CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 5782 anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; con troricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 5220/2017 depositata il giorno 13 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 novembre 2022 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I — RG 5782/2018 camera di consiglio 18.11.2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il Tribunale di Buzau, in Romania, ha pronunciato sentenza, integralmente confermata dalla Corte di appello di Ploiesti, con cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore di GAB & [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dell'importo complessivo di euro 106.845,64 a titolo di penale per il ritardo nell'adempimento di un contratto di trasporto. 2. — La Corte di appello di Milano ha dichiarato l'esecutivitàdiella Repubblica italiana della richiamata sentenza. 3. — La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso i/ ' contro la decisione resa con riguardo alla dichiarazione di esecutività, giusta l'art. 43 reg. CE 44/2001, assumendo che la detta pronuncia risultava essere contraria a norme imperative di ordine pubblico dell'ordinamento italiano. Ha infatti sostenuto che la pronuncia opposta conteneva la condanna al pagamento di interessi usurari. Con sentenza del 13 dicembre 2017 la Corte di Milano ha rigettato l'opposizione escludendo ricorresse la manifesta contrarietà della sentenza rumena all'ordine di pubblico internazionale. Ha osservato, in particolare, che «[l]a normativa anti-usura regola l'ordine pubblico dello Stato che l'ha emanata, senza interferire con la regolazione dei rapporti tra i vari Stati. Per questi motivi deve confermarsi la dichiarazione di esecutività della sentenza rumena». 4. — Avverso quest'ultima decisione ricorre per cassazione, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso GAB & [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. — La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, n. 1, reg. CE 44/2001. Deduce che la pronuncia impugnata Sez. I - RG 5782/2018 camera di consiglio 18.11.2022 2 contrasterebbe con il chiaro disposto della richiamata disposizione, la quale prevede espressamente, quale elemento ostativo al riconoscimento di una sentenza straniera, la contrarietà all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto. Osserva che per tale ragione la Corte milanese avrebbe dovuto aver riguardo all'ordine pubblico italiano, cui la sentenza straniera era tenuta a conformarsi ai fini della delibazione. Rileva che il divieto di applicazione di interessi usurari è posto a salvaguardia «non solo dell'interesse particolare del singolo, ma anche soprattutto di quello generale, per impedire lo sconfinamento dell'autonomia privata oltre i limiti che l'ordinamento non considera accettabili e tutelabili». Evoca, in proposito, anche la disciplina contenuta nell'art. 7 d.lgs. n. 231/2002, in tema di interessi moratori nelle transazioni commerciali. 2. — Va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente, basata sul rilievo per cui il ricorso avversario mancherebbe di indicare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza della Corte di appello che si assumono in contrasto con le disposizioni di cui è prospettata la violazione. E' sufficiente osservare, al riguardo, che nella proposta impugnazione si censura l'erroneo apprezzamento, da parte della Corte di appello di Milano, della compatibilità della sentenza rumena con l'ordine pubblico italiano e, segnatamente, l'affermazione per cui, ai fini indicati, non dovesse farsi riferimento all'ordine pubblico interno, come invece previsto dall'art. 34 reg. CE 44/2001. 3. — Il ricorso appare fondato nei termini che si vengono ad esporre. 3.1. — A norma dell'art. 34, n. 1) reg. CE 44/2001, la cui prescrizione è replicata nell'art. 45.1, lett. a), reg. UE 1215/2012, il riconoscimento delle decisioni emesse in uno Statot/può aver luogo se tale riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto. Sez. I - RG 5782/2018 camera di consiglio 18.11.2022 Come osservato dalla Corte di giustizia, sebbene gli Stati membri restino, in linea di principio, liberi di determinare, conformemente alle loro concezioni nazionali, i loro doveri di ordine pubblico, i limiti di tale nozione rientrano nell'interpretazione del citato regolamento: pertanto, sebbene non spetti alla nominata Corte definire il contenuto dell'ordine pubblico di uno Stato membro, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un altro Stato membro (con specifico riguardo al reg. UE 1215/2012, Corte giust. 7 aprile 2022, J ct H Limited, C-568/20,J ct H Limited, 42, ove i richiami a Corte giust.28 marzo 2000, Krombach, C-7/98, 22 e 23 e a Corte giust. 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA], C-681/13, 42 e giurisprudenza ivi citata). E' stato precisato, in tal senso, che al fine di rispettare il divieto di revisione nel merito della decisione emessa in un altro Stato membro, un ricorso alla clausola dell'ordine pubblico «è ipotizzabile solo nel caso in cui il riconoscimento della decisione pronunciata in tale Stato membro dovesse costituire una violazione manifesta di una norma di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, o di un diritto riconosciuto come fondamentale in detto ordinamento giuridico» (Corte giust., J ct H Limited, cit., 44, con rinvio a Corte giust., Krombach, cit., 37; Corte giust., [OSCURATO:PERSONA], cit., 44). Da questo dato si desume come il concetto di ordine pubblico interno rilevante ai fini del riconoscimento della decisione di altro Stato membro non possa essere ristretto al corpo di norme che nel nostro ordinamento hanno valore inderogabile. Coerente a una accezione per così dire «allargata» dell'ordine pubblico interno è, del resto, il percorso della nostra giurisprudenza: questa, come puntualmente ricordato dalle Sezioni Unite della Corte regolatrice, è venuta affermando che i principi di ordine