CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 dicembre 1967
Cassazione n. 01075/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/12/1967 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, ult. comma, cod. pen. non ravvisabile in presenza dello "spontaneo" rientro nell'abitazione (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere e tore [OSCURATO:PERSONA] ente