Corte costituzionalesentenzaSezione II
Corte costituzionale n. 238/1985
ECLI:IT:COST:1985:238
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 (notificata e comunicata
il 18 aprile 1984; pubblicata nella G. U. n. 7 bis del 9 gennaio 1985 e
iscritta al n. 873 R.O. 1984) nel procedimento penale a carico di
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imputati del delitto, di cui agli
artt. 528 c.p. e 14 l. 21 aprile 1962 n. 161, e della contravvenzione
di cui all'art. 668 c.p., il Tribunale di Firenze, sez. II penale, ha
preso in esame l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 668
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla difesa degli imputati e
l'ha giudicata rilevante e non manifestamente infondata sul riflesso
che la impugnata disposizione punisce i soli spettacoli teatrali e
cinematografici abusivi e non anche le stesse rappresentazioni se
divulgate per mezzo di televisione specie se azionata da emittenti
private per giunta non assoggettate ad alcuna forma di controllo
preventivo; ritenuto che ragioni di economia processuale sconsigliavano
la separazione in relazione al delitto di cui all'art. 528 c.p., ha
disposto la sospensione dell'intero giudizio rimettendo gli atti alla
Corte costituzionale.
2.1. - Avanti la Corte nessuno degli imputati si è costituito; ha
invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato mediante atto depositato il 29
gennaio 1985 con il quale ha concluso per la inammissibilità e, in
ipotesi, l'infondatezza della proposta questione.
2.2. - Nell'adunanza del 9 ottobre 1985 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione.
:
3.1. - Ritiene la Corte che le argomentazioni dell'Avvocatura
erariale inducono a dire (non inammissibile ma) infondata la proposta
questione, come quella che assume l'impunità di cui sono gratificate
le trasmissioni televisive non autorizzate a modello al quale
dovrebbero uniformarsi gli spettacoli cinematografici e teatrali, senza
tenere nel debito conto che non può elevarsi a modello degli altri
mezzi di espressione la disciplina di un solo mezzo di comunicazione.
Principio affermato da questa Corte con sent. 168/1982 sul raffronto
tra stampa ed altri mezzi di pubblicità a proposito del reato di
diffamazione di cui erano imputati giornalisti e operatori della
televisione; principio già affermato con sent. 42/1977 e ribadito con
sent. 169/1985. Di talché sol la diversità delle disposizioni
sospettate d'incostituzionalità induce a dire (non manifestamente
infondata ma) infondata la proposta questione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale
dell'art. 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)
c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 22 marzo
1984 (n. 873 R.O. 1984) del Tribunale di Firenze, sez. II penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
RENATO DELL'ANDRO.
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere