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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11115/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia emessa in data 20/09/2019 dal Tribunale di Alessandria, in esito a giudizio abbreviato, che lo ha dichiarato colpevole del reato di furto aggravato, in concorso con altro soggetto separatamente giudicato.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché, con riguardo alla dosimetria della pena e al giudizio di bilanciamento delle circostanze, riproduce di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 4 e 5 sent. app.) e perché la doglianza sulla motivazione si appalesa del tutto generica in quanto priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia emessa in data 20/09/2019 dal Tribunale di Alessandria, in esito a giudizio abbreviato, che lo ha dichiarato colpevole del reato di furto aggravato, in concorso con altro soggetto separatamente giudicato. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché, con riguardo alla dosimetria della pena e al giudizio di bilanciamento delle circostanze, riproduce di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 4 e 5 sent. app.) e perché la doglianza sulla motivazione si appalesa del tutto generica in quanto priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d n
Sentenza Cassazione n. 11115/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris