CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 42350/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 489 cod. pen. e per minaccia aggravata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile per assoluta genericità. Il ricorso, infatti, è stato proposto con atto del 13 febbraio 2020, e si limita a censurare l'assenza di risposta alle doglianze dell'appellante, senza nessun'altra specificazione. Solo successivamente, a termine di impugnazione scaduto, il ricorrente ha avanzato censure in ordine alla riconoscibilità del falso e al trattamento sanzionatorio. In ogni caso si rileva, comunque, che la grossolanità del falso è stata esclusa con motivazione esaustiva, a nulla rilevando che la falsità possa essere stata subito percepita dall'operante, giacché non è alle conoscenze dell'esperto che occorre fare riferimento per la valutazione della grossolanità, ma a quelle dell'uomo medio, che non conosce di marche, timbri e quant'altro connoti un documento di idoneità alla guida. Quanto al trattamento sanzionatorio, in questo compreso il giudizio sulle attenuanti generiche, trattasi di valutazione riservata al giudice di merito, che non è suscettibile di censura in cassazione se non nei limiti della manifesta irragionevolezza: vizio insussistente nella specie, dal momento che la pena è stata parametrata alla negativa personalità dell'imputato e alla gravità della condotta, che trovano specifico fondamento nell'art. 133 cod. pen.; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. 2 dio dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ensore Il Presidente