CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 08911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi con i quali lamenta 1) la nullità del decreto di citazione a giudizio, tempestivamente sollevata dalla difesa, riverberatasi sull'intero giudizio, 2) il diniego dell'art. 131 bis cod. pen., 3) il diniego delle attenuanti generiche, 4) il diniego della sospensione condizionale della pena che ben poteva essere concesso una seconda volta seppur subordinato allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il primo motivo si sostanzia nella prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata interpretazione giurisprudenziale atteso che l'eccezione di nullità del decreto di citazione in giudizio è stata sollevata dalla difesa dopo aver rinnovato la richiesta innanzi al giudice collegiale di giudizio abbreviato, ritualmente ammesso dal Tribunale palermitano alla precedente udienza, e che pertanto trattandosi di nullità a regime intermedio, la stessa è stata sanata per effetto della compiuta scelta processuale (Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835; Sez. 5, Sentenza n. 9875 del 30/01/2014, Gorreri, Rv. 262433); rilevato che il secondo motivo compendiandosi in censure che si appuntano sulla valutazione della particolare tenuità dell'offesa, configurante ai sensi del primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. uno dei due indici-requisito della causa di non punibilità concorrente con quello della non abitualità della condotta di cui al successivo terzo comma, e dunque integranti un vizio che, a dispetto dell'assunta violazione di legge indicata nel nomen juris della rubrica, è di natura squisitamente motivazionale, non può costituire oggetto di scrutinio in sede di legittimità trattandosi di apprezzamento inequivocabilmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; rilevato che da nessuna manifesta illogicità può ritenersi affetta la decisione impugnata che ha ritenuto la non marginale offensività della condotta in ragione del numero delle dosi detenute dall'imputato oltre al fatto di essere conosciuto dall'acquirente quantunque fosse la prima volta che lo incontrava di persona, reputandoli segni di un'attività niente affatto episodica; rilevato che ad analoga sorte non si sottrae neanche il terzo motivo avendo la Corte territoriale indicato quale elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche il precedente penale specifico a carico dell'imputato, oltre agli indici indicativi di una serialità della condotta, motivazione questa non sindacabile da questa Corte di legittimitàiatteso che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del beneficio, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato infine che manifestamente infondato risulta il quarto motivo a fronte del rilevato superamento del cumulo fissato ex lege con la seconda condanna in relazione alla sospensione condizionale della pena della quale l'imputato aveva già rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso i