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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 novembre 1986

Cassazione n. 05888/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1986 avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 5/12/2016- dep. 20/02/2017, confermava, relativamente alla posizione di VACCHIANO Tania, la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ANCONA in data 4/06/2014, l'aveva condannata, unitamente alla madre GUERRIERO Filomena, a pena di giustizia per il reato, consumato a FABRIANO nel marzo 2012, di estorsione, riconosciute le attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen.

Rispetto alla pronuncia del primo Giudice, il Collegio di secondo grado la riformava e assolveva la concorrente nel reato.

La condotta contestata era consistita nell'aver minacciato CLEMENTI Vittorio di svelare alla di lui moglie la relazione sentimentale che era intercorsa con VACCHIANO, così ottenendo la somma complessiva di 7.200 euro.

2. VACCHIANO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca non cassazionista, e deduce i seguenti motivi: _ come primo, eccepisce la nullità della notifica all'imputata dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, e degli atti conseguenti.

Rileva che in grado di appello il difensore d'ufficio aveva sollevato tale questione in via preliminare con memoria depositata il 26/11/2016, poiché quell'atto era stato notificato inizialmente al domicilio dichiarato a [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n. 2: in tale luogo tuttavia l'agente postale aveva verificato irreperibilità in data 18/12/2014, senza che fosse svolto alcun accertamento per ritenere l'irreperibilità definitiva per trasferimento o per altro, mentre gli atti precedenti erano stati tutti consegnati all'imputata al domicilio dichiarato.

Era poi seguita notifica ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. proc. pen. al difensore, erroneamente individuato nell'avv. [OSCURATO:PERSONA]: costui era l'originario difensore di fiducia, che tuttavia aveva rinunciato al mandato il 12/12/2012, prima dell'udienza preliminare (tenuta il 21/05/2013), e per questo era stato nominato il difensore di ufficio, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato come tale anche nell'epigrafe della sentenza di primo grado, il quale a sua volta non aveva ricevuto alcuna notifica dell'estratto contumaciale; _ come secondo, eccepisce la nullità della citazione dell'imputata per il giudizio di appello.

La sentenza pronunciata in secondo grado recherebbe l'errore di ritenere la notifica effettuata ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. proc. pen., nonostante ciò fosse stato contestato dal difensore d'ufficio con la memoria depositata il 26/11/2016.

La polizia giudiziaria aveva notificato a VACCHIANO il decreto di citazione al giudizio di appello solo il 28/11/2016, ma ciò - oltre a violare il termine minimo di 20 giorni per comparire, di cui all'art. 601 co. 3 cod. proc. pen., - non era stato annotato né all'udienza del 5/12/2016 né nella sentenza impugnata, e pertanto non aveva sanato la nullità; _ come terzo, la mancanza di motivazione sul carattere ingiusto del profitto, e comunque sulla esclusione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 393 cod. pen.

La ricorrente era alle dipendenze di CLEMENTI, che aveva avviato con lei una relazione dalla quale era nata una figlia, e le richieste di denaro a lui rivolte non avevano costituito una pretesa non dovuta, bensì la copertura minima di obblighi di mantenimento e di assistenza.

3. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza e del decreto di citazione per il giudizio di appello, con trasmissione degli atti al TRIBUNALE.

Rilevando l'infondatezza della censura di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, aggiunge che "risulta poi errata l'individuazione del difensore cui effettuare la notifica ex art. 161 co. 4 c.p.p.; infatti, come addotto e documentato dalla parte e contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la notifica dell'estratto contumaciale è stata inoltrata al precedente difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva rinunciato al mandato sin dal 12/12/2012, con nomina di ufficio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], cui non perveniva invece la debita notifica ex art. 161 co. 4 c.p.p.".

Con PEC in data 17/01/2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] comunica di esser diventato avvocato cassazionista, e quindi chiede di inviare le comunicazione del presente giudizio a lui, e non al sostituto processuale.

Con PEC in data 2/02/2022 lo stesso difensore si associa alla richiesta del P.G. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al TRIBUNALE di ANCONA per l'ulteriore corso, in accoglimento del primo motivo di ricorso.

1. La scansione degli atti rilevanti ai fini dell'esito prospettato è la seguente: - il 7/11/12 l'imputata eleggeva domicilio nello studio del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]; - 1'8/11/12 (come si evince dalla documentazione in allegato a memoria difensiva prodotta in appello) revocava l'elezione domicilio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed eleggeva nuovo domicilio all'indirizzo della propria abitazione, a LODI; - il 3/06/13 ella riceveva la tempestiva, e quindi regolare, citazione a mani per il giudizio davanti al TRIBUNALE; - il 4/06/14, da contumace, era condannata, avendo come difensore di ufficio l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - nel dicembre 2014 l'estratto contumaciale della sentenza del TRIBUNALE era notificato all'indirizzo di LODI dell'imputata, al quale ella risultava irreperibile, senza aver indicato differente domicilio, e al precedente difensore di fiducia, quando da tempo vi era stata la nomina del difensore d'ufficio; - il difensore d'ufficio del primo grado proponeva appello e, prima della celebrazione del giudizio, il 26/11/2016 trasmetteva alla CORTE territoriale una memoria con cui rilevava che l'estratto contumaciale era stato inviato al precedente difensore di fiducia.

