Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 36/2008
ECLI:EU:T:2008:604
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 18 dicembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑16/07)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi nazionali, comunitari e internazionali denominativi e figurativi anteriori che richiamano varie torri – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 46,
73)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) 6 novembre 2006 (procedimento R 36/2006‑2) relativa al procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SA e la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti della classe 33 – domanda n. 2 438 018
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA], SA
[OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchi denominativi nazionali e internazionali [OSCURATO:PERSONA] per prodotti della classe 33, nonché vari altri marchi comunitari, nazionali
e internazionali
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto
.
2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata alle spese
.