CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22078/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti-controricorrenti-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 3603/2025 depositata il10 marzo 2025;Numero registro generale 10101/2025Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 22078/2026Data pubblicazione 27/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano avanti al [OSCURATO:PERSONA] di Roma la [OSCURATO:SOCIETA]., adducendo di aver trascorso alcunigiorni di vacanza a Bolzano e di aver poi acquistato per il viaggio diritorno alla propria residenza in Roma due biglietti del treno EC n. 89programmato in arrivo nel capoluogo altoatesino alle ore 17.31 del 15dicembre 2019, essendo intenzionati, una volta arrivati a bordo delpredetto convoglio EC 89 alla stazione di [OSCURATO:PERSONA], di prendereil successivo treno alta velocità Frecciarossa n. 9663 per arrivare aRoma alle ore 22.40 del medesimo giorno 15 dicembre 2019.Esponevano di aver quindi speso euro 158,40 per acquistare i titoli diviaggio delle due predette tratte ferroviarie; il treno EC n. 89 non eraperò mai arrivato a Bolzano, per cui erano stati costretti a riorganizzareil viaggio di ritorno per la giornata successiva del 16 dicembre 2019 e,dunque, ad acquistare nuovi biglietti ferroviari.Gli attori chiedevano quindi di condannare [OSCURATO:SOCIETA]., qualegestore per il territorio italiano del treno EC n. 89, al risarcimento deldanno complessivamente patito, di cui euro 158,40 a titolo dinocumento patrimoniale ed euro 300,00 per asserito danno nonpatrimoniale.[OSCURATO:SOCIETA] si costituiva a termini istruttori ormai spirati, limitandosi asollevare eccezione di carenza della propria legittimazione passiva.2. Con sentenza n. 21154/2021 il Giudice di Pace di Roma, disattesal’eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA], rigettava ladomanda risarcitoria attorea perché carente sul piano probatorio.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello; sicostituiva [OSCURATO:SOCIETA], resistendo e proponendo appello incidentale con cuiribadiva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.Numero registro generale 10101/2025Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 22078/2026Data pubblicazione 27/06/20264. Con sentenza n. 3603/2025 il Tribunale di Roma accoglieval’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erigettava l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; in riforma dellasentenza di primo grado, accoglieva quindi la domanda risarcitoria perquanto di ragione e condannava [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno aiMattei/Ceccarelli nella misura di euro 158,40, pari al costo dei bigliettinon utilizzati, con interessi dalla notifica della domanda al saldo;condannava, infine, [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere a controparte le spese deldoppio grado di giudizio.5. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “Violazione degli artt. 115, 183, 311 e320 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.1.1. Si censura il capo della sentenza che ha rigettato l’appelloincidentale avente ad oggetto il difetto di legittimazione passiva dellaTrenord e si lamenta che il giudice di appello avrebbe errato nelconsiderare maturata la preclusione istruttoria e dunque tardive leproduzioni a corredo della pur ribadita eccezione.1.2. Il motivo è infondato: nel rilevare la tardiva costituzione ingiudizio di [OSCURATO:SOCIETA], dopo che erano maturati i termini di preclusioneistruttoria ai sensi dell’art. 320 c.p.c. vigente ratione temporis, e nelritenere conseguentemente di non poter accogliere l’eccezione di difettodi legittimazione passiva, il giudice di merito si è pronunciatoconformemente alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui lacarenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso èrilevabile di ufficio dal giudice solo se risultante dagli atti di causa (v.Cass., n. 2951/2016; Cass., n. 8625/2025; Cass., n. 11744/2018).2. Il secondo motivo denuncia “Violazione degli artt. 1681 c.c.; 1218Numero registro generale 10101/2025Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 22078/2026Data pubblicazione 27/06/2026c.c.; degli artt. 16 e 18 del Regolamento (CE) 1371/2007 ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., degli artt. 16 e 18 delRegolamento (CE) 1371/2007 ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. edell’art. 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”.2.1. Si censura l’impugnata sentenza laddove afferma: “Aprescindere dalla rilevata tardività della produzione documentale, siosserva che la clausola negoziale in ordine alla responsabilità verso ipasseggeri derivante dai cd. “diritti dei viaggiatori” non è opponibile aiterzi ex art. 1372 c.c., non avendo la parte provato la conoscenza oconoscibilità del contratto da parte dei medesimi”. Si sostiene che, nellafattispecie, il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto sia delcontratto di trasporto stipulato dai passeggeri con i vettori DB e OBB, siadel Regolamento (CE) n. 1371/2007, quale norma sovranazionale diriferimento per il trasporto di passeggeri che viaggiano in treno.2.2. Il motivo è infondato.La ricorrente asserisce che i passeggeri, odierni controricorrenti,avrebbero dovuto rivolgere la domanda di rimborso alle impreseferroviarie con cui avevano concluso il contratto di trasporto, sostenendoche tale contratto non sarebbe intercorso con la ricorrente stessa, bensìcon le società committenti DB e OBB, quali vettori contrattuali, ondesolo su queste ultime graverebbe la responsabilità contrattuale neiconfronti dei viaggiatori. Quindi, il giudice di appello avrebbe omesso diconsiderare tale assetto negoziale, asseritamente previsto dallanormativa sovranazionale.Così argomentando, tuttavia, il motivo si limita a riproporre, sottodiversa veste, l’asserto della estraneità di [OSCURATO:SOCIETA] al rapporto addotto ingiudizio, assumendone il ruolo di mero vettore sostitutivo. E tale assertoè stato correttamente disatteso dal giudice di appello, il quale harilevato, con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, che,Numero registro generale 10101/2025Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 22078/2026Data pubblicazione 27/06/2026per la tardività della costituzione in giudizio oltre i termini di preclusioneistruttoria, [OSCURATO:SOCIETA] non ha fornito la prova della effettiva conclusione, daparte dei passeggeri, di un contratto di trasporto con DB e OBB, né dellaconoscenza o conoscibilità, da parte degli stessi, di un simile assettonegoziale.3. Il terzo motivo denuncia: “Sul capo della sentenza che ha ritenutoprovati i fatti alla base dell’azione: Violazione dell’art. 115 c.p.c. ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.”.3.1. Il giudice di appello avrebbe erroneamente riformato lasentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non provata ladomanda risarcitoria, valorizzando invece la mancata risposta del legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] all’interrogatorio formale quale elementoidoneo a ritenere dimostrati i fatti posti a fondamento della pretesa, aisensi degli artt. 232, 115 e 116 c.p.c. Si sostiene che siffatta statuizioneviola l’art. 115 c.p.c. ed è impugnabile dinanzi alla Suprema Corte, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., trattandosi di errore dipercezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova, che investeuna circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti.3.2. Anche questo motivo è infondato: censura un isolato passodell’impugnata sentenza e trascura di considerare che, nella motivazioneresa, il giudice di appello ha considerato la mancata risposta della parteall’interrogatorio formale non in via esclusiva ed atomisticamente, bensìunitamente alle restanti risultanze probatorie acquisite in giudizio, erilevando solo “altresì” la mancata risposta all’interpello, e dunque,complessiva valutazione dell’intero compendio probatorio acquisito ingiudizio.Il giudice di appello si è pertanto pronunciato in scrupolosaapplicazione del seguente orientamento di legittimità: “In tema di prove,con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articoloNumero registro generale 10101/2025Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 22078/2026Data pubblicazione 27/06/2026232 c.p.c. non ricollega automaticamentealla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata,l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenerecome ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli,però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (Cass., n.9436/2018; Cass., n. 32846/2024).4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese, che liquida in euro 400 per compensi ed euro200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento eaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI