CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 21876/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oggia il 03/05/1997; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 02/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il giorno 24 giugno 2024 il Tribunale monocratico di Foggia — a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art 4, commi 2 e 3, I. n. 110/75 per avere, senza giustificato motivo, portato fuori dalla propria abitazione un tirapugni in metallo di colore oro con 5 teschi, detenendolo all'interno del marsupio che indossava (fatto commesso in Cerignola il giorno 13 settembre 2021) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 666,67 di ammenda. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, investita del gravame proposto dall'imputato, confermava integralmente la decisione di primo grado ritenendo infondati i motivi di appello riguardanti la richiesta di escludere che il tirapugni in questione fosse una arma bianca e l'assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; la Corte territoriale, inoltre, respingeva la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva avanzata dal difensore munito di procura speciale. 2. Avverso la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 I. n. 110/75 con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto-reato in contestazione poiché, riguardando il possesso di un tirapugni in metallo, esso andava inquadrato nella ipotesi prevista e punita dall'art. 699 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. nonostante la ricorrenza, nella fattispecie di un fatto di particolare tenuità. 2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 53 I. n. 689/81 e del vizio di motivazione rispetto al diniego della applicazione di una pena sostitutiva, fondato unicamente sui 2precedenti penali e senza una concreta valutazione delle condizioni per addivenire alla sostituzione della pena detentiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto della impugnazione. 4. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, è complessivamente da respingere. 2. Anzitutto, è opportuno ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento. 2.1. Infatti, secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, gli accertamenti e apprezzamenti, che sostanziano il giudizio ricostruttivo e valutativo di spettanza del giudice di merito, cui questi sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente (v. già Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque — salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale — quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, 3ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282). 2.2. È noto, d'altra parte, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745). Tale assetto peraltro non è mutato, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento processuale della regola di giudizio compendiata nella formula dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108); regola che non può comunque essere utilizzata, nel medesimo giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). 2.3. Le modifiche, introdotte con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a 4quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ktu ocug dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). 2.4. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 2.5. Non va poi dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 3. Premesso quanto sopra, si osserva che una doppia affermazione di responsabilità è stata pronunciata nei confronti del ricorrente nei termini sopra 5indicati in ordine alla sua responsabilità per il reato contravvenzionale sopra indicato, avendo la Corte territoriale confermato integralmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia. I fatti — peraltro non contestati nella loro materialità dall'imputato - sono stati ricostruiti da entrambi i giudici delle fasi di merito nei seguenti termini; nel corso di un controllo effettuato dalla polizia in Cerignola il giorno 13 settembre 2021, veniva fermata una autovettura con a bordo tre soggetti e, a seguito di perquisizione, veniva rinvenuto il tirapugni oggetto della imputazione all'interno del borsello dell'odierno ricorrente. 4. Passando, quindi, all'esame del primo motivo si rileva che esso è inammissibile per carenza di interesse; infatti, ferma restando l'incontroversa sequenza degli eventi come sopra ricostruiti, il possesso del tirapugni di metallo non può essere ricondotto -come vorrebbe il ricorrente - alla ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 699 cod. pen., poiché il tirapugni è un'arma per la quale non è prevista alcuna licenza. D'altra parte, esso non potrebbe neppure essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen. vigente all'epoca dei fatti, trattandosi di norma più sfavorevole, nelle more abrogata dall'art. 4 d.l. n. 123 del 2023, conv. I. n. 159/2023 ed ora sostituita, in piena continuità normativa, dall'art. 4-bis I. n.110/75 che prevede la pena della reclusione. In conclusione, la corretta qualificazione della fattispecie contestata al ricorrente, ex art. 699, secondo comma, cod. pen. (vedi, in tal senso, Sez. 1, n. 23840 del 13/01/2021, Rv. 281398 - 01) oppure ai sensi dell'art. 4-bis I. n. 110/75, avrebbe comportato l'applicazione di una sanzione più grave di quella concretamente irrogata, con la conseguente carenza di interesse dell'imputato sul punto. 5. Il secondo motivo è anche esso inammissibile; come noto, rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori 6indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 5.1. Orbene, la sentenza impugnata risulta rispettosa di tali principi poiché - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. dando rilievo ai numerosi precedenti penali, anche specifici, risultanti a carico dell'imputato e la sua sottoposizione alla misura di prevenzione in considerazione della sua persistente pericolosità, richiamando in tal modo le precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta. 5.2. Pertanto, il ricorrente - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - sollecita a questa Corte una inammissibile diversa valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerente svolta dal giudice a quo sul punto. 6. Infine, il terzo motivo deve essere respinto. 6.1. È noto che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 - 01). 6.2. Orbene, la sentenza impugnata risulta rispettosa di tale condivisibile principio poiché - con motivazione adeguata e non contraddittoria - ha negato le pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. tenendo conto, non solo della biografia criminale dell'odierno ricorrente, ma anche dalla sua sottoposizione alla misura di prevenzione e, in genere, della mancanza di autocontrollo. Sulla base di tali elementi complessivamente valutati è stato quindi espresso, in modo coerente, un giudizio di persistente pericolosità dell'imputato, con l'esclusione, allo stesso tempo, che la condotta fosse di minimo disvalore, di talché è stato ritenuto probabile il mancato rispetto delle prescrizioni da parte sua. 7. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7 P.Q.M