CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2461/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata ai sensi dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012 presso l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1202/2021depositata il 16/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevatoche, con sentenza resa in data 16/6/2021 (n. 1202/2021), la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dall’attore per effetto del mancato inserimento del relativo nominativo nell’elenco telefonico degli abbonati per un ragguardevole periodo di tempo a far data dal 2008; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, muovendosi in diverso avviso rispetto al giudice di primo grado, ha rilevato come l’attore non avesse fornito elementi di prova nel loro complesso sufficienti ad attestare l’effettiva sussistenza di conseguenze dannose di natura patrimoniale (anche sotto il profilo della perdita di chances ) o non patrimoniale come effetto dell’attestato inadempimento della controparte; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con i due motivi d’impugnazione proposti, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.1223, 1226, 2056, 2059, 2697 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza di conseguenze dannose di natura patrimoniale (anche sotto il profilo della perdita di chances) e non patrimoniali derivate dall’accertato inadempimento contrattuale della controparte, giungendo a tale conclusione sulla base di una scorretta e inadeguata lettura degli elementi di prova complessivamente acquisiti, segnatamente sotto il profilo della totale svalutazione degli elementi di natura critica complessivamente acquisiti e del fatto notorio specificamente invocabile in questa sede; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione –sono inammissibili; osserva il Collegio come, con i motivi in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti, avendo il giudice d’appello interpretato tali elementi in modo da escludere l’avvenuta dimostrazione, da parte dell’attore, tanto del ricorso di conseguenze concretamente riscontrabili di natura patrimoniale o non patrimoniale, quanto dell’effettiva ricollegabilità, all’inadempimento della società convenuta, della perdita, da parte dell’attore, di concrete possibilità, giuridicamente apprezzabili, di risultati favorevoli sotto il profilo della privazione di chances; è appena il caso di sottolineare, a tale ultimo riguardo, l’ulteriore decisività, ai fini della riconosciuta infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall’originario attore, del sostanziale difetto di specificità delle allegazioni relative alla sussistenza dei c.d. danni da perdita di chances, a nulla rilevando, in tal senso, l’ipotetica potenzialità dannosa del comportamento ascritto alla società convenuta (pur in astrattoriconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 14916 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 649303 -01); si tratta, dunque, come appare manifesto, di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti; sulla base di tali premesse, dev’essere formalmente rilevata l’inammissibilità del ricorso; la mancata produzione nel presente giudizio della procura notarile che si assume rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che, in qualità di procuratrice della predetta società, ha rilasciato al difensore costituito nel presente giudizio di legittimità il mandato ad litem , determina l’inammissibilità del controricorso ed esclude la s ussistenza dei presupposti per la regolazione delle relative spesein favore di detta società; sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dell’