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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48614/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti contestano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.54 e 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sull'esclusione della sussistenza dello stato di necessità richiesto dall'art. 54 cod. pen. e ancora pag. 3 sulle ragioni del diniego di applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti contestano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.54 e 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sull'esclusione della sussistenza dello stato di necessità richiesto dall'art. 54 cod. pen. e ancora pag. 3 sulle ragioni del diniego di applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 48614/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris