CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta espulsione dal territorio dello Stato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Massa applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due mesi di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. innm.), quale aumento per la continuazione sulla pena all'imputato già irrevocabilmente inflitta, in precedenza, per lo stesso titolo di reato. Il Tribunale ordinava altresì, ai sensi dell'art. 13, comma 13, T.U. cit., l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, con accompagnamento immediato alla frontiera. 2. Burlachek ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Nel primo motivo il ricorrente denuncia l'esercizio, da parte dell'Autorità giudiziaria, di potestà ad essa non spettanti, sul presupposto della natura amministrativa della misura in esame, adottabile esclusivamente dall'Autorità corrispondente. Nel secondo motivo deduce violazione della legge processuale e assenza di motivazione. La misura era stata disposta al di fuori dell'accordo raggiunto tra le parti, senza alcuna illustrazione delle ragioni ad essa sottostanti. Ove essa fosse qualificabile come misura di sicurezza, tali ragioni sarebbero dovute consistere nell'attualità della pericolosità sociale dell'imputato, nient'affatto argomentata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è anzitutto ammissibile, ancorché proposto avverso sentenza c.d. di patteggiamento, perché diretto a censurare l'applicazione, in tesi illegale o ingiustificata, di una sanzione amministrativa accessoria, non oggetto di negoziazione tra le parti (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01); e tale qualificazione giuridica assume la sanzione dell'espulsione prevista dall'art. 13, comma 13, T.U. imnn. (Sez. 1, n. 5936 del 04/12/2001, dep. 2002, Shtjefni, Rv. 220873-01). 2. L'art. 13, comma 13, cit., incrimina la trasgressione al divieto di reingresso nel territorio nazionale, commessa da soggetto che ne sia stato espulso a seguito di provvedimento ritualmente adottato dall'Autorità amministrativa. La rinnovata espulsione, in tal caso, consegue necessariamente, e non all'esito di valutazione discrezionale, all'accertamento di penale responsabilità, o anche alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21382 del s ( 01/04/2003, Malaj, Rv. 226812-01). Trattandosi di misura di obbligatoria adozione, è irrilevante, in questa seconda ipotesi, il fatto che essa fuoriesca dal perimetro dell'accordo, né è richiesta, almeno sull'an, alcuna specifica motivazione. Se si procedesse per il reato testé indicato, il ricorso non avrebbe pregio. 3. L'imputato è invece tratto a giudizio per il reato di cui all'art.13, comma 13-bis, T.U. imm., che incrimina la trasgressione al divieto di reingresso nel territorio nazionale, commessa da soggetto che ne sia stato espulso a seguito di rituale provvedimento giudiziale. Trattasi di fattispecie criminosa autonoma, distintamente sanzionata. Essa non contempla la sanzione accessoria dell'espulsione. La ratio della diversa previsione, almeno per i casi paradigmatici di espulsione giudiziale, regolati dall'art. 16 T.U. imm., risiede nel fatto che, al rientro non autorizzato nel territorio nazionale, sono qui direttamente configurati meccanismi di reviviscenza della pena detentiva in origine sostituita, o cui era subentrata la sanzione alternativa (v., rispettivamente, i commi 4 e 8 della disposizione). 4. La statuizione impugnata è da ritenersi dunque illegale. Segue, in estensivo accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio, in parte qua, della sentenza in epigrafe. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta espulsione dal territorio