CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06874/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 11840/2023R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ( controricorrente ) ; [OSCURATO:PERSONA], difesocome in atti (controricorrente); [OSCURATO:PERSONA](intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali , che vanno regolat e come in dispositivo , con unica liquidazione in favore dei controricorrenti in solido, in considerazione dell’identità del difensore e delle tesi difensive dagli stessi prospettate; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d i entrambe le parti controricorrenti, unitariamente considerate in ragione dell’identità del loro difensore e delle tesi difensive da esse prospettate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 2 .000,00 (duemila ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma