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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 27996/2025

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09/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25358/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , CAL- [OSCURATO:PERSONA] eDAL [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO VENEZIA n. 404/2020 de- positata il 07/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Vestenanova conveniva i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Verona per la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 1471 c.c. di un contratto di compravendita, con il quale il Comune aveva alienato a [OSCURATO:PERSONA] un im mobile, allegando che l’acquirente rivestiva all'epoca dei fatti la carica di consigliere comunale.

I coniugi si costituivano separatamente chiedendo il rigetto della domanda ( [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere divenuta comproprietaria del bene per effetto del regime di comunione legale con il coniuge).

Il giudizio di primo grado veniva sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di un'altra controversia, intentata da un terzoe volta a far accertare la medesima nullità.

La causa pregiudiziale si concludeva con Cass. 2447/2014 del 4/2/2014, che cassava senza rinvio ex art. 382 co. 3 c.p.c. per improponibilità della domanda.

Riassunto il 14/10/2015il giudizio sospeso, il Tribunale di Verona rigettava l'eccezione di tardività della riassunzione e dichiara va la nullità del contratto.

La decisione è stata confermata in appello con la sentenza in epigrafe.

Ricorre in cassazione l’acquirente con sette motivi.

Il venditore è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 297 e 307 c.p.c., sostenendo che la Corte di appello ha errato nel non dichiarare estinto il processo per tardiva riassunzione.

Si argomenta che il termine semestrale per la riassunzione, vigente ratione temporis, doveva decorrere dalla pubblicazione della sentenza di legittimità n. 2447/2014, di cassazione senza rinvio resa sulla causa pregiudiziale.

Censurata è la seguente argomentazione: la sentenza della Corte di cassazione è stata depositata il 4/2/2014, data da cui decorre il termine di impugnazione di un anno, maggiorato dei 45 giorni di sospensione feriale; il termine di riassunzione ex art. 297 c.p.c., all'esito della definizione del giudizio di cassazione era di sei mesi, sicché il termine scadeva il 14/10/2015.

In particolare, la Corte di appello ha giustificato l’inserimento del termine annuale di impugnazione nel calcolo complessivo del termine per riassumere la causa sospesa con la considerazione che «quanto meno in astratto è comunque ipotizzabile che, anche in relazione al tenore della pronuncia, il giudice di legittimità possa comunque essere incorso in un errore di fatto rilevante ai fini di cui all'art. 395 c.p.c., con ciò dovendosi condividere le argomentazioni del giudice di primo grado, in merito al fatto che, in tanto potrà dirsi perfezionato il giudicato formale, in quanto avverso la sentenza di Cassazione non sia più esperibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'ipotesi di cui al n. 4) dell'art. 395 c.p.c., come stabilito dall'art. 324 c.p.c.».

Il motivo è accolto.

La sentenza n. 2447/2014 è una pronuncia di cassazione senza rinvio ex art. 382 co. 3 ultima parte c.p.c. , avendo questa Corte dichiarato improponibile la domanda di un cittadino che, promossa una raccolta di firme contro la vendita dell’edificio comunale, aveva chiesto di invalidarla ex art. 1471 n. 1c.c.

Pertanto, tale pronuncia è soggetta al principio secondo il quale le sentenze della Corte di cassazione acquistano l'autorità della cosa giudicata formale al momento della loro pubblicazione, senza chel'esperibilità del rimedio straordinario della revocazione ex art. 391-bisc.p.c. incida in senso contrario.

Infatti, si aderisce a Cass.

SU 26672/2020 nel sostenere che l’art. 391-bisc.p.c. è un «mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata formale ( … ) e dunque sottratto al regime dell'art. 324, circostanza che lo rende mezzo straordinario di impugnazione in relazione alla decisione del giudice di merito».

Né a sostegno della sentenza impugnata si possono invocare le successive argomentazioni della menzionata sentenza delle Sezioni Unite, che attengono alla diversa fattispecie del term i ne di decadenza ex art. 4 co. 2 l. 117/1988 dalla domanda di risarcimento per danno imputato a provvedimento della Corte di cassazione che abbia deciso la causa nel merito.

Nel caso attuale il termine ex art. 297 co. 1 c.p.c. (al tempo vigente)aveva preso a decorrere dal 4/2/2014 ed era ampiamente scaduto alla data della riassunzione, il 14/10/2015.

2. – Sono assorbiti gli altri sei motivi di ricorso , proposti in via subordinata al rigetto del primo motivo.

3. – L a C orte cassa senza rinvio ex art. 382 co. 3 ultima parte c.p.c. la sentenza impugnata, poiché il processo di primo grado non poteva proseguire.

La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza (mentre non sussistono i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.), non avendo, a prescindere d’altro, la parte ricorrente dedotto e provato il danno patito.

P.Q.M La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il Comune di Vestenanova a rimborsare alla parte ricorrente le spese di litecosì quantificate: in relazione al primo grado € 7.500 , oltre a € 195 per esborsi; in relazione al secondo grado € 6.615 in rela- zione al giudizio di legittimità € 4.500, oltre a € 200 per esborsi ; s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25358/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , CAL- [OSCURATO:PERSONA] eDAL [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO VENEZIA n. 404/2020 de- positata il 07/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Vestenanova conveniva i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Verona per la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 1471 c.c. di un contratto di compravendita, con il quale il Comune aveva alienato a [OSCURATO:PERSONA] un im mobile, allegando che l’acquirente rivestiva all'epoca dei fatti la carica di consigliere comunale. I coniugi si costituivano separatamente chiedendo il rigetto della domanda ( [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere divenuta comproprietaria del bene per effetto del regime di comunione legale con il coniuge). Il giudizio di primo grado veniva sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di un'altra controversia, intentata da un terzoe volta a far accertare la medesima nullità. La causa pregiudiziale si concludeva con Cass. 2447/2014 del 4/2/2014, che cassava senza rinvio ex art. 382 co. 3 c.p.c. per improponibilità della domanda. Riassunto il 14/10/2015il giudizio sospeso, il Tribunale di Verona rigettava l'eccezione di tardività della riassunzione e dichiara va la nullità del contratto. La decisione è stata confermata in appello con la sentenza in epigrafe. Ricorre in cassazione l’acquirente con sette motivi. Il venditore è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 297 e 307 c.p.c., sostenendo che la Corte di appello ha errato nel non dichiarare estinto il processo per tardiva riassunzione. Si argomenta che il termine semestrale per la riassunzione, vigente ratione temporis, doveva decorrere dalla pubblicazione della sentenza di legittimità n. 2447/2014, di cassazione senza rinvio resa sulla causa pregiudiziale. Censurata è la seguente argomentazione: la sentenza della Corte di cassazione è stata depositata il 4/2/2014, data da cui decorre il termine di impugnazione di un anno, maggiorato dei 45 giorni di sospensione feriale; il termine di riassunzione ex art. 297 c.p.c., all'esito della definizione del giudizio di cassazione era di sei mesi, sicché il termine scadeva il 14/10/2015. In particolare, la Corte di appello ha giustificato l’inserimento del termine annuale di impugnazione nel calcolo complessivo del termine per riassumere la causa sospesa con la considerazione che «quanto meno in astratto è comunque ipotizzabile che, anche in relazione al tenore della pronuncia, il giudice di legittimità possa comunque essere incorso in un errore di fatto rilevante ai fini di cui all'art. 395 c.p.c., con ciò dovendosi condividere le argomentazioni del giudice di primo grado, in merito al fatto che, in tanto potrà dirsi perfezionato il giudicato formale, in quanto avverso la sentenza di Cassazione non sia più esperibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'ipotesi di cui al n. 4) dell'art. 395 c.p.c., come stabilito dall'art. 324 c.p.c.». Il motivo è accolto. La sentenza n. 2447/2014 è una pronuncia di cassazione senza rinvio ex art. 382 co. 3 ultima parte c.p.c. , avendo questa Corte dichiarato improponibile la domanda di un cittadino che, promossa una raccolta di firme contro la vendita dell’edificio comunale, aveva chiesto di invalidarla ex art. 1471 n. 1c.c. Pertanto, tale pronuncia è soggetta al principio secondo il quale le sentenze della Corte di cassazione acquistano l'autorità della cosa giudicata formale al momento della loro pubblicazione, senza chel'esperibilità del rimedio straordinario della revocazione ex art. 391-bisc.p.c. incida in senso contrario. Infatti, si aderisce a Cass. SU 26672/2020 nel sostenere che l’art. 391-bisc.p.c. è un «mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata formale ( … ) e dunque sottratto al regime dell'art. 324, circostanza che lo rende mezzo straordinario di impugnazione in relazione alla decisione del giudice di merito». Né a sostegno della sentenza impugnata si possono invocare le successive argomentazioni della menzionata sentenza delle Sezioni Unite, che attengono alla diversa fattispecie del term i ne di decadenza ex art. 4 co. 2 l. 117/1988 dalla domanda di risarcimento per danno imputato a provvedimento della Corte di cassazione che abbia deciso la causa nel merito. Nel caso attuale il termine ex art. 297 co. 1 c.p.c. (al tempo vigente)aveva preso a decorrere dal 4/2/2014 ed era ampiamente scaduto alla data della riassunzione, il 14/10/2015. 2. – Sono assorbiti gli altri sei motivi di ricorso , proposti in via subordinata al rigetto del primo motivo. 3. – L a C orte cassa senza rinvio ex art. 382 co. 3 ultima parte c.p.c. la sentenza impugnata, poiché il processo di primo grado non poteva proseguire. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza (mentre non sussistono i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.), non avendo, a prescindere d’altro, la parte ricorrente dedotto e provato il danno patito. P.Q.M La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il Comune di Vestenanova a rimborsare alla parte ricorrente le spese di litecosì quantificate: in relazione al primo grado € 7.500 , oltre a € 195 per esborsi; in relazione al secondo grado € 6.615 in rela- zione al giudizio di legittimità € 4.500, oltre a € 200 per esborsi ; s
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