CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29896/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: 1) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; 2) l'affermazione di responsabilità, difettando nell'imputato l'elemento soggettivo dell'evasione; rilevato che entrambi i motivi, formulati in termini generici, nemmeno erano stati previamente dedotti in appello (art. 606, ult. comma, cod. proc. pen.); rilevato che essi appaiono comunque manifestamente infondati, posto che dalla sentenza di primo grado — la quale, trattandosi di c.d. doppia conforme, forma con quella impugnata un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) — si evince che (correttamente) era stata negata la tenuità del fatto, essendosi il ricorrente allontanato dall'abitazione ove era ristretto, per ben cinque volte, a distanza ravvicinata di tempo (il che esclude anche l'occasionalità della condotta in un soggetto, peraltro, recidivo ex art. 99, comma 4, cod. pen.), e che era stata motivatamente ravvisata la volontarietà dell'allontanamento (sufficiente ai fini del dolo di evasione, che è generico); ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P. P.Q.M