CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 ottobre 1996
Cassazione n. 25429/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/1996 avverso la sentenza del 14/03/2024 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, definito con procedura de plano; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14/03/2024 la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] di cui alla sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 30/10/2023 per il contestato reato di rapina. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il difensore di ufficio del Karfad, eccependo il difetto di correlazione tra il fatto contestato e l'ipotesi di reato ritenuta in sentenza nonché il vizio di motivazione su tal punto. 3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 150/2022, a tenore del quale, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. L'art. 89, comma 3, d. Igs. n. 150/2022 ha stabilito altresì che le disposizioni del già menzionato articolo trovano applicazione rispetto ad impugnazioni - come quella in esame - proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del relativo decreto, differita al 30 dicembre 2022 ex art. 6, d.l. n. 162/2022 (la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 14/03/2024). Dall'intestazione della sentenza stessa si rileva che per il giudizio di appello si è proceduto in assenza dell'imputato sì che doveva essere allegato con il ricorso per cassazione lo specifico mandato ad impugnare, formalità non adempiuta (lo stesso ricorso fa riferimento al difensore di ufficio, non menziona la procura speciale, non indica allegati), con conseguente preclusione dell'esame dell'impugnazione. 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend