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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 1999

Cassazione n. 37351/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/2/1999 avverso l'ordinanza del 30/4/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha affermato che l'indagato è stato sottoposto a misura meno afflittiva [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 aprile 2024 il Tribunale di Firenze ha confermato quella emessa 1'8 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto, con cui ad [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di resistenza e lesioni.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto l'errata applicazione della legge e vizi della motivazione, per avere il Collegio della cautela trascurato che dalle modalità del fatto e dalla personalità de ricorrente non emergevano circostanze tali da pronosticare l'inefficacia degli arresti domiciliari anche cdn braccialetto elettronico o di altra misura meno afflittiva.

Le modalità del fattd si sarebbero sostanziate in un soggetto che si è dato alla fuga e, solo nel momento in cui è stato raggiunto da un agente, avrebbe provato ad opporsi, procurando lesioni a quest'ultimo, mentre un altro agente si sarebbe procurato le lesioni nel tentativo di placcarlo.

Nel corso della permanenza sul territorio italiano, l'indagato sarebbe stato più volte sottoposto a controlli dalle autorità di pubblica sicurezza ma non avrebbe mai messo in atto la benché minima resistenza.

I precedenti penali, risalenti nel tempo, si fermerebbero all'anno 2018 e consisterebbero in reati in materia di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, nessuno dei quali caratterizzato da violenza.

Tra l'altro, al fine della prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis, dovrebbero essere presi in considerazione non solo la distanza temporale tra i fatti per cui si procede e il Momento della decisione cautelare ma anche l'epoca di consumazione dei precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve essere preliminarmente ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione, che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezZa o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 09.; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01).

Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesme in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza o alla sussistenza 9lelle esigenze cautelari, a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, s e il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del a decisione, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni de Ila logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze pr batorie.

3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato sfugge a ogni rilievo censorio.

Il Tribunale ha affermato che il Giudice per le indagini prel minari aveva correttamente desunto il pericolo di reiterazione dei reati «dall'allarmante modalità del fatto, connotato da spregiudicatezza e aggressività, e dalla assai negativa personalità dell'indagato, più volte censurato per altri reati e con ulteriori procedimenti penali pendenti a suo carico».

Ciò — ad avviso del Tribunale — rendeva ragione del giudizio di elevata pericolosità dell'indagato e di attuale e concreto rischio di reiterazione di reati analoghi, «essendosi egli dimostrato totalmente insensibile alle òondanne già subite e inaffidabile rispetto alle prescrizioni che gli dovessero essere impartite dall'Autorità giudiziaria».

Il Tribunale ha aggiunto che la storia criminale dell'indagato nn consentiva di fare sul medesimo affidamento di sorta circa il rispetto di misure rimesse anche solo in parte alla sua volontà collaborativa e la singolare vicinanza ai fatti era tale da far escludere che la misura in corso di esecuzione Potesse avere esplicato un qualsivoglia effetto deterrente, inducendolo, ad , esempio, a rimeditare sulla propria condotta di vita.

Siffatta motivazione è esente da vizi rilevabili in questa sede.

Nel caso in esame, il Tribunale, nel desumere il pericolo richiesto dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalle indicate modalità e carattehstiche della condotta criminosa e dalla personalità dell'indagato, si è posto in linea con l'insegnamento di questa Corte secondo cui il requisito del menzionato pericolo richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242 - 01).

Si è precisato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per cllinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misure cautelare è chiamata a neutralizzare (cfr. fra le tante: Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 5, n. 33004 del 3/05/2017i Cimieri, Rv. 271216 - 01; Sez. 2, n. 47891 del 7/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366 - 01).

A fronte della motivazione del provvedimento impugnato, che ielIa prognosi negativa ha valorizzato la gravità del fatto e la personalità d ll'indagato, il ricorrente si è limitato, invece, a svilire la portata degli elementi considerati dal Giudice della cautela e ha sollevato censure tese a sollecitare una non consentita ricostruzione del quadro probatorio alternativa rispetto a quella congrua, cui è pervenuto il menzionato Giudice.

4. In definitiva, considerato anche che, nella nota inviata, il difensore ha prospettato che al ricorrente è stata applicata una misura meno afflittiva ma non ha specificato altro e non ha prodotto alcunché a supporto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — noti sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione peduniaria.

5. [OSCURATO:PERSONA] è onerata degli adempimenti di cui all'art. 24, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/2/1999 avverso l'ordinanza del 30/4/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha affermato che l'indagato è stato sottoposto a misura meno afflittiva [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 aprile 2024 il Tribunale di Firenze ha confermato quella emessa 1'8 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto, con cui ad [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di resistenza e lesioni. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto l'errata applicazione della legge e vizi della motivazione, per avere il Collegio della cautela trascurato che dalle modalità del fatto e dalla personalità de ricorrente non emergevano circostanze tali da pronosticare l'inefficacia degli arresti domiciliari anche cdn braccialetto elettronico o di altra misura meno afflittiva. Le modalità del fattd si sarebbero sostanziate in un soggetto che si è dato alla fuga e, solo nel momento in cui è stato raggiunto da un agente, avrebbe provato ad opporsi, procurando lesioni a quest'ultimo, mentre un altro agente si sarebbe procurato le lesioni nel tentativo di placcarlo. Nel corso della permanenza sul territorio italiano, l'indagato sarebbe stato più volte sottoposto a controlli dalle autorità di pubblica sicurezza ma non avrebbe mai messo in atto la benché minima resistenza. I precedenti penali, risalenti nel tempo, si fermerebbero all'anno 2018 e consisterebbero in reati in materia di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, nessuno dei quali caratterizzato da violenza. Tra l'altro, al fine della prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis, dovrebbero essere presi in considerazione non solo la distanza temporale tra i fatti per cui si procede e il Momento della decisione cautelare ma anche l'epoca di consumazione dei precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve essere preliminarmente ribadito il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione, che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezZa o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 09.; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesme in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza o alla sussistenza 9lelle esigenze cautelari, a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, s e il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del a decisione, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni de Ila logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze pr batorie. 3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato sfugge a ogni rilievo censorio. Il Tribunale ha affermato che il Giudice per le indagini prel minari aveva correttamente desunto il pericolo di reiterazione dei reati «dall'allarmante modalità del fatto, connotato da spregiudicatezza e aggressività, e dalla assai negativa personalità dell'indagato, più volte censurato per altri reati e con ulteriori procedimenti penali pendenti a suo carico». Ciò — ad avviso del Tribunale — rendeva ragione del giudizio di elevata pericolosità dell'indagato e di attuale e concreto rischio di reiterazione di reati analoghi, «essendosi egli dimostrato totalmente insensibile alle òondanne già subite e inaffidabile rispetto alle prescrizioni che gli dovessero essere impartite dall'Autorità giudiziaria». Il Tribunale ha aggiunto che la storia criminale dell'indagato nn consentiva di fare sul medesimo affidamento di sorta circa il rispetto di misure rimesse anche solo in parte alla sua volontà collaborativa e la singolare vicinanza ai fatti era tale da far escludere che la misura in corso di esecuzione Potesse avere esplicato un qualsivoglia effetto deterrente, inducendolo, ad , esempio, a rimeditare sulla propria condotta di vita. Siffatta motivazione è esente da vizi rilevabili in questa sede. Nel caso in esame, il Tribunale, nel desumere il pericolo richiesto dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalle indicate modalità e carattehstiche della condotta criminosa e dalla personalità dell'indagato, si è posto in linea con l'insegnamento di questa Corte secondo cui il requisito del menzionato pericolo richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242 - 01). Si è precisato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per cllinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misure cautelare è chiamata a neutralizzare (cfr. fra le tante: Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 5, n. 33004 del 3/05/2017i Cimieri, Rv. 271216 - 01; Sez. 2, n. 47891 del 7/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366 - 01). A fronte della motivazione del provvedimento impugnato, che ielIa prognosi negativa ha valorizzato la gravità del fatto e la personalità d ll'indagato, il ricorrente si è limitato, invece, a svilire la portata degli elementi considerati dal Giudice della cautela e ha sollevato censure tese a sollecitare una non consentita ricostruzione del quadro probatorio alternativa rispetto a quella congrua, cui è pervenuto il menzionato Giudice. 4. In definitiva, considerato anche che, nella nota inviata, il difensore ha prospettato che al ricorrente è stata applicata una misura meno afflittiva ma non ha specificato altro e non ha prodotto alcunché a supporto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — noti sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione peduniaria. 5. [OSCURATO:PERSONA] è onerata degli adempimenti di cui all'art. 24, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-
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