CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 04914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteisaatrr le conclusioni del PG Gike e etti• r e. out( tt ce_ ím._ n;z2f udito il difensóreT [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Rovigo ha applicato, su concorde richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] la pena nella misura concordata, in relazione al reato di lesioni personali aggravato, con condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2.679,50. 2. Avverso la sentenza descritta ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione alla condanna alle spese di costituzione della parte civile. 2.1.Si tratta di richiesta di applicazione di pena, depositata dall'imputato, a seguito della notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, al pubblico ministero in data 14 gennaio 2021, cui quest'ultimo, in pari data, prestava il consenso. Dunque, all'udienza preliminare del 3 febbraio 2021, dopo la costituzione delle parti, ivi compresa quella della parte civile, il giudice dava atto dell'esistenza, in atti, della richiesta di pena concordata tra le parti, cui seguiva il deposito di nota spese da parte della difesa della parte civile, per l'importo di euro 1.650,00. L'impugnazione, per la difesa è ammissibile (Sez. 5, 276900 sez. 6, 276225; Sez. U Savin 26 settembre 2019) e riguarda spese che non potrebbero essere liquidate, posto che la costituzione della parte civile è avvenuta dopo l'accordo raggiunto dalle parti (Sez. U, n. 47803 del 2008; Sez. 4, n. 39527 del 2016, in caso di applicazione di pena a seguito di opposizione a decreto penale di condanna o giudizio immediato). Nel caso di udienza preliminare, destinata alla decisione sull'applicazione di pena concordata, non è consentita, per il ricorrente, al danneggiato la costituzione, ove l'accordo raggiunto sia stato portato già a conoscenza del giudice, posto che in tal caso la persona offesa è già a conoscenza dell'impossibilità che la domanda di costituzione sia accolta. Nella specie l'accordo è stato raggiunto il 14 gennaio, mentre la procura speciale per la costituzione della parte civile è successiva e la parcella, depositata come nota spese, tiene conto della richiesta di patteggiamento, dunque nota alla parte. In ogni caso, si chiede l'annullamento, posto che il giudice ha liquidato un importo superiore a quello richiesto e, comunque, ponendo a carico dell'imputato le spese per la partecipazione alla fase istruttoria o dibattimentale non celebrate. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA], Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati. 1.E' noto l'orientamento di questa Corte secondo il quale, in caso di applicazione di pena concordata tra le parti, ove vi sia udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (udienza preliminare) al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno. Diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese (Sez. 5, n. 34530 del 12/10/2020, Gaetani, Rv. 279979; Sez. 5, n. 17272 del 06/03/2020, Amico, Rv. 279115). E' previsto, infatti, in tal caso che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile, a meno che non ritenga di compensarle, a condizione che la costituzione della parte civile sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena (Sez. 4, n. 39527 del 06/07/2016, Sigolo, Rv. 267896). 2.Ciò posto, si osserva nel caso al vaglio, che a fronte di un accordo tra le parti, avvenuto in data 14 gennaio 2021 (cfr. richiesta di applicazione di pena concordata del 12 gennaio 2021, depositata il 14 gennaio 2021, con in calce il consenso prestato dal Sostituto procuratore, in pari data), effettivamente la costituzione di parte civile è successiva, in quanto avvenuta all'udienza preliminare. Tuttavia, non emerge dagli atti, né la difesa indica tale dato o lo documenta, che vi sia stata comunicazione dell'accordo intervenuto tra le parti alla parte offesa la quale ha, legittimamente, presenziato all'udienza preliminare ove si è costituita parte civile, essendo ancora attuale l'obiettivo di ottenere la condanna risarcitoria nei confronti dell'imputato. Tanto, che lo stesso giudice dell'udienza preliminare ha reso edotti i presenti dell'esistenza, in atti dell'accordo intervenuto tra le parti. 2.1. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Deve essere preliminarmente rimarcato che questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680), ha affermato il principio secondo il quale è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta nulla sia stato eccepito.2.2. Si osserva, dunque, che nel caso al vaglio la somma liquidata risulta superiore a quella richiesta e, comunque, risultano riconosciuti onorari che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero relativi a fasi processuali non svolte, per essersi concluso il processo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in via preliminare. 3.Consegue l'annullamento della pronuncia, limitatamente alla condanna alle spese in favore della parte civile, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Deve essere, sul punto, riportato l'orientamento secondo il quale (Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101) in tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale solo ove la relativa statuizione manchi del tutto. L'annullamento, secondo detto indirizzo, invece, va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base all'art. 622 cod. proc. pen., laddove l'annullamento medesimo riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero l'ammontare liquidato dal giudice. Tale principio risulta ribadito anche dalla pronuncia a Sezioni Unite sopra richiamata la quale ha annullato la sentenza di applicazione della pena oggetto di ricorso, limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, rinviando al giudice competente per valore in grado d'appello, dovendosi discutere, in detta sede, solo sul quantum. Va, comunque, rilevato che tale ultimo orientamento si pone nel solco tracciato dalla decisione di questa Corte a Sezioni Unite, ric. Sciortino, richiamata anche dalla più recente n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228, che ha valorizzato l'argomento secondo cui la ratio della scelta del rinvio al giudice civile, operata dall'art. 622 cod. proc. pen., è da ravvisarsi nel principio di economia che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico alla vicenda e ha ritenuto che non possa condurre a diversa conclusione neppure la considerazione che la disciplina che rinvia al giudice civile ogni questione superstite sulla responsabilità civile nascente da reato renda inevitabile l'applicazione delle regole e delle forme della procedura civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese in favore della parte civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per val