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Corte costituzionalesentenzaSezione II

Corte costituzionale n. 238/1985

ECLI:IT:COST:1985:238
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 (notificata e comunicata il 18 aprile 1984; pubblicata nella G. U. n. 7 bis del 9 gennaio 1985 e iscritta al n. 873 R.O. 1984) nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imputati del delitto, di cui agli artt. 528 c.p. e 14 l. 21 aprile 1962 n. 161, e della contravvenzione di cui all'art. 668 c.p., il Tribunale di Firenze, sez.

II penale, ha preso in esame l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 668 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla difesa degli imputati e l'ha giudicata rilevante e non manifestamente infondata sul riflesso che la impugnata disposizione punisce i soli spettacoli teatrali e cinematografici abusivi e non anche le stesse rappresentazioni se divulgate per mezzo di televisione specie se azionata da emittenti private per giunta non assoggettate ad alcuna forma di controllo preventivo; ritenuto che ragioni di economia processuale sconsigliavano la separazione in relazione al delitto di cui all'art. 528 c.p., ha disposto la sospensione dell'intero giudizio rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

2.1. - Avanti la Corte nessuno degli imputati si è costituito; ha invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato mediante atto depositato il 29 gennaio 1985 con il quale ha concluso per la inammissibilità e, in ipotesi, l'infondatezza della proposta questione.

2.2. - Nell'adunanza del 9 ottobre 1985 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione. :

3.1. - Ritiene la Corte che le argomentazioni dell'Avvocatura erariale inducono a dire (non inammissibile ma) infondata la proposta questione, come quella che assume l'impunità di cui sono gratificate le trasmissioni televisive non autorizzate a modello al quale dovrebbero uniformarsi gli spettacoli cinematografici e teatrali, senza tenere nel debito conto che non può elevarsi a modello degli altri mezzi di espressione la disciplina di un solo mezzo di comunicazione.

Principio affermato da questa Corte con sent. 168/1982 sul raffronto tra stampa ed altri mezzi di pubblicità a proposito del reato di diffamazione di cui erano imputati giornalisti e operatori della televisione; principio già affermato con sent. 42/1977 e ribadito con sent. 169/1985.

Di talché sol la diversità delle disposizioni sospettate d'incostituzionalità induce a dire (non manifestamente infondata ma) infondata la proposta questione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 22 marzo 1984 (n. 873 R.O. 1984) del Tribunale di Firenze, sez.

II penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

RENATO DELL'ANDRO.

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 (notificata e comunicata il 18 aprile 1984; pubblicata nella G. U. n. 7 bis del 9 gennaio 1985 e iscritta al n. 873 R.O. 1984) nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imputati del delitto, di cui agli artt. 528 c.p. e 14 l. 21 aprile 1962 n. 161, e della contravvenzione di cui all'art. 668 c.p., il Tribunale di Firenze, sez. II penale, ha preso in esame l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 668 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla difesa degli imputati e l'ha giudicata rilevante e non manifestamente infondata sul riflesso che la impugnata disposizione punisce i soli spettacoli teatrali e cinematografici abusivi e non anche le stesse rappresentazioni se divulgate per mezzo di televisione specie se azionata da emittenti private per giunta non assoggettate ad alcuna forma di controllo preventivo; ritenuto che ragioni di economia processuale sconsigliavano la separazione in relazione al delitto di cui all'art. 528 c.p., ha disposto la sospensione dell'intero giudizio rimettendo gli atti alla Corte costituzionale. 2.1. - Avanti la Corte nessuno degli imputati si è costituito; ha invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato mediante atto depositato il 29 gennaio 1985 con il quale ha concluso per la inammissibilità e, in ipotesi, l'infondatezza della proposta questione. 2.2. - Nell'adunanza del 9 ottobre 1985 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione. : 3.1. - Ritiene la Corte che le argomentazioni dell'Avvocatura erariale inducono a dire (non inammissibile ma) infondata la proposta questione, come quella che assume l'impunità di cui sono gratificate le trasmissioni televisive non autorizzate a modello al quale dovrebbero uniformarsi gli spettacoli cinematografici e teatrali, senza tenere nel debito conto che non può elevarsi a modello degli altri mezzi di espressione la disciplina di un solo mezzo di comunicazione. Principio affermato da questa Corte con sent. 168/1982 sul raffronto tra stampa ed altri mezzi di pubblicità a proposito del reato di diffamazione di cui erano imputati giornalisti e operatori della televisione; principio già affermato con sent. 42/1977 e ribadito con sent. 169/1985. Di talché sol la diversità delle disposizioni sospettate d'incostituzionalità induce a dire (non manifestamente infondata ma) infondata la proposta questione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 22 marzo 1984 (n. 873 R.O. 1984) del Tribunale di Firenze, sez. II penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - RENATO DELL'ANDRO. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 238/1985 — Fons Iuris — Fons Iuris