CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02623/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21481/2022 R.G. proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, con domicilio digitale ex lege , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , con domicili o digitale ex lege ; rappresentat a e difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura allegata al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 828/2022 , depositata il 28/2/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In relazione all’assassinio del proprio fratello Pasquale, [OSCURATO:PERSONA], all’esito di due distinti giudizi penali nei confronti di diversi concorrenti nel reato (definiti l’uno con rito abbreviato, l’altro con rito ordinario), ottenne due provvisionali - rispettivamente di € 130.000,00 ed € 200.000,00-, per ciascuna delle quali fece istanza di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla l. n. 512/1999. Liquidata la somma corrispondente alla prima provvisionale (€ 130.000,00), in relazione alla secondail Fondo riconobbe all’odierna controricorrente la minor somma di € 70.000,00, pari alla differenza tra l’ammontare della provvisionale in discorso (€ 200.000,00) e quanto già ricevuto per effetto della prima erogazione. [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli contro il Ministero dell’interno, per vedersi liquidare i restanti € 130.000,00. Il giudice di primo grado rigettò la domanda, sul presupposto che l’importo complessivamente liquidabile in suo favore non potesse che dipendere dall’entità globale del pregiudizio patito in conseguenza dell’unico “fatto generatore di danno risarcibile”, indipendentemente dal numero dei concorrenti nel reato (tenuti a rispondere in solido) e dal quantum delle diverse cond anne comminate nei confronti di ciascuno di essi. La Corte d’appello di Napoli accolse il gravame, ritenendo che l’autorità amministrativa avesseil potere di verificare unicamente la sussistenza dei presupposti per l’accesso al fondo, e non già di modificare l’entità delle somme riconosciute dall’autorità giudiziaria. Nel caso di specie, la Corte d’assise di Napoli, pur consapevole della già avvenuta erogazione della prima provvisionale di € 130.000,00, ne aveva disposta un’altra di € 200.000,00, di modo che -secondo i giudici di secondo grado, “[era] logico arguirne che si [fosse] in presenza di due titoli autonomi, fonte di distinti diritti di credito in favore dell’odierna appellante, sebbene traenti origine dallo stesso fatto dannoso (l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA])” (pag. 13 della sentenza impugnata). Secondo la Corte d’appello, “parametrare l’importo spettante, complessivamente, alla parte richiedente a quello corrispondente alla provvisionale di maggiore misura (nello specifico, la provvisionale di euro 200 mila riconosciuta dalla Corte di Assise) costituisce, del resto, una soluzione empirica, priva di fondamento normativoe che finisce con il privare l’avente diritto del pagamento di una quota consistente del credito consacrato nel provvedimento giudiziale” (pag. 14). I giudici di secondo grado accolsero anche il motivo di impugnazione relativo alla ricomprensione, tra le voci coperte dal Fondo di rotazione, degli accessori sulle spese legali liquidate dal giudice penale. Il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, nonché memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero dell’interno deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 1292, 1294 c.c.; 187 c.p. e 533 c.p.p., nonché della l. n. 512/1999.A fronte di un danno da considerarsi unitariamente (siccome derivante da un unico fatto illecito , sia pure imputabile a più coautori obbligati in solido), la vittima ha diritto, infatti, ad una sola posta risarcitoria (corrispondente, per l’appunto, all’integrale ristoro del suddetto, unitario pregiudizio), in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, che impedisce l’indebita locupletazione del danneggiato. I nvero - sostiene la parte ricorrente - , “la somma quantificata nella seconda provvisionale riporta l’intero danno e non già la quota parte ascrivibile agli imputati in quel processo, in aggiunta all’obbligazione di cui alla precedente provvisionale” (pag. 9 del ricorso per cassazione). Il motivo è fondato. La fattispecie concreta mostra evidenti tratti di analogia con quella esaminata da Cass., n. 18127/2024,nella quale pure si erano svolti due distinti processi nei confronti di diversi concorrenti nella commissione del medesimo reato, conclusisi con la liquidazione di due provvisionali in favore delle parti civili costituite. In tale occasione, la Corte di cassazione ha avuto modo di osservare come, “nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso in concorso da più persone, (ipotesi cui corrisponde, sul piano civilistico, la fattispecie del fatto dannoso imputabile a più persone: art. 2055 cod. civ.), all’obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell’illecito) si aggiunge l’obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica.Da un lato, si determina, dunque, una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, la quale, secondo la struttura tipica dell’obbligazione solidale, pur integrando una pluralità di rapporti obbligatori, ha tuttavia ad oggetto una prestazione che, nonsolo è identica in tutti i rapporti (nel senso che è la stessa, la medesima, come espressamente recita l’art.1292 cod. civ.), ma è anche unica (nel senso che deve essere eseguita una sola volta), sicché è sufficiente l’adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati perché la pretesa creditoria sia estinta e tutti i debitori siano liberati.Dall’altro lato, proprio perché la pretesa creditoria del danneggiato (la parte civile che ha ottenuto la sentenza o le sentenze di condanna) ha ad oggetto un’unica prestazione a prescindere dal numero degli obbligati (e da quello delle sentenze di condanna), essa prestazione, in funzione dell’integrale soddisfacimento dell’interesse creditorio, deveessere eseguita una sola volta”. Dunque, non rileva “la pluralità delle condanne, che è ovviamente immanente alla natura plurisoggettiva dell’obbligazione e consequenziale al suo accertamento, ma l’unicità della prestazione, sia che venga eseguita (eventualmente in esecuzione di tali condanne) da uno dei coobbligati solidali adempiendo all’obbligazione risarcitoria avente fonte nell’illecito, sia che venga eseguita dallo Stato, adempiendo all’obbligazione ex lege avente funzione solidaristica. In entrambi i casi si determina l’effetto satisfattivo per il creditore e liberatorio per i debitori anche se, nel primo caso, a tali effetti si accompagna una vicenda estintiva dell’obbligazione, salvo il regresso del debitore adempiente nei confronti degli altri debitori, nella misura determinata ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, cod. civ., mentre,nel secondo caso, si determina una modificazione del lato attivodell’obbligazione medesima, in quanto il Fondo è surrogato nei dirittidel creditore soddisfatto (parte civile o attore) verso i debitori (art. 6,comma 4, legge n. 512/1999)”. La piena condivisibilità di tali assunti consente di sgombrare il campo dall’ipotetica configurabilità di una pluralità di obbligazioni, correlate al diverso ruolo ricoperto dai corresponsabili del reato(in tal senso la sentenza impugnata, a pag. 13 e s., con argomentazioni riprese dalla controricorrente a pag. 15 del controricorso, laddove si insiste nell’affermazione che “ gli imputati coinvolti nella vicenda processuale che ha motivato il diritto all’indirizzo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in circostanze di tempo e di luogo differenti generando, in tal modo, un danno plurimo e differenti titoli risarcitori”) . Dall’angolo visuale dell’art. 2055 c.c., infatti, ciò che conta è l’unicità dell’evento dannoso, che reclama un risarcimento unitario in favore della vittima. A fronte di tale premessa, deve escludersi che il comitato gestore del Fondo di rotazione avesse compiuto un inammissibile sindacato sul contenuto delprovvedimento giurisdizional e contenent e la condanna al versamento della provvisionale di € 200.000,00, essendosi piuttosto limitato a coordinare quest’ultima con quella precedentemente liquidata in relazione al medesimo fatto dannoso. Né dall’omessa menzione, nella seconda sentenza penale, della prima provvisionale (la cui erogazione non poteva non essere conosciuta dalla Corte d’assise, come espressamente affermato anche nella sentenza impugnata) può univocamente trarsi (come pretenderebbe la controricorrente) che il secondo giudice abbia inteso disporre un risarcimento integralmente aggiuntivo rispetto agli € 130.000,00 già liquidati dal g.u.p. in favore della ricorrente per il medesimo fatto dannoso, la morte violenta del fratello, dovendosi piuttosto ritenere - proprio in virtù delle superiori considerazioni in ordine all’unicità del pregiudizio- che il giudice del dibattimento abbia inteso rideterminarne l’entità complessiva del risarcimento dovuto, innalzandone il controvalore pecuniario da € 130.000,00 fino a € 200.000,00 . Diversamente opinando, si finirebbe per avallare la conclusione - contrastante col principio dell’integrale riparazione del danno e della compensatio lucri cum damno ( che del primo rappresenta una declinazione ) - che la [OSCURATO:PERSONA] potesse percepire dal Fondo di rotazione più di quello che avrebbe avuto diritto di pretendere dai danneggianti. In definitiva, il secondo giudicenon ha ragionato in termini di danno “differenziale”, procedendo piuttosto a liquidare ex novo il danno ritenuto provato - allo stato - in relazione all’evento lesivo già considerato dal primo giudice. Per tali ragioni la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: “Ove, a seguito della condanna riportata in distinti giudizipenali, più corresponsabili dello stesso reato siano stati altresì condannati , in favore delle parti civili, al pagamento di provvisionali di diverso importo, l’obbligazione del Fondo di rotazione di cui alla l. n. 512 del 1999 non corrisponde necessariamente alla somma delle suddette provvisionali, dovendo procedersi ad una valutazione caso per caso del pregiudizio concretamente tenuto presente dall’uno e dall’altro giudice penale nella relativa quantificazione , onde verificare se il secondo, nella consapevolezza della prima condanna, abbia inteso compiere ex novo una valutazione complessiva del pregiudizio medesimo, per come risultato provato allo statodegli atti”. P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa compo