CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10710/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra il reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17/07/1986 (sentenza sub 4) ed i reati giudicati con le ulteriori tre sentenze, in istanza specificate, già riunite sotto il vincolo della continuazione; Letta la memoria difensiva telematicamente depositata con la quale si chiede la rimessione del ricorso al Presidente della Corte con riassegnazione alla sezione competente; considerato che in particolare il G.E. ha rilevato come la sentenza sub 4. (tentato acquisto di sostanze stupefacenti) risultasse commesso il 28/03/1983, mentre le ulteriori condotte di associazione finalizzato a narcotraffico giudicate con le ulteriori sentenze attenessero a fatti commessi a distanza di anni dalla prima (a partire dal 1991), in contesti territoriali diversi ed in assenza di alcun collegamento oggettivo tra i fatti; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale cospicua tra i fatti (come avvenuto nel caso di specie), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così