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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27956/2023

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la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti allegata al ricorso da gli Avvocati A ndrea Piai e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti allegata al contro ricorso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio d i quest’ultimo in Roma, via Crescenzio n. 20.

Controricorrente R.G.

N. 30009/2017.avverso la sentenza n.1960della Corte di appello di Venezia , depositata il 13.

9. 2017.

Udita la relazione del consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 15.

9. 2023.

Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1960 del 13.

9. 2017 la Corte di appello di Ven e zia confermò integralmente la decisione di primo grado che, per quanto qui ancora rileva, nel decidere la controversia introdotta da Leardini de [OSCURATO:PERSONA], proprietario delle unità immobiliari site in Venezia, via [OSCURATO:PERSONA] nn. 2266 e 2267, poste al piano terra , con annesso giardino , ed al primo piano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’appartamento sitoal primo piano, aveva rigettato la domanda di de Zuliani che, lamentando l’ampliamento del terrazzo aggettante dell’appartamento prospicente la sua proprietà, ne aveva chiesto la riduzione in pristino ed aveva altresì dichiarato l’acquisto per usucapione in favore di Parravicini del diritto di servitù di passaggio sul fondo dell’attore per la lettura del contatore del gas collocato nelmuro interno del giardino.

Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 10.

10. 2017, ha propostoricorso, con atto notificato l’11.

12. 2017 , Leardini de [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA] notificato controricorso.

La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

I primi tre motivi di ricorso investono la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l’avvenuto acquisto per usucapione in capo al convenuto della servitù di passaggio sul proprio cortile per la lettura del contatore del gas ivi posizionato oltre che mediante il transito dal R.G.

N. 30009/2017.portoncino esterno, anche “ attraverso un locale interno “ da cui si accede dall’ingresso dell’edificio.

Il quarto motivo di ricorso lamenta il rigetto della domanda di riduzione in pristino dell’ampliamento del terrazzino dell’appartamento del convenuto.

Tanto premesso, con la memoria depositata il ricorrente ha rappresentato che il contatore del gas esistente sul suo fondo, per accedere al quale la Corte di appello aveva riconosciuto in favore della controparte la servitù di passaggio, è stato nel frattempo rimosso e che anche il terrazzino dell’appartamento del convenuto è stato riportato nella sua dimensione originaria.

Ha quindi concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in ragione della situazione di fatto sopravvenuta.

Rileva la Corte che tale richiesta non può essere accolta, in quanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso ( Cass. n. 21757 del 2021; Cass. n. 25625 del 2020; 16150/2010; Cass. n. 19845 del 2019; Cass. n. 2063 del 2014; Cass. n. 5188/2015 ).

Nel caso di specie il sopravvenuto mutamento della situazione di fatto è stato invece rappresentato dal solo ricorrente, mentre la controparte nulla ha interloquito al riguardo.

Non sussistono pertanto i presupposti per l’adozione della pronuncia richiesta.

La dichiarazione resa dalla parte ricorrente esercita tuttavia la sua rilevanza nel presente giudizio, nella misura in cui, rappresentando l’avvenuto soddisfacimento delle posizioni giuridiche oggetto di tutela, manifesta chiaramente un sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso.

R.G.

N. 30009/2017.La dichiarazione resa dalla parte ricorrente va equiparata arinuncia al ricorso, la quale, non richiedendo formule sacramentali, può ritenersi insita nella dichiarazione in cui la parte manifestain modo univoco, non suscettibile di altra e diversa interpretazione, il proprio disinteresse alla decisione del ricorso.

Va pertanto applicatodell’art. 391 cod. proc. civ., con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione e condanna del ricorrente alle spese, in difetto di accettazione della rinuncia della controparte.

Nulla si dispone in ordine al pagamento dell’ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, non rientrando la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia tra le ipotesi contemplate dalla citata disposizione ( Cass.n. 23175 del 2015 ).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti allegata al ricorso da gli Avvocati A ndrea Piai e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti allegata al contro ricorso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio d i quest’ultimo in Roma, via Crescenzio n. 20. Controricorrente R.G. N. 30009/2017.avverso la sentenza n.1960della Corte di appello di Venezia , depositata il 13. 9. 2017. Udita la relazione del consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 15. 9. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1960 del 13. 9. 2017 la Corte di appello di Ven e zia confermò integralmente la decisione di primo grado che, per quanto qui ancora rileva, nel decidere la controversia introdotta da Leardini de [OSCURATO:PERSONA], proprietario delle unità immobiliari site in Venezia, via [OSCURATO:PERSONA] nn. 2266 e 2267, poste al piano terra , con annesso giardino , ed al primo piano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’appartamento sitoal primo piano, aveva rigettato la domanda di de Zuliani che, lamentando l’ampliamento del terrazzo aggettante dell’appartamento prospicente la sua proprietà, ne aveva chiesto la riduzione in pristino ed aveva altresì dichiarato l’acquisto per usucapione in favore di Parravicini del diritto di servitù di passaggio sul fondo dell’attore per la lettura del contatore del gas collocato nelmuro interno del giardino. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 10. 10. 2017, ha propostoricorso, con atto notificato l’11. 12. 2017 , Leardini de [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA] notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria. I primi tre motivi di ricorso investono la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l’avvenuto acquisto per usucapione in capo al convenuto della servitù di passaggio sul proprio cortile per la lettura del contatore del gas ivi posizionato oltre che mediante il transito dal R.G. N. 30009/2017.portoncino esterno, anche “ attraverso un locale interno “ da cui si accede dall’ingresso dell’edificio. Il quarto motivo di ricorso lamenta il rigetto della domanda di riduzione in pristino dell’ampliamento del terrazzino dell’appartamento del convenuto. Tanto premesso, con la memoria depositata il ricorrente ha rappresentato che il contatore del gas esistente sul suo fondo, per accedere al quale la Corte di appello aveva riconosciuto in favore della controparte la servitù di passaggio, è stato nel frattempo rimosso e che anche il terrazzino dell’appartamento del convenuto è stato riportato nella sua dimensione originaria. Ha quindi concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in ragione della situazione di fatto sopravvenuta. Rileva la Corte che tale richiesta non può essere accolta, in quanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso ( Cass. n. 21757 del 2021; Cass. n. 25625 del 2020; 16150/2010; Cass. n. 19845 del 2019; Cass. n. 2063 del 2014; Cass. n. 5188/2015 ). Nel caso di specie il sopravvenuto mutamento della situazione di fatto è stato invece rappresentato dal solo ricorrente, mentre la controparte nulla ha interloquito al riguardo. Non sussistono pertanto i presupposti per l’adozione della pronuncia richiesta. La dichiarazione resa dalla parte ricorrente esercita tuttavia la sua rilevanza nel presente giudizio, nella misura in cui, rappresentando l’avvenuto soddisfacimento delle posizioni giuridiche oggetto di tutela, manifesta chiaramente un sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso. R.G. N. 30009/2017.La dichiarazione resa dalla parte ricorrente va equiparata arinuncia al ricorso, la quale, non richiedendo formule sacramentali, può ritenersi insita nella dichiarazione in cui la parte manifestain modo univoco, non suscettibile di altra e diversa interpretazione, il proprio disinteresse alla decisione del ricorso. Va pertanto applicatodell’art. 391 cod. proc. civ., con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione e condanna del ricorrente alle spese, in difetto di accettazione della rinuncia della controparte. Nulla si dispone in ordine al pagamento dell’ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, non rientrando la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia tra le ipotesi contemplate dalla citata disposizione ( Cass.n. 23175 del 2015 ). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile de
Sentenza Cassazione n. 27956/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris