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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 18/1974

ECLI:IT:COST:1974:18
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - [OSCURATO:PERSONA], che aveva prestato servizio in tale qualità presso la società [OSCURATO:SOCIETA] dal 20 gennaio 1929 al 31 dicembre 1968, conveniva davanti al pretore di Milano detta società chiedendo che la indennità per fine rapporto le venisse liquidata nella misura di una mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio e non nella misura ridotta a "scaglioni" di anni di servizio, in conformità con l'art. 42 del contratto collettivo nazionale cotonieri 27 luglio 1967, adottata dalla convenuta.

Il pretore adito, con ordinanza 16 marzo 1971, rilevato che in base al terzo comma dell'art. 2120 del codice civile - secondo il quale "l'ammontare della indennità (di fine rapporto) è determinato in base all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore d'opera " - l'operato della società convenuta avrebbe dovuto essere dichiarato legittimo, ancorché il citato contratto collettivo prevedesse una grave disparità di trattamento tra la categoria " impiegati" e quella "operai", riteneva di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma del citato art. 2120 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Secondo il pretore, infatti, la diversità di categoria di appartenenza, in considerazione della qualità delle prestazioni lavorative che implica, può essere presa in considerazione ai fini di stabilire l'entità della retribuzione, ma una volta che questa sia determinata non può estendersi alla liquidazione per fine rapporto: di qui il contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

Comunque non vi è alcuna razionale giustificazione per un trattamento più favorevole per la categoria "impiegati" rispetto a quella " operai", che, anzi, apparirebbe più meritevole di maggiore considerazione: di qui il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge il giudizio viene ora alla cognizione della Corte.

Si è costituita la società [OSCURATO:SOCIETA] il di cui patrocinio, con memoria depositata il 3 agosto 1971, chiede che la sollevata questione venga dichiarata infondata.

Non vi è stato intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. - La stessa questione di legittimità costituzionale della liquidazione agli operai della indennità di fine rapporto non nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio, ma in misura ridotta ed a scaglioni di servizio viene prospettata dal tribunale di Firenze, con ordinanza 26 aprile 1972, emessa nel corso della causa civile promossa da alcuni operai della "[OSCURATO:PERSONA]", riguardante l'applicazione dell'art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli addetti alle industrie manufatturiere, pelli e cuoio del 22 dicembre 1969.

La questione, peraltro, è motivata soltanto in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed in considerazione della natura di retribuzione differita e, comunque, previdenziale dell'indennità in questione, di fronte alla quale non può giustificarsi una diversità di trattamento tra operai ed impiegati.

Dopo gli adempimenti di legge, anche questo giudizio viene ora alla cognizione della Corte.

Si sono costituiti gli attori del giudizio a quo, il di cui patrocinio, con memoria depositata il 27 dicembre 1972, richiamate ed illustrate le argomentazioni dell'ordinanza di rinvio, chiede che non soltanto venga dichiarata fondata la proposta questione, ma che la dichiarazione di incostituzionalità venga estesa (ex art. 27 della legge n. 87 del 1953) anche all'art. 10, comma quarto, del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, così come modificato dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, e all'art. 44 del c.c.n.l. 8 gennaio 1957, approvato con d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1017.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con l'atto d'intervento, depositato il 24 ottobre 1972, rilevato che, attesa la evidente diversità di prestazione d'opera dell'impiegato rispetto a quella dell'operaio, è pienamente giustificata la differenziata disciplina normativa denunziata, chiede che la questione venga dichiarata non fondata.

3. - Con altre sei ordinanze emesse rispettivamente:

a) il 13 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di Trieste, nel procedimento civile vertente tra la società [OSCURATO:PERSONA] e

[OSCURATO:PERSONA];

b) pure il 13 dicembre 1972, dalla stessa Corte d'appello di Trieste, nel procedimento civile vertente tra la società "[OSCURATO:SOCIETA]" e [OSCURATO:PERSONA];

c) il 12 febbraio 1973, dalla Corte d'appello di Genova, nel procedimento civile vertente tra la società Ansaldo ed [OSCURATO:PERSONA];

d) il 29 gennaio 1973, dalla stessa Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra la società Ansaldo ed [OSCURATO:PERSONA];

e) il 18 maggio 1973, dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in due procedimenti civili promossi da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] contro la società Termomeccanica Italiana (due distinte ma identiche ordinanze); viene proposta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 2120 cod. civ. nella parte in cui, secondo la interpretazione datane dalla Suprema Corte di cassazione, anche a sezioni unite, nel caso di un dipendente di una stessa ditta che, senza soluzione di continuità, dalla categoria "operaio" sia arrivato a quella di "impiegato", la indennità di fine rapporto, pur dovendo essere liquidata unitariamente ed in base all'ultima retribuzione, per il periodo di servizio prestato quale impiegato debba essere commisurata ad una intera mensilità di retribuzione e per quello di servizio prestato quale operaio alle minori entità stabilite a "scaglioni" di anni di servizio dai contratti di lavoro.

Secondo tali ordinanze, infatti, la differenziazione della indennità in relazione alla categoria nella quale è stato prestato il servizio che vi dà diritto non ha giustificazione razionale e, quindi, viola sia il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia quello di proporzionalità della retribuzione - considerandosi l'indennità retribuzione differita - alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, sancito dall'art. 36 della Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge, i giudizi, come sopra promossi, vengono ora alla cognizione della Corte.

Nei giudizi promossi con le due ordinanze della Corte d'appello di Trieste si sono costituiti:

a) l'appellato Pizzamus, il di cui patrocinio, riportandosi alle argomentazioni dell'ordinanza di rinvio e diffusamente illustrandole e amplificandole, chiede che la questione venga dichiarata fondata;

b) le appellanti s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], i di cui patrocini, riportandosi alla giurisprudenza della Cassazione e ponendo in rilievo come la stessa piattaforma rivendicativa in sede di contrattazione collettiva, pur affermando in astratto la parità tra operai ed impiegati, in concreto prevede cinque categorie di retribuzione, ammette una differenziazione di posizioni che rende razionale e, quindi, non in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la differenziata disciplina normativa applicata dalla richiamata giurisprudenza, chiedono che la questione venga dichiarata infondata.

Nessuno si è costituito nei due giudizi promossi con le ordinanze della Corte d'appello di Genova.

Infine, nei due giudizi promossi con le ordinanze del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], si è costituita la società Termomeccanica Italiana, il cui patrocinio, con ampia memoria, in sostanza afferma la piena aderenza agli artt. 3 e 36 della Costituzione della interpretazione data all'art. 2120 cod. civ. dalle sezioni unite della Cassazione e chiede, in conseguenza, che la proposta questione venga dichiarata infondata.

Con successive, ulteriori memorie del 27 ottobre 1973, la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno insistito nel ritenere esatta la sopra cennata interpretazione data dalla Cassazione all'art. 2120 cod. civ. ed infondata la relativa questione di costituzionalità.

Così ha fatto pure la [OSCURATO:SOCIETA], con memoria depositata il 27 ottobre 1973. [OSCURATO:PERSONA], in data 29 ottobre 1973, ha depositato anch'egli un'ulteriore memoria, citando una recente sentenza della II sezione civile della Cassazione, la quale, in contrasto con le sezioni unite, ha ritenuto che in caso di passaggio di categoria, la liquidazione non va fatta "a scaglioni", ma secondo le norme riguardanti l'ultima categoria del lavoratore.

Modificando le proprie precedenti conclusioni, il Pizzamus ha chiesto quindi che, sulla base di tale interpretazione dell'art. 2120 cod. civ., la relativa questione di costituzionalità sia dichiarata infondata o, in subordine, inammissibile.

La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], infine, con memoria del 26 ottobre 1973, ha ulteriormente svolto pur essa le proprie ragioni, chiedendo il rigetto dell'eccezione d'incostituzionalità dell'articolo 2120 cod. civ. sollevata dal pretore di Milano e sottolineando che la diversità nei criteri di liquidazione dell'indennità di anzianità fra operai e impiegati, è da riconnettersi esclusivamente alla diversa qualità del rispettivo lavoro e non al riconoscimento di una loro differente "dignità sociale". :

1. - Gli otto giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti data l'identità delle questioni che ne formano oggetto.

2. - Tali questioni risultano infondate.

L'art. 2120 del codice civile, dopo avere stabilito che l'indennità di anzianità deve essere proporzionale agli anni di servizio, ne rimette la determinazione dell'ammontare alla autonomia collettiva e, in mancanza, agli usi o all'equità.

Tale determinazione deve essere fatta in base all'ultima retribuzione, il che non significa che non possa fissarsi in una aliquota di essa.

Né la proporzionalità agli anni di servizio importa l'assegnazione ad ogni anno di una identica misura di ultima retribuzione, ben potendosi far variare l'ammontare secondo dati scaglioni, come praticato nei contratti collettivi e ritenuto legittimo dalla giurisprudenza.

La norma poi - fermi i limiti ed i criteri predetti - rimette alla contrattazione collettiva, agli usi e in mancanza al giudice, di differenziare la misura della indennità in relazione alla categoria di appartenenza del lavoratore.

Per quanto attiene alla questione che ci interessa, il fatto che in sede di contrattazione collettiva possa operarsi una diversificazione della misura della indennità secondo l'appartenenza del lavoratore alla categoria degli impiegati o a quella degli operai non implica che la norma, che ciò permette, sia in contrasto con gli artt. 36 e 3 della Costituzione.

Fermo che per l'art . 36 la retribuzione deve in ogni caso essere sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, la stessa norma costituzionale fissa il principio che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro.

Ora, se si tiene conto che secondo la giurisprudenza della Corte la indennità di anzianità ha natura e funzione di retribuzione differita, nel senso che essa costituisce parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto, allo scopo pratico di agevolare al lavoratore il superamento delle difficoltà economiche cui potrà poi venire incontro; se si considera cioè che anche la indennità di anzianità fa parte del trattamento retributivo in senso lato, appare chiaro che la diversificazione di essa ben può essere vista sotto il profilo della valutazione della diversa qualità del lavoro prestato dall'impiegato e dall'operaio.

Né vale il dire che tale diversità, essendo già stata presa in considerazione nella determinazione della retribuzione prestata nel corso del rapporto di lavoro, non può porsi a base di una ulteriore differenziazione per quanto attiene all'ammontare della indennità di anzianità, giacché entrambe le parti del trattamento retributivo sono in funzione della prestazione di lavoro, e quindi della qualità di tale prestazione.

Il rinvio alla contrattazione collettiva della determinazione della misura della indennità di anzianità è costituzionalmente legittima e non importa violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto permette che le associazioni professionali tengano conto della diversità delle categorie, alle quali corrispondono, come si è detto, prestazioni qualitativamente diverse; tanto più che proprio in relazione alle diverse categorie può prospettarsi in modo diverso la misura dell'esigenza del differimento di una parte della retribuzione; e sono appunto le associazioni professionali che, in base ai dati della esperienza, possono fare una rilevazione della possibilità di reinserimento dei rispettivi lavoratori nel campo del lavoro, anche con riferimento allo sviluppo della politica da esse perseguita al riguardo, e quantificare, secondo le varie situazioni ed esigenze, la misura della retribuzione differita.

Quanto alla questione relativa all'indennità di anzianità nel caso di lavoratore che nel corso del rapporto passi da una categoria all'altra, il contrasto della giurisprudenza - se cioè l'art. 2120, riferendosi all'ultima categoria, imponga di dare, nella ipotesi predetta, la indennità come se si fosse stati sempre impiegati, ovvero consenta, nel calcolo della indennità, di fissare una data aliquota per gli anni di operaio ed una diversa per gli anni di impiegato - non involge questione di legittimità costituzionale, bensì di interpretazione della legge ordinaria.

Posto quanto sopra si è detto, entrambe le interpretazioni risulterebbero costituzionalmente legittime.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del codice civile sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - [OSCURATO:PERSONA], che aveva prestato servizio in tale qualità presso la società [OSCURATO:SOCIETA] dal 20 gennaio 1929 al 31 dicembre 1968, conveniva davanti al pretore di Milano detta società chiedendo che la indennità per fine rapporto le venisse liquidata nella misura di una mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio e non nella misura ridotta a "scaglioni" di anni di servizio, in conformità con l'art. 42 del contratto collettivo nazionale cotonieri 27 luglio 1967, adottata dalla convenuta. Il pretore adito, con ordinanza 16 marzo 1971, rilevato che in base al terzo comma dell'art. 2120 del codice civile - secondo il quale "l'ammontare della indennità (di fine rapporto) è determinato in base all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore d'opera " - l'operato della società convenuta avrebbe dovuto essere dichiarato legittimo, ancorché il citato contratto collettivo prevedesse una grave disparità di trattamento tra la categoria " impiegati" e quella "operai", riteneva di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma del citato art. 2120 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Secondo il pretore, infatti, la diversità di categoria di appartenenza, in considerazione della qualità delle prestazioni lavorative che implica, può essere presa in considerazione ai fini di stabilire l'entità della retribuzione, ma una volta che questa sia determinata non può estendersi alla liquidazione per fine rapporto: di qui il contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Comunque non vi è alcuna razionale giustificazione per un trattamento più favorevole per la categoria "impiegati" rispetto a quella " operai", che, anzi, apparirebbe più meritevole di maggiore considerazione: di qui il contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Dopo gli adempimenti di legge il giudizio viene ora alla cognizione della Corte. Si è costituita la società [OSCURATO:SOCIETA] il di cui patrocinio, con memoria depositata il 3 agosto 1971, chiede che la sollevata questione venga dichiarata infondata. Non vi è stato intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. - La stessa questione di legittimità costituzionale della liquidazione agli operai della indennità di fine rapporto non nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio, ma in misura ridotta ed a scaglioni di servizio viene prospettata dal tribunale di Firenze, con ordinanza 26 aprile 1972, emessa nel corso della causa civile promossa da alcuni operai della "[OSCURATO:PERSONA]", riguardante l'applicazione dell'art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli addetti alle industrie manufatturiere, pelli e cuoio del 22 dicembre 1969. La questione, peraltro, è motivata soltanto in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed in considerazione della natura di retribuzione differita e, comunque, previdenziale dell'indennità in questione, di fronte alla quale non può giustificarsi una diversità di trattamento tra operai ed impiegati. Dopo gli adempimenti di legge, anche questo giudizio viene ora alla cognizione della Corte. Si sono costituiti gli attori del giudizio a quo, il di cui patrocinio, con memoria depositata il 27 dicembre 1972, richiamate ed illustrate le argomentazioni dell'ordinanza di rinvio, chiede che non soltanto venga dichiarata fondata la proposta questione, ma che la dichiarazione di incostituzionalità venga estesa (ex art. 27 della legge n. 87 del 1953) anche all'art. 10, comma quarto, del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, così come modificato dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, e all'art. 44 del c.c.n.l. 8 gennaio 1957, approvato con d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1017. È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con l'atto d'intervento, depositato il 24 ottobre 1972, rilevato che, attesa la evidente diversità di prestazione d'opera dell'impiegato rispetto a quella dell'operaio, è pienamente giustificata la differenziata disciplina normativa denunziata, chiede che la questione venga dichiarata non fondata. 3. - Con altre sei ordinanze emesse rispettivamente: a) il 13 dicembre 1972 dalla Corte d'appello di Trieste, nel procedimento civile vertente tra la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) pure il 13 dicembre 1972, dalla stessa Corte d'appello di Trieste, nel procedimento civile vertente tra la società "[OSCURATO:SOCIETA]" e [OSCURATO:PERSONA]; c) il 12 febbraio 1973, dalla Corte d'appello di Genova, nel procedimento civile vertente tra la società Ansaldo ed [OSCURATO:PERSONA]; d) il 29 gennaio 1973, dalla stessa Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra la società Ansaldo ed [OSCURATO:PERSONA]; e) il 18 maggio 1973, dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in due procedimenti civili promossi da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] contro la società Termomeccanica Italiana (due distinte ma identiche ordinanze); viene proposta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 2120 cod. civ. nella parte in cui, secondo la interpretazione datane dalla Suprema Corte di cassazione, anche a sezioni unite, nel caso di un dipendente di una stessa ditta che, senza soluzione di continuità, dalla categoria "operaio" sia arrivato a quella di "impiegato", la indennità di fine rapporto, pur dovendo essere liquidata unitariamente ed in base all'ultima retribuzione, per il periodo di servizio prestato quale impiegato debba essere commisurata ad una intera mensilità di retribuzione e per quello di servizio prestato quale operaio alle minori entità stabilite a "scaglioni" di anni di servizio dai contratti di lavoro. Secondo tali ordinanze, infatti, la differenziazione della indennità in relazione alla categoria nella quale è stato prestato il servizio che vi dà diritto non ha giustificazione razionale e, quindi, viola sia il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia quello di proporzionalità della retribuzione - considerandosi l'indennità retribuzione differita - alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, sancito dall'art. 36 della Costituzione. Dopo gli adempimenti di legge, i giudizi, come sopra promossi, vengono ora alla cognizione della Corte. Nei giudizi promossi con le due ordinanze della Corte d'appello di Trieste si sono costituiti: a) l'appellato Pizzamus, il di cui patrocinio, riportandosi alle argomentazioni dell'ordinanza di rinvio e diffusamente illustrandole e amplificandole, chiede che la questione venga dichiarata fondata; b) le appellanti s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], i di cui patrocini, riportandosi alla giurisprudenza della Cassazione e ponendo in rilievo come la stessa piattaforma rivendicativa in sede di contrattazione collettiva, pur affermando in astratto la parità tra operai ed impiegati, in concreto prevede cinque categorie di retribuzione, ammette una differenziazione di posizioni che rende razionale e, quindi, non in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la differenziata disciplina normativa applicata dalla richiamata giurisprudenza, chiedono che la questione venga dichiarata infondata. Nessuno si è costituito nei due giudizi promossi con le ordinanze della Corte d'appello di Genova. Infine, nei due giudizi promossi con le ordinanze del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], si è costituita la società Termomeccanica Italiana, il cui patrocinio, con ampia memoria, in sostanza afferma la piena aderenza agli artt. 3 e 36 della Costituzione della interpretazione data all'art. 2120 cod. civ. dalle sezioni unite della Cassazione e chiede, in conseguenza, che la proposta questione venga dichiarata infondata. Con successive, ulteriori memorie del 27 ottobre 1973, la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno insistito nel ritenere esatta la sopra cennata interpretazione data dalla Cassazione all'art. 2120 cod. civ. ed infondata la relativa questione di costituzionalità. Così ha fatto pure la [OSCURATO:SOCIETA], con memoria depositata il 27 ottobre 1973. [OSCURATO:PERSONA], in data 29 ottobre 1973, ha depositato anch'egli un'ulteriore memoria, citando una recente sentenza della II sezione civile della Cassazione, la quale, in contrasto con le sezioni unite, ha ritenuto che in caso di passaggio di categoria, la liquidazione non va fatta "a scaglioni", ma secondo le norme riguardanti l'ultima categoria del lavoratore. Modificando le proprie precedenti conclusioni, il Pizzamus ha chiesto quindi che, sulla base di tale interpretazione dell'art. 2120 cod. civ., la relativa questione di costituzionalità sia dichiarata infondata o, in subordine, inammissibile. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], infine, con memoria del 26 ottobre 1973, ha ulteriormente svolto pur essa le proprie ragioni, chiedendo il rigetto dell'eccezione d'incostituzionalità dell'articolo 2120 cod. civ. sollevata dal pretore di Milano e sottolineando che la diversità nei criteri di liquidazione dell'indennità di anzianità fra operai e impiegati, è da riconnettersi esclusivamente alla diversa qualità del rispettivo lavoro e non al riconoscimento di una loro differente "dignità sociale". : 1. - Gli otto giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti data l'identità delle questioni che ne formano oggetto. 