reati per i quali l’estradizione è stataaccordata, essendo questa una prerogativa esclusiva dello Stato richiedente.Soltanto per questa ragione, che non ineriva ai presupposti per la concessaestradizione e neanche ai motivi di ricorso in allora proposti dall’estradando, laprima sentenza della Corte di appello di Brescia era stata annullata con rinvio.Dalla lettura della sentenza rescindente e, ancor prima, della sentenza dellaCorte di appello di Brescia, emessa il 7 febbraio 2026, risulta che l’estradizioneera stata concessa solo per il reato di cessione di sostanza stupefacente di cuiall’indicato capo A e per il reato di vendita non autorizzata di farmaci di cuiall’indicato capo B.Era già stata negata l’estradizione in relazione al reato di detenzione disostanze stupefacente per consumo personale indicato al capo C, rilevandosi chetale condotta, nel nostro ordinamento, non è prevista dalla legge come reato,soggiacendo soltanto ad una sanzione amministrativa, sicché mancava ilrequisito della doppia incriminazione.Alla luce della progressione processuale così sintetizzata, consegue chel’estradizione è stata concessa dalla sentenza impugnata solo per i reati indicatiai capi A e B e non per il reato di detenzione di droga per uso personale di cui alcapo C, sicché il motivo dell’odierno ricorso inerisce a questione non piùproponibile a seguito della sentenza rescindente e già decisa in senso favorevoleal ricorrente con la prima sentenza della Corte di appello oggetto diannullamento con rinvio che, per questa parte ed in relazione al capo diimputazione sub C, è passata in cosa giudicata ai sensi dell’art. 624, comma 1,cod. proc. pen.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’averdeterminato le cause di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att.cod. proc. pen.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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