Eccepiva altresì la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto inviato soltanto al difensore d'ufficio;- il 28/11/16 VACCHIANO riceveva a mani la citazione per il giudizio di appello, fissato tuttavia per sette giorni dopo, quindi senza il rispetto del termine minimo previsto dal codice di rito: - il 5/12/16 il giudizio di appello si celebrava, con l'imputata contumace.

Il difensore di ufficio si riportava alla memoria depositata, come da annotazione a verbale.

2. Così ricostruita la scansione, è condivisibile la conclusione del PROCURATORE GENERALE, allorché osserva che, una volta che la notifica all'imputata dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado non era andata a buon fine al domicilio da lei eletto, identificato nella propria abitazione di LODI, era stata correttamente attivata la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori approfondimenti e ricerche.

Tuttavia il difensore cui veniva effettuata la notifica era stato erroneamente individuato nell'originario difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che però, come si è detto, aveva rinunciato al mandato già dal 12/02/2012, tanto che a tale rinuncia era poi seguita la nomina di ufficio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]: a costui non era pervenuta la notifica ex art. 161 co. 4 cod. proc. pen.

Ciò ha provocato l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado all'imputata.

Tale vizio - alla stregua della consolidata e condivisa giurisprudenza di questa S.C. (cf.

Cass. Pen. Sez. 5, 13803, 17/2/2020, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen. Sez. 2, 46638, 13/9/2019, D'Ano; Cass. Pen. Sez. 5, 50980, 5/11/2014, Stevanato) - integra una nullità a regime intermedio: una volta eccepita con tempestività, come è avvenuto nella specie col deposito della memoria difensiva nei giorni precedenti la celebrazione dell'appello, la nullità non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore d'ufficio, poiché nei confronti dell'imputato non decorrono i termini per la proposizione dell'impugnazione, con conseguente nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito di tale giudizio.

La notifica a mani proprie del decreto di citazione per l'appello è tamquam non esset perché tardiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al TRIBUNALE di ANCONA per l'ulteriore corso.

