CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16476/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
correzione di errore materiale avanzata dal difensore e procuratore speciale delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA], costituite nel procedimento R.G.N. 29637/2025 a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenuta nella ordinanza n. 11459/2026 emessa in data 06/03/2026 dalla Corte di cassazione. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che le parti civili in epigrafe indicate, hanno chiesto, tramite il loro difensore, la correzione dell'errore materiale asseritamente inficiante l'ordinanza impugnata, nella parte in cui, malgrado le conclusioni in tal senso formulate e lamemoria depositata, nulla è stato liquidato a titolo di rifusione delle spese affrontate per il grado in favore delle medesime parti civili costituite nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], definito, in sede di legittimità, con la decisione oggetto della chiesta correzione; ritenuta l'inammissibilità dell'istanza, atteso che la mancata liquidazione delle spese del grado è l'effetto di una specifica valutazione di merito ostativa, all'uopo resa dal Collegio decidente (si veda l'ultimo periodo dell'ultimo capoverso della relativa motivazione): il che rende la richiesta in parola all'evidenza inconferente rispetto allo strumento processuale attivato; ritenuto che, nel caso di specie, alla inammissibilità non debbano seguire le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M