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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 16863/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] 23041/2021 Roma, sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza nr. 1256/16/2021 resa inter partes il 9 febbraio 2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia IL PRESIDENTEletta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte delle intimate P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] o . [OSCURATO:PERSONA] , I ----/-- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 23041/2021 Roma, sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza nr. 1256/16/2021 resa inter partes il 9 febbraio 2021 dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia IL PRESIDENTEletta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte delle intimate P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] o . [OSCURATO:PERSONA] , I ----/-- [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 16863/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris