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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12887/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 536/2024 emessa dalla Corte d’appello di Milano il04/06/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 25205/2024Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 12887/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che, in considerazione dellacomplessità delle questioni e dell’epoca in cui sono intervenute le decisionirispetto alla data di proposizione del ricorso, possono essereintegralmente compensate fra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara integralmente compensate fra le parti delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 536/2024 emessa dalla Corte d’appello di Milano il04/06/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 25205/2024Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 12887/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che, in considerazione dellacomplessità delle questioni e dell’epoca in cui sono intervenute le decisionirispetto alla data di proposizione del ricorso, possono essereintegralmente compensate fra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara integralmente compensate fra le parti delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12887/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris