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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1305/2024

ECLI:EU:C:2024:888
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0239_RES

Causa C‑239/23 Karl und [OSCURATO:PERSONA] GbR [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]Württemberg (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2024 «Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Articoli 31 e 32 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – Zone di montagna – Indennità compensativa – Disposizioni amministrative nazionali che escludono il pagamento di tale indennità per zone ammissibili situate in una regione dello stesso Stato membro diversa da quella in cui ha sede l’azienda agricola – Disposizioni che utilizzano la sede dell’azienda agricola come condizione per la concessione dell’indennità compensativa».

Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – Presupposto per la concessione – Esclusione di zone ammissibili situate al di fuori del territorio della regione di uno Stato membro il cui programma di sviluppo rurale prevede detta indennità – Ammissibilità – Condizione legata al luogo dove ha sede l’azienda dell’agricoltore – Inammissibilità [Art. 40, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 13056/2013, come modificato dal regolamento n. 2017/2393, artt. 2, § 1, comma 2, b), 31, 32, 60, 65, e 66] (v. punti 46-51, 57, 58, 60, 61, 63-65, dispositivo 1) Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – Diritto al pagamento direttamente conferito dal diritto dell’Unione – Presupposto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1305/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393, artt. 13 e 31, § 1, comma 1, e § 2) (v. punti 68-73, dispositivo 2) Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – Debitore del pagamento [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1305/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393, artt. 2, § 1, comma 2, b), e 31, § 1] (v. punti 75-77, dispositivo 3) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte precisa le condizioni di concessione delle indennità a favore delle zone montane e di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici previsti all’articolo 31 del regolamento n. 1305/2013 ( 1 ).

La società Karl und [OSCURATO:PERSONA] GbR [OSCURATO:PERSONA] gestisce un’azienda lattiera in [OSCURATO:PERSONA], nella regione frontaliera tra il [OSCURATO:PERSONA]Württemberg ([OSCURATO:PERSONA]Württemberg) e il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della Baviera).

La sede della sua azienda si trova nel [OSCURATO:PERSONA]-Württemberg.

Essa dispone di circa 100 ettari in tale [OSCURATO:PERSONA] e di circa 27 ettari in Baviera.

Tutte queste superfici sono situate in una zona montana e sono classificate, dalle autorità di tali Länder, come superfici ammissibili agli aiuti dell’Unione europea per le zone montane.

Nel 2019 la società ha presentato all’autorità competente del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg una domanda di aiuto per tutte queste superfici.

Tale domanda è stata respinta per quanto riguarda le superfici situate in Baviera, in quanto esse non si trovavano nel [OSCURATO:PERSONA]-Württemberg.

Dopo il rigetto del suo reclamo avverso tale diniego parziale da parte dell’autorità competente, la società ha adito il giudice del rinvio al fine di ottenere la concessione di un aiuto per le superfici situate in Baviera.

In tale contesto, detto giudice interroga la Corte sulla portata del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri e le loro regioni per determinare le condizioni di concessione delle indennità compensative per zone montane e altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

Inoltre, esso si chiede, da un lato, se il regolamento n. 1305/2013 conferisca direttamente agli agricoltori interessati un diritto al pagamento di una siffatta indennità e, dall’altro, nei confronti di quale autorità tale diritto al pagamento sarebbe allora esigibile.

Giudizio della Corte In primo luogo, per quanto riguarda le condizioni per la concessione di un’indennità compensativa agli agricoltori situati in zone montane e in altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, anzitutto, la Corte si pronuncia sulla possibilità, per una regione di uno Stato membro, di limitare la concessione di una siffatta indennità alle zone ammissibili situate sul suo territorio.

A tal riguardo, essa sottolinea che le zone montane e le altre zone soggette a vincoli per le quali un agricoltore può beneficiare di un’indennità compensativa sono delimitate, sulla base dell’articolo 32 del regolamento n. 1305/2013, nei programmi nazionali o regionali interessati.

Ne consegue che, qualora uno Stato membro abbia optato per elaborare una serie di programmi regionali, spetta alle regioni interessate scegliere le misure da adottare per raggiungere gli obiettivi in materia di sviluppo rurale, tra cui, se del caso, quella prevista all’articolo 31 di tale regolamento, e integrarle nei loro rispettivi programmi.

Infatti, i diversi programmi regionali hanno un carattere distinto e autonomo.

Pertanto, qualora venga accolta una programmazione regionale delle misure di cui trattasi, è inerente all’economia del regolamento n. 1305/2013 che il margine di discrezionalità di cui dispongono le regioni degli Stati membri possa essere attuato solo nei loro programmi regionali e, in tal caso, con riferimento al solo territorio dell’ente regionale interessato.

Del pari, una regione di uno Stato membro non può né delimitare zone ammissibili né concedere indennità compensative per tali zone al di fuori del suo territorio, dato che una limitazione territoriale della concessione di tali indennità è inerente alla stessa economia.

In secondo luogo, la Corte considera che la concessione di tale indennità non può tuttavia dipendere dal luogo in cui ha sede l’azienda dell’agricoltore.

Infatti, i criteri di delimitazione delle zone ammissibili stabiliti dall’articolo 32 del regolamento n. 1305/2013 si ricollegano alle caratteristiche biofisiche o naturali delle zone interessate, vale a dire ad elementi oggettivi risultanti dalle proprietà naturali delle zone in questione.

Orbene, da un lato, la sede dell’azienda dell’agricoltore non figura tra tali criteri e non ha alcun legame con le caratteristiche biofisiche o naturali di un’area, che ne determinano l’idoneità come zona soggetta a vincoli.

Dall’altro lato, introducendo una condizione supplementare di ammissibilità nel suo programma per lo sviluppo rurale, uno Stato membro o una regione di uno Stato membro si discosta, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutogli, dalle condizioni tassativamente elencate dagli articoli 31 e 32 del regolamento n. 1305/2013 relative alla delimitazione delle zone ammissibili nonché allo status di agricoltore in attività, pregiudicando così l’effetto utile di tali disposizioni e violando il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 40, paragrafo 2, TFUE.

Per quanto riguarda poi l’esistenza di un diritto al pagamento di una siffatta indennità derivante direttamente dal regolamento n. 1305/2013, la Corte ricorda che gli Stati membri o le loro regioni possono certamente scegliere ciò che essi includono o meno nei loro programmi di sviluppo rurale.

Inoltre, il pagamento di un’indennità compensativa ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 1305/2013 non può essere qualificato come misura che gli Stati membri o le loro regioni devono obbligatoriamente integrare nei loro programmi.

Tuttavia, dalla formulazione dell’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013 risulta che, qualora uno Stato membro o una regione di uno Stato membro preveda indennità a favore delle zone soggette a vincoli, che sono state delimitate come zone ammissibili, ogni «agricoltore in attività», ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n.1307/2013, dispone di un diritto al pagamento di una siffatta indennità.

Per contro, qualora un pagamento a favore di tali zone non sia previsto nel programma di sviluppo rurale interessato, non può sorgere alcun diritto al pagamento di un’indennità compensativa a favore degli agricoltori che coltivano superfici agricole in tali zone.

In ultimo luogo, per quanto riguarda l’esigibilità dell’indennità, la Corte indica che il diritto di un agricoltore in attività al pagamento di un’indennità compensativa può essere esigibile solo nei confronti dell’ente locale che ha deciso, nel suo programma di sviluppo rurale, di concedere il pagamento di indennità compensative unicamente per le zone ammissibili situate nel proprio territorio. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 ( GU 2013, L 347, pag. 487 e rettifica GU 2016, L 130, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 ( GU 2017, L 350, pag. 15 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1305/2013»).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0239_RES Causa C‑239/23 Karl und [OSCURATO:PERSONA] GbR [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]Württemberg (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2024 «Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Articoli 31 e 32 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – Zone di montagna – Indennità compensativa – Disposizioni amministrative nazionali che escludono il pagamento di tale indennità per zone ammissibili situate in una regione dello stesso Stato membro diversa da quella in cui ha sede l’azienda agricola – Disposizioni che utilizzano la sede dell’azienda agricola come condizione per la concessione dell’indennità compensativa». Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – Presupposto per la concessione – Esclusione di zone ammissibili situate al di fuori del territorio della regione di uno Stato membro il cui programma di sviluppo rurale prevede detta indennità – Ammissibilità – Condizione legata al luogo dove ha sede l’azienda dell’agricoltore – Inammissibilità [Art. 40, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 13056/2013, come modificato dal regolamento n. 2017/2393, artt. 2, § 1, comma 2, b), 31, 32, 60, 65, e 66] (v. punti 46-51, 57, 58, 60, 61, 63-65, dispositivo 1) Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – Diritto al pagamento direttamente conferito dal diritto dell’Unione – Presupposto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1305/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393, artt. 13 e 31, § 1, comma 1, e § 2) (v. punti 68-73, dispositivo 2) Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici – Debitore del pagamento [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1305/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393, artt. 2, § 1, comma 2, b), e 31, § 1] (v. punti 75-77, dispositivo 3) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte precisa le condizioni di concessione delle indennità a favore delle zone montane e di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici previsti all’articolo 31 del regolamento n. 1305/2013 ( 1 ). La società Karl und [OSCURATO:PERSONA] GbR [OSCURATO:PERSONA] gestisce un’azienda lattiera in [OSCURATO:PERSONA], nella regione frontaliera tra il [OSCURATO:PERSONA]Württemberg ([OSCURATO:PERSONA]Württemberg) e il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della Baviera). La sede della sua azienda si trova nel [OSCURATO:PERSONA]-Württemberg. Essa dispone di circa 100 ettari in tale [OSCURATO:PERSONA] e di circa 27 ettari in Baviera. Tutte queste superfici sono situate in una zona montana e sono classificate, dalle autorità di tali Länder, come superfici ammissibili agli aiuti dell’Unione europea per le zone montane. Nel 2019 la società ha presentato all’autorità competente del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg una domanda di aiuto per tutte queste superfici. Tale domanda è stata respinta per quanto riguarda le superfici situate in Baviera, in quanto esse non si trovavano nel [OSCURATO:PERSONA]-Württemberg. Dopo il rigetto del suo reclamo avverso tale diniego parziale da parte dell’autorità competente, la società ha adito il giudice del rinvio al fine di ottenere la concessione di un aiuto per le superfici situate in Baviera. In tale contesto, detto giudice interroga la Corte sulla portata del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri e le loro regioni per determinare le condizioni di concessione delle indennità compensative per zone montane e altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. Inoltre, esso si chiede, da un lato, se il regolamento n. 1305/2013 conferisca direttamente agli agricoltori interessati un diritto al pagamento di una siffatta indennità e, dall’altro, nei confronti di quale autorità tale diritto al pagamento sarebbe allora esigibile. Giudizio della Corte In primo luogo, per quanto riguarda le condizioni per la concessione di un’indennità compensativa agli agricoltori situati in zone montane e in altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, anzitutto, la Corte si pronuncia sulla possibilità, per una regione di uno Stato membro, di limitare la concessione di una siffatta indennità alle zone ammissibili situate sul suo territorio. A tal riguardo, essa sottolinea che le zone montane e le altre zone soggette a vincoli per le quali un agricoltore può beneficiare di un’indennità compensativa sono delimitate, sulla base dell’articolo 32 del regolamento n. 1305/2013, nei programmi nazionali o regionali interessati. Ne consegue che, qualora uno Stato membro abbia optato per elaborare una serie di programmi regionali, spetta alle regioni interessate scegliere le misure da adottare per raggiungere gli obiettivi in materia di sviluppo rurale, tra cui, se del caso, quella prevista all’articolo 31 di tale regolamento, e integrarle nei loro rispettivi programmi. Infatti, i diversi programmi regionali hanno un carattere distinto e autonomo. Pertanto, qualora venga accolta una programmazione regionale delle misure di cui trattasi, è inerente all’economia del regolamento n. 1305/2013 che il margine di discrezionalità di cui dispongono le regioni degli Stati membri possa essere attuato solo nei loro programmi regionali e, in tal caso, con riferimento al solo territorio dell’ente regionale interessato. Del pari, una regione di uno Stato membro non può né delimitare zone ammissibili né concedere indennità compensative per tali zone al di fuori del suo territorio, dato che una limitazione territoriale della concessione di tali indennità è inerente alla stessa economia. In secondo luogo, la Corte considera che la concessione di tale indennità non può tuttavia dipendere dal luogo in cui ha sede l’azienda dell’agricoltore. Infatti, i criteri di delimitazione delle zone ammissibili stabiliti dall’articolo 32 del regolamento n. 1305/2013 si ricollegano alle caratteristiche biofisiche o naturali delle zone interessate, vale a dire ad elementi oggettivi risultanti dalle proprietà naturali delle zone in questione. Orbene, da un lato, la sede dell’azienda dell’agricoltore non figura tra tali criteri e non ha alcun legame con le caratteristiche biofisiche o naturali di un’area, che ne determinano l’idoneità come zona soggetta a vincoli. Dall’altro lato, introducendo una condizione supplementare di ammissibilità nel suo programma per lo sviluppo rurale, uno Stato membro o una regione di uno Stato membro si discosta, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutogli, dalle condizioni tassativamente elencate dagli articoli 31 e 32 del regolamento n. 1305/2013 relative alla delimitazione delle zone ammissibili nonché allo status di agricoltore in attività, pregiudicando così l’effetto utile di tali disposizioni e violando il principio di non discriminazione sancito dall’articolo 40, paragrafo 2, TFUE. Per quanto riguarda poi l’esistenza di un diritto al pagamento di una siffatta indennità derivante direttamente dal regolamento n. 1305/2013, la Corte ricorda che gli Stati membri o le loro regioni possono certamente scegliere ciò che essi includono o meno nei loro programmi di sviluppo rurale. Inoltre, il pagamento di un’indennità compensativa ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 1305/2013 non può essere qualificato come misura che gli Stati membri o le loro regioni devono obbligatoriamente integrare nei loro programmi. Tuttavia, dalla formulazione dell’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013 risulta che, qualora uno Stato membro o una regione di uno Stato membro preveda indennità a favore delle zone soggette a vincoli, che sono state delimitate come zone ammissibili, ogni «agricoltore in attività», ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n.1307/2013, dispone di un diritto al pagamento di una siffatta indennità. Per contro, qualora un pagamento a favore di tali zone non sia previsto nel programma di sviluppo rurale interessato, non può sorgere alcun diritto al pagamento di un’indennità compensativa a favore degli agricoltori che coltivano superfici agricole in tali zone. In ultimo luogo, per quanto riguarda l’esigibilità dell’indennità, la Corte indica che il diritto di un agricoltore in attività al pagamento di un’indennità compensativa può essere esigibile solo nei confronti dell’ente locale che ha deciso, nel suo programma di sviluppo rurale, di concedere il pagamento di indennità compensative unicamente per le zone ammissibili situate nel proprio territorio. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 ( GU 2013, L 347, pag. 487 e rettifica GU 2016, L 130, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 ( GU 2017, L 350, pag. 15 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1305/2013»).
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