pubblico qui rilevanti (quelli riferibili ai rapporti caratterizzati da profili trasnazionali) vanno individuati nei principi fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in Sez. I - RG 5782/2018 camera di consiglio 18.11.2022 4 essa collocazione, rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo, o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale (Cass. Sez. U. 8 maggio 2019, n. 12193: il richiamo è agli arresti di Cass. 26 maggio 2008, n. 13547, Cass. 23 febbraio 2006, n. 4040 e Cass. 26 novembre 2004, n. 22332): e infatti, l'ordine pubblico in questione non è identificabile con quello attinente alla libera esplicazione dell'autonomia privata nei rapporti tra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento, perché altrimenti le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all'applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, con la conseguenza che resterebbe cancellata la diversità tra sistemi giuridici e diverrebbero sostanzialmente inutili le stesse regole del diritto internazionale privato (così Cass. 4 maggio 2007, n. 10215). La non compatibilità con l'ordinamento pubblico interno si determina, così, in presenza di una violazione del complesso dei principi, ivi compresi quelli desumibili dalla Costituzione, che formano il cardine della struttura economico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia, nonché di quelle regole inderogabili, provviste del connotato della «fondamentalità», tenuto conto del contesto europeo, internazionale e convenzionale nel quali tali principi cardine etico giuridici sono da collocare (cfr., in motivazione, Cass. 18 aprile 2013, n. 9483, ove il richiamo a Cass. 13 dicembre 1999, n. 13928, Cass. 11 novembre 2000, n. 14662, Cass. 26 novembre 2004, n. 22332, cit. e Cass. 19 luglio 2007, n. 16017; nei medesimi termini Cass. 15 aprile 2015, n. 7613, sempre in motivazione). In tal senso, l'ordine pubblico è giustamente definito come il «distillato» del sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria (cfr. Cass. Sez. U. 5 luglio 2017, n. 16601, in motivazione che Sez. I- RG 5782/2018 camera di consiglio 18.11.2022 5 evoca Cass. 21 gennaio 2013, n. 1302). 3.2. — Ora, la Corte di appello ha ritenuto che l'opposizione alla declaratoria di esecutività della sentenza rumena dovesse essere disattesa in quanto la disciplina contro l'usura non interferirebbe, come si è detto, con la regolazione dei rapporti tra i vari Stati. Tale rilievo sottende una nozione non corretta della violazione dell'ordine pubblico dello Stato membro richiesto ex art. 34, n. 1, reg. CE 44/2001, il quale deve ravvisarsi, come si è visto, nella violazione manifesta di una norma di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, o di un diritto riconosciuto come fondamentale in detto ordinamento giuridico, anche se quest'ultimo debba poi considerarsi nel contesto delle relazioni internazionali: il che implica che sul piano dell'ordine pubblico interno ben possono assumere rilievo norme di derivazione convenzionale o unionale. Competeva dunque alla Corte di appello verificare se l'asserita esorbitanza degli interessi applicati si ponesse in contrasto con l'ordine pubblico in tal senso inteso. E una siffatta indagine andava condotta tenendo conto dei rilievi che seguono. 3.3. — Anzitutto, con riferimento al diritto nazionale, la prospettata eccessività degli interessi non può rilevare sul piano della loro usurarietà, dal momento che essi integrano, nella concreta fattispecie che qui interessa, la penale di un contratto di trasporto, e non di un contratto di finanziamento: infatti, il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall'art. 1815, comma 2, c.c., è bensì applicabile a contratti diversi dal mutuo, ma tale estensione riguarda i soli contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione (Cass. 22 giugno 2016, n. 12965; nel senso che non possano considerarsi usurari gli interessi che non siano corrispettivo di un'operazione creditizia, «ossia di prestito di denaro, come richiesto Sez. I - RG 5782/2018 camera di consiglio 18.11.2022 6 dalla normativa nazionale antiusura», Cass 6 dicembre 2002, n. 17349). Allo stesso modo, risulta non conferente, ai fini che qui interessano, l'art. 7 d.lgs. n. 231/2002, dal momento che il detto articolo, al primo comma, sanziona con la nullità le clausole relative al saggio degli interessi moratori «quando risultano gravemente inique in danno del creditore»: nella fattispecie si fa invece questione del pregiudizio che una siffatta clausola possa arrecare al debitore. Il risarcimento convenzionale per la mora relativa a contratti diversi da quelli di finanziamento trova la sua regolamentazione, in linea generale, nelle norme dettate in tema di clausola penale. Con tale disciplina ci si doveva semmai misurare. 3.4. — Avendo invece riguardo alla pronuncia della cui esecutorietà si dibatte, deve considerarsi che la parte che si oppone alla dichiarazione di esecutività debba addurre una contrarietà all'ordine pubblico interno derivante dall'applicazione di una norma o di una giurisprudenza consolidata dello Stato straniero e non dalla valutazione di merito della fattispecie decisa (Cass. 5 aprile 2012, n. 5487; in senso conforme, Cass. 18 luglio 2019, n. 19454, Cass. 18 luglio 2019, n. 19453 e Cass. 18 gennaio 2017, n. 1239, non massimate in CED con riguardo al richiamato principio). Compete pertanto alla Corte di appello, nel giudicare sull'opposizione di cui al cit. art. 43 cit., operare detta verifica, a fronte della constatazione di una regola di ordine pubblico che apparentemente collida col dictum della sentenza straniera. 4. — La sentenza va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, che dovrà fare applicazione dei principi esposti giudicando in diversa composizione. La stessa Corte regolerà le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]. I - RG 5782/2018 camera di consiglio 18.11.2022 7 accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte