Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2012
ECLI:EU:T:2012:322
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 giugno 2012 —
YKK e altri / Commissione
(causa T-448/07)
«Concorrenza — Intese — Mercato delle cerniere lampo e degli “altri sistemi di chiusura” nonché delle macchine da posa — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Aumenti coordinati di prezzi, fissazione di prezzi minimi, ripartizione della clientela e dei mercati e scambio di altre
informazioni commerciali — Infrazione unica e continuata — Prova — Natura ed esecuzione dell’infrazione — Impatto effettivo — Comunicazione sulla cooperazione — Ammende — Limite massimo — Effetto deterrente dell’ammenda — Parità di trattamento — Proporzionalità»
1.
Procedimento giurisdizionale — Provvedimenti istruttori — Audizione di testimoni — Potere discrezionale del Tribunale (Regolamento
di procedura del Tribunale, art. 68) (v. punti 43-44)
2.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Utilizzazione quali mezzi
di prova di dichiarazioni di altre imprese partecipanti all’infrazione — Ammissibilità — Forza probatoria delle deposizioni
volontarie contro un’impresa da parte dei principali partecipanti a un’intesa al fine di beneficiare dell’applicazione della
comunicazione sulla cooperazione (Art. 81, § 1, CE; comunicazioni della Commissione 96/C 207/04 e 2002/C 45/03) (v. punti 52-58)
3.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Modalità di prova — Ricorso
a un insieme di indizi — Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente (Art. 81,
§ 1, CE) (v. punti 71, 80, 105)
4.
Intese — Accordi fra imprese — Nozione — Concorso di volontà riguardo al comportamento da adottare sul mercato (Art. 81, § 1, CE)
(v. punti 74-75, 79)
5.
Intese — Pratica concordata — Nozione — Scambio d’informazioni nell’ambito di un’intesa o in vista della sua preparazione
(Art. 81, § 1, CE) (v. punti 76-79)
6.
Intese — Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale — Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto
alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa — Presa di distanza pubblica — Interpretazione
restrittiva (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 113-117)
7.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Infrazioni qualificate come molto gravi già soltanto in base alla loro
natura — Necessità di determinarne l’impatto e l’estensione geografica — Insussistenza (Art. 81, § 1, CE; regolamento del
Consiglio n. 1/2003 art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A) (v. punti 123-126, 138-139, 143)
8.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Misura della capacità effettiva di
causare un pregiudizio sul mercato interessato — Pertinenza delle quote di mercato detenute dall’impresa interessata (Art. 81,
§ 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3) (v. punti 147-148)
9.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Principi di parità di trattamento — Prassi decisionale della Commissione
—
Carattere indicativo (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3) (v. punti 149-151)
10.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione
dell’impresa incriminata — Necessità di un comportamento che abbia agevolato l’accertamento dell’infrazione da parte della
Commissione — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti (Art. 81, § 1, CE; regolamento del
Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 96/C 207/04) (v. punti 170-172)
11.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Fatturato rilevante — Fatturato cumulato dell’insieme
di società costituive dell’entità economica che agisce come impresa (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003,
art. 23, § 2) (v. punti 192-193)
[OSCURATO:PERSONA] via principale, domanda di annullamento della decisione C(2007) 4257 def. della Commissione, del 19 settembre 2007, relativa
a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi
di chiusura) nella parte in cui riguarda le ricorrenti e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell’importo
delle ammende rispettivamente inflitte alle ricorrenti.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La YKK Corp., la YKK [OSCURATO:PERSONA] BV e la YKK [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono condannate alle spese.