CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 12807/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28062/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore ambedue rappresentate e difese giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persone del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28062/2020 Numero sezionale 2716/2022 Numero di raccolta generale 12807/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata n. 63/01/20 depositata in data 05/03/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificato loro relativo al classamento catastale dell’impianto eolico costituito da torre e aereo generatore; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tre motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 21 della L. n. 208/2015 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 per avere la CTR erroneamente, in sintesi, incluso la "torre" dell'impianto eolico ai fini della determinazione della rendita catastale. 1.2 Il motivo è infondato; - il motivo è fondato; - la questione proposta col predetto motivo riguarda la tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016), che ha escluso dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". La norma indicata, Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28062/2020 Numero sezionale 2716/2022 Numero di raccolta generale 12807/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che "a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"; - come correttamente notato in ricorso, questa Corte si è recentemente pronunciata sulla medesima questione (Cass., 25408/2020; 25407/2020; 25406/2020; 25405/2020; 20731/2020; 20730/2020; 20729/2020; fra le stesse parti; Sez. VI, 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462; da ultimo n. 1011/2021, n. 1010/2021 e n. 6830/22), ritenendo che spetta alla CTR accertare se la torre costituisca parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, rinviando la causa alla CTR perché effettuasse il relativo accertamento («se la torre costituisca macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015»). È stato così ritenuto, che la scelta legislativa operata con la norma indicata è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28062/2020 Numero sezionale 2716/2022 Numero di raccolta generale 12807/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass. n. 20726, n. 20728/2020; n. 21462/2020). Secondo l’indicata giurisprudenza, recentemente confermata da Cass.26500/2021, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo: è pertanto irrilevante la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che rileva è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo; - tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. È, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo; - alla luce della decisione di accoglimento del primo motivo, i restanti mezzi di gravame sono assorbiti; la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28062/2020 Numero sezionale 2716/2022 Numero di raccolta generale 12807/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, in diversa composizione, che provvederà anche quanto alle spese del