Così deciso a Roma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1986 avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 5/12/2016- dep. 20/02/2017, confermava, relativamente alla posizione di VACCHIANO Tania, la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ANCONA in data 4/06/2014, l'aveva condannata, unitamente alla madre GUERRIERO Filomena, a pena di giustizia per il reato, consumato a FABRIANO nel marzo 2012, di estorsione, riconosciute le attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen. Rispetto alla pronuncia del primo Giudice, il Collegio di secondo grado la riformava e assolveva la concorrente nel reato. La condotta contestata era consistita nell'aver minacciato CLEMENTI Vittorio di svelare alla di lui moglie la relazione sentimentale che era intercorsa con VACCHIANO, così ottenendo la somma complessiva di 7.200 euro. 2. VACCHIANO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca non cassazionista, e deduce i seguenti motivi: _ come primo, eccepisce la nullità della notifica all'imputata dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, e degli atti conseguenti. Rileva che in grado di appello il difensore d'ufficio aveva sollevato tale questione in via preliminare con memoria depositata il 26/11/2016, poiché quell'atto era stato notificato inizialmente al domicilio dichiarato a [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n. 2: in tale luogo tuttavia l'agente postale aveva verificato irreperibilità in data 18/12/2014, senza che fosse svolto alcun accertamento per ritenere l'irreperibilità definitiva per trasferimento o per altro, mentre gli atti precedenti erano stati tutti consegnati all'imputata al domicilio dichiarato. Era poi seguita notifica ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. proc. pen. al difensore, erroneamente individuato nell'avv. [OSCURATO:PERSONA]: costui era l'originario difensore di fiducia, che tuttavia aveva rinunciato al mandato il 12/12/2012, prima dell'udienza preliminare (tenuta il 21/05/2013), e per questo era stato nominato il difensore di ufficio, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato come tale anche nell'epigrafe della sentenza di primo grado, il quale a sua volta non aveva ricevuto alcuna notifica dell'estratto contumaciale; _ come secondo, eccepisce la nullità della citazione dell'imputata per il giudizio di appello. La sentenza pronunciata in secondo grado recherebbe l'errore di ritenere la notifica effettuata ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. proc. pen., nonostante ciò fosse stato contestato dal difensore d'ufficio con la memoria depositata il 26/11/2016. La polizia giudiziaria aveva notificato a VACCHIANO il decreto di citazione al giudizio di appello solo il 28/11/2016, ma ciò - oltre a violare il termine minimo di 20 giorni per comparire, di cui all'art. 601 co. 3 cod. proc. pen., - non era stato annotato né all'udienza del 5/12/2016 né nella sentenza impugnata, e pertanto non aveva sanato la nullità; _ come terzo, la mancanza di motivazione sul carattere ingiusto del profitto, e comunque sulla esclusione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 393 cod. pen. La ricorrente era alle dipendenze di CLEMENTI, che aveva avviato con lei una relazione dalla quale era nata una figlia, e le richieste di denaro a lui rivolte non avevano costituito una pretesa non dovuta, bensì la copertura minima di obblighi di mantenimento e di assistenza. 3. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza e del decreto di citazione per il giudizio di appello, con trasmissione degli atti al TRIBUNALE. Rilevando l'infondatezza della censura di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, aggiunge che "risulta poi errata l'individuazione del difensore cui effettuare la notifica ex art. 161 co. 4 c.p.p.; infatti, come addotto e documentato dalla parte e contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la notifica dell'estratto contumaciale è stata inoltrata al precedente difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva rinunciato al mandato sin dal 12/12/2012, con nomina di ufficio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], cui non perveniva invece la debita notifica ex art. 161 co. 4 c.p.p.". Con PEC in data 17/01/2022 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] comunica di esser diventato avvocato cassazionista, e quindi chiede di inviare le comunicazione del presente giudizio a lui, e non al sostituto processuale. Con PEC in data 2/02/2022 lo stesso difensore si associa alla richiesta del P.G. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al TRIBUNALE di ANCONA per l'ulteriore corso, in accoglimento del primo motivo di ricorso. 1. La scansione degli atti rilevanti ai fini dell'esito prospettato è la seguente: - il 7/11/12 l'imputata eleggeva domicilio nello studio del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]; - 1'8/11/12 (come si evince dalla documentazione in allegato a memoria difensiva prodotta in appello) revocava l'elezione domicilio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed eleggeva nuovo domicilio all'indirizzo della propria abitazione, a LODI; - il 3/06/13 ella riceveva la tempestiva, e quindi regolare, citazione a mani per il giudizio davanti al TRIBUNALE; - il 4/06/14, da contumace, era condannata, avendo come difensore di ufficio l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - nel dicembre 2014 l'estratto contumaciale della sentenza del TRIBUNALE era notificato all'indirizzo di LODI dell'imputata, al quale ella risultava irreperibile, senza aver indicato differente domicilio, e al precedente difensore di fiducia, quando da tempo vi era stata la nomina del difensore d'ufficio; - il difensore d'ufficio del primo grado proponeva appello e, prima della celebrazione del giudizio, il 26/11/2016 trasmetteva alla CORTE territoriale una memoria con cui rilevava che l'estratto contumaciale era stato inviato al precedente difensore di fiducia. Eccepiva altresì la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto inviato soltanto al difensore d'ufficio;- il 28/11/16 VACCHIANO riceveva a mani la citazione per il giudizio di appello, fissato tuttavia per sette giorni dopo, quindi senza il rispetto del termine minimo previsto dal codice di rito: - il 5/12/16 il giudizio di appello si celebrava, con l'imputata contumace. Il difensore di ufficio si riportava alla memoria depositata, come da annotazione a verbale. 2. Così ricostruita la scansione, è condivisibile la conclusione del PROCURATORE GENERALE, allorché osserva che, una volta che la notifica all'imputata dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado non era andata a buon fine al domicilio da lei eletto, identificato nella propria abitazione di LODI, era stata correttamente attivata la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori approfondimenti e ricerche. Tuttavia il difensore cui veniva effettuata la notifica era stato erroneamente individuato nell'originario difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che però, come si è detto, aveva rinunciato al mandato già dal 12/02/2012, tanto che a tale rinuncia era poi seguita la nomina di ufficio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]: a costui non era pervenuta la notifica ex art. 161 co. 4 cod. proc. pen. Ciò ha provocato l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado all'imputata. Tale vizio - alla stregua della consolidata e condivisa giurisprudenza di questa S.C. (cf. Cass. Pen. Sez. 5, 13803, 17/2/2020, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen. Sez. 2, 46638, 13/9/2019, D'Ano; Cass. Pen. Sez. 5, 50980, 5/11/2014, Stevanato) - integra una nullità a regime intermedio: una volta eccepita con tempestività, come è avvenuto nella specie col deposito della memoria difensiva nei giorni precedenti la celebrazione dell'appello, la nullità non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore d'ufficio, poiché nei confronti dell'imputato non decorrono i termini per la proposizione dell'impugnazione, con conseguente nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito di tale giudizio. La notifica a mani proprie del decreto di citazione per l'appello è tamquam non esset perché tardiva. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al TRIBUNALE di ANCONA per l'ulteriore corso. Così deciso a Roma 1
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