2. - Tali questioni risultano infondate. L'art. 2120 del codice civile, dopo avere stabilito che l'indennità di anzianità deve essere proporzionale agli anni di servizio, ne rimette la determinazione dell'ammontare alla autonomia collettiva e, in mancanza, agli usi o all'equità. Tale determinazione deve essere fatta in base all'ultima retribuzione, il che non significa che non possa fissarsi in una aliquota di essa. Né la proporzionalità agli anni di servizio importa l'assegnazione ad ogni anno di una identica misura di ultima retribuzione, ben potendosi far variare l'ammontare secondo dati scaglioni, come praticato nei contratti collettivi e ritenuto legittimo dalla giurisprudenza. La norma poi - fermi i limiti ed i criteri predetti - rimette alla contrattazione collettiva, agli usi e in mancanza al giudice, di differenziare la misura della indennità in relazione alla categoria di appartenenza del lavoratore. Per quanto attiene alla questione che ci interessa, il fatto che in sede di contrattazione collettiva possa operarsi una diversificazione della misura della indennità secondo l'appartenenza del lavoratore alla categoria degli impiegati o a quella degli operai non implica che la norma, che ciò permette, sia in contrasto con gli artt. 36 e 3 della Costituzione. Fermo che per l'art . 36 la retribuzione deve in ogni caso essere sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, la stessa norma costituzionale fissa il principio che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro. Ora, se si tiene conto che secondo la giurisprudenza della Corte la indennità di anzianità ha natura e funzione di retribuzione differita, nel senso che essa costituisce parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto, allo scopo pratico di agevolare al lavoratore il superamento delle difficoltà economiche cui potrà poi venire incontro; se si considera cioè che anche la indennità di anzianità fa parte del trattamento retributivo in senso lato, appare chiaro che la diversificazione di essa ben può essere vista sotto il profilo della valutazione della diversa qualità del lavoro prestato dall'impiegato e dall'operaio. Né vale il dire che tale diversità, essendo già stata presa in considerazione nella determinazione della retribuzione prestata nel corso del rapporto di lavoro, non può porsi a base di una ulteriore differenziazione per quanto attiene all'ammontare della indennità di anzianità, giacché entrambe le parti del trattamento retributivo sono in funzione della prestazione di lavoro, e quindi della qualità di tale prestazione. Il rinvio alla contrattazione collettiva della determinazione della misura della indennità di anzianità è costituzionalmente legittima e non importa violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto permette che le associazioni professionali tengano conto della diversità delle categorie, alle quali corrispondono, come si è detto, prestazioni qualitativamente diverse; tanto più che proprio in relazione alle diverse categorie può prospettarsi in modo diverso la misura dell'esigenza del differimento di una parte della retribuzione; e sono appunto le associazioni professionali che, in base ai dati della esperienza, possono fare una rilevazione della possibilità di reinserimento dei rispettivi lavoratori nel campo del lavoro, anche con riferimento allo sviluppo della politica da esse perseguita al riguardo, e quantificare, secondo le varie situazioni ed esigenze, la misura della retribuzione differita. Quanto alla questione relativa all'indennità di anzianità nel caso di lavoratore che nel corso del rapporto passi da una categoria all'altra, il contrasto della giurisprudenza - se cioè l'art. 2120, riferendosi all'ultima categoria, imponga di dare, nella ipotesi predetta, la indennità come se si fosse stati sempre impiegati, ovvero consenta, nel calcolo della indennità, di fissare una data aliquota per gli anni di operaio ed una diversa per gli anni di impiegato - non involge questione di legittimità costituzionale, bensì di interpretazione della legge ordinaria. Posto quanto sopra si è detto, entrambe le interpretazioni risulterebbero costituzionalmente legittime. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del codice civile sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 18/1974 — Fons Iuris — Fons Iuris